Furto tentato in un appartamento, beccati grazie a una telefonata anonima: legittimo l’arresto

La segnalazione ha permesso ai Carabinieri di intervenire e di avviare poi sul posto un’indagine. Così sono stati riscontrati segni di effrazione all’ingresso della casa ed è stato rinvenuto un cacciavite, subito sequestrato, nell’automobile sospetta. Consequenziale il fermo dei quattro uomini a bordo del veicolo.

Telefonata anonima ai Carabinieri segnalata la presenza di un’automobile sospetta, ferma davanti ad un’abitazione. I militari intervengono rapidamente e, una volta rinvenuto un cacciavite nel veicolo e riscontrati segni di effrazione all’ingresso dell’appartamento, provvedono a fermare le quattro persone presenti nella vettura. Operazione assolutamente corretta legittimo parlare di arresto in flagranza di reato” Cassazione, sentenza n. 14499/2016, sezione IV Penale, depositata l’8 aprile . Telefonata. Nessun dubbio, secondo i giudici del Tribunale, sulla convalida dell’arresto . Chiarissima la ricostruzione della vicenda che, nata da una telefonata anonima , ha visto quattro uomini fermati dai carabinieri per furto . Secondo i loro difensori, però, verbale di perquisizione dell’automobile e verbale di sequestro del cacciavite rinvenuto nel veicolo sono nulli e non utilizzabili . Ciò perché la polizia giudiziaria non ha rivelato il nominativo dell’informatore . Per i legali non vi erano i presupposti per parlare di flagranza e, quindi, per ritenere legittimo l’ arresto dei quattro uomini. Arresto. Ogni obiezione difensiva è però inutile. Anche per i Magistrati della Cassazione, difatti, correttamente i carabinieri hanno utilizzato la segnalazione anonima per avviare un’indagine sul posto indicato dalla fonte e dove poi è stata individuata l’autovettura con i quattro individui a bordo . Successivamente sono state effettuate una perquisizione del veicolo, perquisizione che ha permesso di trovare un cacciavite subito sequestrato, e una verifica all’ ingresso dell’abitazione che ha consentito di notare alcuni segni di effrazione . Come mettere in dubbio, quindi, la concretezza di gravi indizi in merito al tentativo di furto in abitazione messo in atto dai quattro uomini? Ma, sottolineano i Giudici, appare evidente che l’informazione pervenuta dall’anonimo segnalatore ha rappresentato un mero impulso all’attività di verifica , da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Solo così è stato possibile portare alla luce gli elementi utili alla individuazione della notitia criminis e, di conseguenza, al legittimo arresto degli uomini presenti a bordo dell’automobile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 marzo – 8 aprile 2016, numero 14499 Presidente Bianchi – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. C.A.G. e N.L., a mezzo dei comune difensore di fiducia, ricorrono per violazione di legge e vizio di motivazione avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto emessa in data 26.5.2015 dal Tribunale di Catania. A sostegno della impugnazione espongono che a seguito di una telefonata anonima che aveva segnalato la presenza di alcuni individui 1a bordo di un'auto che stavano tentando di entrare in un appartamento, i Carabinieri si erano recato sul posto indicato dalla fonte confidenziale e dopo aver proceduto alla perquisizione dei veicolo e rinvenuto un cacciavite, avevano tratto in arresto gli occupanti nella quasi flagranza del reato. Il verbale di perquisizione e quello di sequestro sarebbero nulli ed inutilizzabili non avendo la polizia giudiziaria rivelato, come invece impone l'articolo 203 c.p.p., il nominativo dell'informatore e dunque non ricorreva lo stato di flagranza che legittimava l'arresto e la presentazione degli indagati in udienza per la celebrazione dei processo con rito direttissimo. 2. II P.G. ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. Considerato in diritto 3. I motivi dedotti a sostegno dei ricorsi sono infondati. Il Tribunale di Catania dei tutto correttamente ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui agli articolo 380 comma 2 c.p.p. per procedere all'arresto obbligatorio in flagranza. Dal verbale di arresto era infatti emerso che presso la centrale operativa dei Carabinieri di Misterbianco era giunta segnalazione da parte di cittadino, che aveva voluto mantenere l'anonimato, di un'autovettura non appartenente a nessuno degli abitanti della zona, ferma davanti ad un'abitazione priva di facciata esterna, dalla quale erano scesi quattro uomini uno era rimasto di vedetta e gli altri tre avevano scavalcato il cancello d'ingresso e tentato di penetrare all'interno dell'abitazione attraverso una porta finestra sul balcone. Personale della Tenenza si era quindi recato sul posto ed aveva proceduto al controllo degli occupanti dell'auto, che si stava allontanando, e alla perquisizione del mezzo rinvenendo, occultati tra i sedili, un cacciavite e numero 81 paia di guanti. Tornati presso l'abitazione, i militari avevano constatato segni di effrazione, verosimilmente causati dal cacciavite per fare leva, sia sulla porta d'ingresso che sulla porta finestra e relativa serranda avvolgibile. Nell'ordinanza di convalida ha considerato dunque legittimo da parte dei Carabinieri l'utilizzo della segnalazione anonima al solo fine di avviare un'indagine sul posto indicato dalla fonte, ove poi era stata rinvenuta l'autovettura con i quattro individui a bordo, cui avevano fatto seguito la perquisizione e al sequestro, sussistendo gravi indizi di reità in ordine al tentativo di furto in abitazione. Tale pronuncia è conforme al costante insegnamento di questa Corte secondo cui sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizione e sequestro trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità tuttavia gli elementi contenuti nelle segnalazioni anonime possono stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi elementi utili per l'individuazione di una notitia criminis Sez.Unumero , 29.5.2008, numero 25932 Sez.S, 28.10.2008, numero 4329 Sez.4, 6.10.2010, numero 38559 Sez.3, 17.1.2014, numero 5777 . Gli elementi ritenuti fondamentali nella costruzione della quasi flagranza sono indicati dall'articolo 382 c.p.p. nell'inseguimento del reo subito dopo il reato da parte della polizia giudiziaria della persona offesa o di altri soggetti ovvero nel rinvenimento di cose o tracce dalle quali appaia la commissione di un reato immediatamente prima nel caso di specie non vi è stato un inseguimento degli indagati da parte della polizia giudiziaria, iniziato a distanza di tempo dal fatto per effetto e solo dopo l'acquisizione della informazione anonima, ma una correlazione immediata tra la indicazione della presenza dell'auto sul posto con individui sospetti ed il controllo eseguito dai carabinieri all'interno della vettura, con rinvenimento del cacciavite, e all'ingresso dell'abitazione, con il riscontro di segni di effrazione. La informazione pervenuta dall'anonimo segnalatore ha costituito pertanto mero impulso all'attività di verifica di utili elementi di individuazione della notitia criminis, che ha portato al legittimo arresto degli odierni ricorrenti. 4. I ricorsi vanno pertanto respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.