Principio di semestralizzazione e partecipazione all’opera rieducativa

Necessaria la valutazione della partecipazione all’opera di rieducazione nel periodo semestrale di riferimento per la liberazione anticipata.

Principio della semestralizzazione. Con la sentenza n. 14244 depositata il giorno 8 aprile 2016, la I sezione Penale della Corte di Cassazione interviene in tema di principio della semestralizzazione” con riferimento all’istituto della liberazione anticipata, precisandone contorni e limiti. In particolare, gli Ermellini ne ribadiscono l’applicazione rigorosa, anche alla luce delle condizioni per la revoca del beneficio previsto dall’art. 54, comma 3, delle norme sull’ordinamento penitenziario, e soltanto in caso di commissione di un comportamento particolarmente grave può essere giustificato il diniego retroattivo del beneficio della liberazione anticipata, potendosi presumere una mancata partecipazione all’opera di rieducazione svolta nel periodo antecedente di detenzione. Comportamenti nel biennio. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza territoriale rigettava l’istanza di liberazione anticipata presentata dal ricorrente , risultando dagli atti plurimi rilievi disciplinari in più di due anni, sintomatici di un periodo di difficile gestione penitenziaria del condannato, che manifestava comportamenti intimidatori nei confronti dei compagni di detenzione, offensivi ed evidentemente in contrasto con la partecipazione al trattamento richiesta dalla norma. In sede di ricorso per cassazione la difesa mette in rilevo l’assenza di valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza del comportamento tenuto concretamente dal detenuto. Infatti, la mancata contestualizzazione dei comportamenti non poteva giustificare l’affermazione del ritenuto contrasto con la partecipazione al trattamento rieducativo. In buona sostanza, secondo la difesa, era stato omesso di verificare se vi era stato un programma cui il detenuto non aveva aderito, ritenendo inoltre illogica l’estensione a tutti i periodi in valutazione delle trasgressioni effettuate nei singoli semestri di detenzione. Concessione della liberazione anticipata. Come si è visto, i Giudici del Palazzaccio evidenziano il rigore applicativo del c.d. principio della semestralizzazione” anche al caso concreto. Infatti – come si legge nella sentenza in commento – la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità ha stabilito che ai fini della concessione della liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione si riferisce, secondo i criteri indicati dall’art. 103 del Regolamento esecutivo d. P.R. n. 230/2000 alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere”, precisando che in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione, e non il conseguimento dell’effetto rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso che costituiscono, invece, le finalità cui tende l’istituto premiale. I Giudici della Corte di Cassazione evidenziano pertanto la duplice finalità del beneficio in questione ottenere dal detenuto, in vista dello sconto di pena, un comportamento corretto, favorire il suo inserimento nella società, abituandolo al rispetto delle regole della convivenza e spingendolo a partecipare all’opera di rieducazione. Prova della partecipazione all’opera di rieducazione. L’art. 54 già citato subordina la concessione del beneficio alla condizione che il detenuto abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, precisando che la partecipazione all’opera rieducativa sia valutata con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni , con la famiglia e con la comunità esterna. Le stesse norme impongono, quale referente temporale della valutazione giudiziale concernente l’avvenuta partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, il singolo semestre di pena scontata. Con riguardo a quest’ultimo profilo, secondo i Giudici della Corte di Cassazione, il Tribunale di sorveglianza ha reso una motivazione apparente, omettendo di illustrare compiutamente i fatti di rilievo disciplinare, la loro precisa collocazione temporale e se ad essi siano, o meno, seguite sanzioni disciplinari, e di spiegare le ragioni per cui quelli commessi in semestri diversi a quello cui si riferiva la domanda di liberazione anticipata, assumevano di per sé una tale valenza negativa da incidere con effetto retroattivo sull’intero periodo oggetto dell’istanza, riverberandosi negativamente su di esso. Da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente ai periodi di valutazione indicati con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 novembre – 8 aprile 2016, n. 14244 Presidente Cortese – Relatore Novik Rilevato in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2014, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava, per quel che rileva in questa sede, l'istanza di liberazione anticipata presentata da A.F. per il periodo tra il 28 dicembre 2007 ed il 28 giugno 2010. Riteneva sul punto di dover condividere il percorso motivazionale del provvedimento di rigetto emesso dal magistrato di sorveglianza, risultando dagli atti plurimi rilievi disciplinari tra il febbraio 2008 nell'aprile 2010, sintomatici di un periodo di difficile gestione penitenziaria dei condannato, che manifestava comportamenti intimidatori nei confronti dei compagni di detenzione, offensivi ed evidentemente in contrasto con la partecipazione al trattamento richiesta dalla norma . 2. Ha proposto ricorso Autore, a mezzo dei difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 54 O.P. In particolare, afferma che il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di valutare in concreto il comportamento dei detenuto senza avere riguardo alle specifiche condotte poste in essere ed alle relative sanzioni, ove applicate. La mancata contestualizzazione dei comportamenti non giustificava l'affermazione dei ritenuto contrasto con la partecipazione al trattamento rieducativo. Era stato omesso di verificare se vi era stato un programma cui il detenuto non aveva aderito e ritiene illogica l'estensione a tutti i periodi in valutazione delle trasgressioni effettuate nei singoli semestri di detenzione. Con richiamo alla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente sottolinea come siano mancati una compiuta valutazione della gravità dei singoli fatti, determinanti i rilievi disciplinari, e un giudizio complessivo sull'intero periodo di detenzione, nonché la ponderata comparazione tra gli esiti del trattamento nei singoli periodi, particolarmente in quelli non contraddistinti da alcuna vilanzione il ricorrente ha avuto un comportamento irreprensibile sino alla data delle infrazioni rilevate, per cui la loro valutazione negativa non può essere estesa ai semestri contigui. Conclude chiedendo l'annullamento dei provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che al vizio di mancanza di motivazione, devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti dei tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative dei provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611 Cass., Sez. I, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203 . Il beneficio in questione ha una duplice finalità ottenere dal detenuto, in vista dello sconto di pena, un comportamento corretto, favorire il suo inserimento nella società, abituandolo al rispetto delle regole della convivenza e spingendolo a partecipare all'opera di rieducazione. L'art. 54 O.P., infatti, subordina la concessione dei beneficio alla condizione che il detenuto abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e il Regolamento esecutivo art. 103 DPR 230/2000 precisa che la partecipazione all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso dei trattamento dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e con la comunità esterna. La stessa norma, al comma 1, pone quale referente temporale della valutazione giudiziale concernente l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione il singolo semestre di pena scontata. II prevalente indirizzo giurisprudenziale, proprio in virtù dell'oggetto del giudizio sotteso alla concessione della liberazione anticipata relativo alla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, ammette che la valutazione del singolo semestre possa riverberare i suoi effetti negativi sui frangenti temporali contigui, soprattutto laddove le condotte poste in essere, per la loro particolare gravità, siano sintomatiche della mancata effettiva condivisione dei canoni del percorso trattamentale Sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, dep. 19/07/2001, Carbonaro, Rv. 219479 Sez. 1, n. 2819 del 14/06/1993, dep. 05/10/1993, Pennelli, Rv. 195285 Sez. 1, n. 1537 del 06/04/1994, dep. 15/06/1994, Bezaccia, Rv. 198136 Sez. 1, n. 51 del 11/01/1995, dep. 29/03/1995, Bianchi, Rv. 200582 Sez. 1, n. 5010 del 13/10/1995, dep. 09/11/1995, Bigari, Rv. 202679 Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 . La più recente giurisprudenza della Corte di legittimità ha stabilito che ai fini della concessione della liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione si riferisce, secondo i criteri indicati dall'art. 103 Reg. Es. approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 , alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere V. Sez. 1 sentenza n. 12746 del 7.3.2012, Rv. 252355 , precisando che in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, e non il conseguimento dell'effetto rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale V. Sez. 1 sentenza n. 5877 del 23.10.2013, Rv. 258743 . 2. Alla stregua dei suddetti principi, deve essere considerato con rigore il principio della semestralizzazione, anche alla luce delle condizioni per la revoca dei beneficio previste dall'art. 54/3 O.P., e solo in caso di commissione di un comportamento particolarmente grave può essere giustificato il diniego retroattivo del beneficio della liberazione anticipata, potendosi presumere una mancata partecipazione all'opera di rieducazione svolta nel periodo antecedente di detenzione. 3. Con riguardo a questo profilo, il Tribunale di sorveglianza - uniformandosi alla parimenti generica valutazione dei magistrato di sorveglianza - ha reso una motivazione apparente, omettendo di illustrare compiutamente i fatti di rilievo disciplinare, la loro precisa collocazione temporale e se ad essi siano, o meno, seguite sanzioni disciplinari, e di spiegare le ragioni per cui quelli commessi in semestri diversi a quello cui si riferiva la domanda di liberazione anticipata, assumevano di per sè una tale valenza negative, da incidere con effetto retroattivo sull'intero periodo oggetto dell'istanza, e da riverberarsi negativamente su di esso. Infine, nell'ordinanza impugnata manca ogni considerazione, anche al fine di escludere l'adesione dei condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere, la considerazione dell'impegno nelle attività trattamentali. 4. Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente ai periodi in valutazione, di cui sopra, e gli atti trasmessi per nuovo esame allo stesso Tribunale di sorveglianza di Perugia che si uniformerà alla presente sentenza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia.