Intestazione fittizia: quali sono le presunzioni penalmente rilevanti?

Costituiscono gravi indizi della simulazione di beni intestati dall’indagato ad un terzo, la natura giuridica e le modalità dell’atto dispositivo, il rapporto di coniugio, l’acquisto del bene avvenuto nel periodo sospetto previsto dalla stessa legge.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13704/16, depositata il 6 aprile. Il caso. Il Tribunale del Riesame di Bari rigettava l’istanza di riesame proposta da P.P. contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. In particolare, il marito dell’istante, M.L., aveva illo tempore riportato una condanna definitiva per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. ed era, conseguentemente, stato assoggettato all’obbligo di comunicazione delle eventuali variazioni patrimoniali nei dieci anni successivi all’intervenuta pronuncia, ex artt. 30 e 31 l. n. 646/1982 tuttavia, nonostante il predetto obbligo, il M.L. aveva acquistato, in regime di comunione legale con la moglie, un immobile, di cui entrambi erano quindi diventati proprietari per il 50% ciascuno di quota indivisa, omettendo di comunicare l’intervenuta variazione patrimoniale agli organi competenti. Il pubblico ministero, pertanto, ipotizzava a carico del M.L. l’ipotesi di reato di cui all’art. 30 l. n. 646/1982 ed il gip emetteva decreto di sequestro preventivo, ravvisando l’ipotesi delittuosa contestata e ritenendo sussistente il periculum in mora discendente dalla possibile confisca degli immobili in caso di condanna del M.L Il difensore di P.P. proponeva istanza di riesame avverso il predetto decreto, argomentando che la sua assistita era unica ed esclusiva proprietaria dei beni la quota del M.L. era stata, infatti, nel frattempo ceduta alla moglie e terza assolutamente estranea al reato contestato al marito. Il Tribunale rigettava l’istanza, ed il difensore ricorreva per cassazione. L’onere probatorio a carico della pubblica accusa. Vertendo in materia di sequestro di beni appartenenti ad un terzo, sul presupposto che, in realtà, siano nella disponibilità dell’indagato per reati per i quali è prevista la confisca, è opportuno rammentare il principio giurisprudenziale base e fondamentale, che è quello secondo cui incombe alla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sicché possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al soggetto indagato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca, così come spetta al giudice della cautela esplicare poi le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l’assunto accusatorio. In altri termini, l’onere probatorio della pubblica accusa consiste unicamente nel dimostrare, anche e soprattutto attraverso presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti, che quei beni, in realtà, non sono del terzo, ma sono nella disponibilità dell’indagato a qualsiasi titolo. Le presunzioni penalmente rilevanti. Il Tribunale del Riesame, nel rigettare l’istanza di dissequestro, ha evidenziato il seguente quadro indiziario, caratterizzato da presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti il rapporto di coniugio proseguito nonostante la separazione consensuale la gratuità dell’atto il che significa che il denaro proveniva interamente dal marito della ricorrente la circostanza che l’atto sia avvenuto nel periodo sospetto indicato dalla stessa legge, ovvero dieci anni dalla condanna definitiva, e di cui la ricorrente non poteva essere ignara. In altri termini, chiarisce la Suprema Corte, costituiscono gravi indizi della simulazione di beni intestati dall’indagato ad un terzo, la natura giuridica e le modalità dell’atto dispositivo nella specie donazione , il rapporto di coniugio, l’acquisto del bene avvenuto nel periodo sospetto previsto dalla stessa legge nella specie dieci anni dalla sentenza passata in giudicato . I limiti al ricorso per cassazione in materia cautelare reale. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materiale cautelare reale può essere proposto solo per violazione di legge nella quale rientra la mancanza assoluta o apparenza di motivazione, mentre sfuggono da ogni censura i vizi della motivazione o quelli inerenti la prova, e ciò perché il sindacato della Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell’indagato, essendo limitato al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella astratta, il che comporta che non può essere effettuata alcuna valutazione sulla fondatezza del fatto-reato, né sul merito dell’accusa né sulla sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 febbraio – 6 aprile 2016, n. 13704 Presidente Cammino – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17/09/2015, il Tribunale del Riesame di Bari rigettava l’istanza di riesame proposta da P.P. contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari in data 07/08/2015. Il Tribunale, in punto di fatto, premetteva che con sentenza divenuta definitiva il 4.12.2003, M.L. veniva condannato per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/90 e, quindi, era soggetto all’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali nei dieci anni successivi all’intervenuta pronuncia, così come previsto e sanzionato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30 e 31 della L. n. 646/1982. Gli agenti della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, nel corso di accertamenti patrimoniali sul conto del M. , riscontravano che il 23.1.13 lo stesso aveva acquistato con la moglie, la ricorrente P.P. , in regime di comunione legale, un appartamento, un box auto ed una cantina, siti in omissis , per il prezzo complessivo di 114.400,00 euro, di cui era quindi diventato il proprietario per la quota indivisa del 50%. Per il pagamento del corrispettivo pattuito contraeva altresì un mutuo con il Banco di Napoli. Gli agenti del Nucleo di Polizia Tributaria rilevavano che nessuna comunicazione di tale acquisto era stata fatta dal M. , pur essendovi obbligato, in quanto atto compiuto nei 10 anni dalla intervenuta irrevocabilità della condanna, che aveva comportato una variazione patrimoniale superiore ai 10.329,14 euro di euro 57.200,00 pari alla metà del prezzo di vendita . Il PM ha quindi ipotizzato a carico del M. il reato di cui all’articolo 30 della legge 646/1982 e, pur dando atto che il 30.12.2014 il M. aveva ceduto alla moglie gratuitamente la sua quota indivisa di proprietà sui suddetti beni, ha ritenuto la suddetta operazione sospetta e pertanto ha chiesto l’emissione del decreto di sequestro preventivo sugli immobili sebbene divenuti di proprietà esclusiva di un terzo non indagato. Con il gravato decreto il Gip del Tribunale di Bari accoglieva l’istanza, ravvisando l’ipotesi di reato contestata e ritenendo sussistente il periculum in mora discendente dalla possibile confisca degli immobili in caso di condanna del M. . Il difensore di fiducia di P.P. ha proposto riesame avverso il summenzionato decreto, chiedendo la restituzione dei beni in sequestro, essendo la sua assistita unica ed esclusiva proprietaria degli stessi e terza assolutamente estranea al reato contestato all’ex coniuge M. . In punto di diritto, il Tribunale ha ritenuto l’intestazione fittizia, in quanto nessuna prova o allegazione in tal senso è stata invece fornita dall’istante che ha si dimostrato la propria titolarità esclusiva sui beni sequestrati, ma sotto il profilo della buona fede si è limitata ad asserire il suo stato di incensuratezza. Di contro, invece, sussistono sufficienti elementi che inducono a sospettare che l’acquisto della proprietà esclusiva in capo alla P. dei beni sequestrati, sia stato finalizzato proprio a sottrarli alla eventuale confisca ex lege a cui sarebbero soggetti nel caso di condanna del M. . Sorregge tale deduzione innanzitutto il fatto che alla P. era certamente nota la condanna subita dal marito per associazione di tipo mafioso, in quanto all’epoca regolarmente sposati così come lo erano all’atto dell’acquisto dei beni in sequestro, avvenuto infatti in regime di comunione legale. Allo stato la fittizietà della cessione gratuita emerge dal seguente rilievo. Pur avendo convenuto nel ricorso per separazione consensuale di vivere separatamente, in realtà i due coniugi non solo hanno continuato a risiedere nella medesima casa familiare sita in OMISSIS , ma addirittura a coabitare in essa, come dimostrato dal fatto che la notifica del decreto impugnato è avvenuta presso questo indirizzo a loro mani. Tale circostanza induce ragionevolmente a supporre che vi sia stata una prosecuzione della vita coniugale di fatto mai cessata e che quindi il ricorso per separazione, non a caso consensuale, e l’accordo di trasferimento dell’intera proprietà alla P. , abbia avuto il solo scopo di sottrarre i beni al M. . Corrobora tale deduzione anche la scelta stessa di operare il trasferimento a titolo gratuito, proprio al fine di evitare qualsiasi tipo di confisca, disponendo l’articolo 31 l’applicazione della misura non solo sui beni acquistati ma anche sul corrispettivo di quelli alienati . 2. Contro la suddetta ordinanza la P. , a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, sostanzialmente a che non era chiaro in che modo la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sua buona fede b che la motivazione del tribunale era apodittica ed errata nella parte in cui aveva ritenuto che anche la separazione era solo fittizia. Considerato in diritto 1. In punto di diritto, vertendosi in materia di sequestro di beni appartenenti ad un terzo, sul presupposto che, in realtà, siano nella disponibilità dell’indagato per reati per i quali è prevista la confisca, è opportuno rammentare i principi di diritto che, in modo costante, questa Corte di legittimità ha reiteratamente enunciato. Il principio base e fondamentale è il seguente incombe alla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sicché possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al soggetto indagato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca, così come spetta al giudice della cautela esplicare poi le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l’assunto accusatorio ex plurimis Cass. 11732/2005 riv 231390, in motivazione - Cass. 3990/2008 riv 239269 - Cass. 27556/2010 riv 247722 . L’onere probatorio dell’accusa consiste unicamente nel dimostrare, anche e soprattutto attraverso presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti, che quei beni, in realtà, non sono del terzo, ma sono nella disponibilità dell’indagato a qualsiasi titolo . Sull’onere probatorio e sulle presunzioni che possono essere valorizzate nell’ipotesi di sequestro su beni appartenente a terzi, è, però, opportuno ulteriormente indugiare, al fine di evitare qualsiasi equivoco. Il Pubblico Ministero che, nel processo penale, agisca per ottenere il sequestro finalizzato alla confisca di beni appartenenti all’indagato in quanto indiziato di reati per i quali la legge prevede la confisca, si trova nella stessa posizione processuale del creditore che, nel processo civile, tenta di aggredire e recuperare beni che il debitore ha sottratto alla propria pretesa creditoria la suddetta affermazione, ovviamente, va presa cum grano salis , in quanto, è appena il caso di rilevarlo, la pretesa Statuale nei confronti dell’imputato derivante dalla confisca, stante la proteiforme natura giuridica della confisca, non può essere assimilata alla mera pretesa creditoria di natura civilistica derivante da un debito inadempiuto. Il conflitto, quindi, che va in scena sia nel processo civile che penale è, da una parte, fra la pretesa recuperatoria del soggetto creditore Pubblico Ministero che, agendo, tende a far rientrare il bene apparentemente uscito dalla disponibilità del debitore/indagato nel patrimonio di costui al fine di soddisfarsi, per i rispettivi fini creditorii sanzionatori , sul suddetto bene e, dall’altra, dal tentativo del terzo che, invocando la sua buona fede, tende a conservare il bene pervenutogli direttamente o indirettamente dal debitore nel caso che agisca il creditore o dall’indagato-imputato nel caso che agisca il Pubblico Ministero . Il Legislatore, ben conscio del suddetto conflitto, in un accorto sistema di bilanciamento fra i rispettivi interessi, ha stabilito che la prova della simulazione, che spetta sempre a chi agisce, si fonda su presunzioni che sono le più svariate a mò di esempio, senza alcuna pretesa di esaustività, e facendo ricorso alla casistica giurisprudenziale, si possono ricordare le seguenti presunzioni a la parentela e la convivenza fra il dante causa e l’avente causa, nonché rapporti di amicizia o di lavoro b la vicinanza temporale fra l’atto di spoliazione e il momento in cui il dante causa ha avuto la cognizione che, presto, i suoi beni sarebbero stati aggrediti dal creditore o dal Pubblico Ministero c la mancanza di disponibilità economica da parte dell’avente causa che giustifichi l’acquisto a titolo oneroso d la circostanza che l’avente causa ha continuato ad avere la disponibilità di fatto del bene trasferito a terzi e la gratuità dell’atto ecc Nel processo penale, nonostante sia previsto il sequestro preventivo a fini di confisca, che innesca, di fatto, un vero e proprio sub procedimento, il legislatore non ha ritenuto di dettare alcuna normativa particolare di conseguenza, tutto quanto si è finora detto a proposito dell’onere probatorio che, nel processo civile, spetta al creditore che eserciti nei confronti del terzo un’azione di simulazione, può e deve applicarsi, mutatis mutandis , anche nel processo penale. A questa conclusione si perviene non solo perché non esiste una normativa di settore che deroghi a quella civilistica, ma anche perché, ove il legislatore lo ha voluto? ha disciplinato in maniera particolare la materia cfr dlgs 159/2011 e succ. modifiche - cd. codice antimafia - nel quale è prevista anche il sequestro e la confisca all’esito di un particolare processo che, ovviamente, è del tutto differente, nei presupposti e nella procedura, da quello penale . 2. Completata l’analisi dei principi di diritto applicabili al caso di specie, non resta che verificare se il tribunale si sia ad essi adeguato. Il tribunale, come s’è detto, ha evidenziato i seguenti elementi indiziari a rapporto di coniugio proseguito nonostante la separazione consensuale b gratuità dell’atto il che significa che il denaro proveniva dal marito della ricorrente c atto avvenuto nel periodo sospetto indicato dalla stessa legge dieci anni dalla condanna definitiva e di cui la ricorrente non poteva essere ignara. A fronte di tale quadro indiziario, caratterizzato da presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti sulla riconducibilità del bene al coniuge della ricorrente, costei, in pratica, nulla ha potuto o saputo obiettare se non deducendo una sterile doglianza sulla sua impossibilità di provare la sua buona fede, sulla pretesa apoditticità delle affermazioni del Tribunale ma senza spiegarne le ragioni , sul fatto che ella, in realtà, si sarebbe realmente separata dal marito ma non ha spiegato, allora, per quali ragioni, il marito, pur separato, le abbia intestato un bene acquistato con proprio denaro , sulla circostanza che, mancavano solo dieci mesi alla scadere dei dieci anni previsti per l’obbligo di comunicazione e, quindi, se fosse stata in mala fede, sarebbe bastato aspettare tale breve periodo argomento, questo, che, come si suol dire, prova troppo e, dal quale, appunto, in quanto neutro , nulla si può desumere a favore della ricorrente . Infine, va rammentato, che, a norma dell’articolo 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare reale può essere proposto solo per violazione di legge nella quale rientra la mancanza assoluta o apparenza di motivazione, nel mentre, sfuggono ad ogni censura i vizi della motivazione articolo 606/1 lett. e c.p.p. illogicità – incompletezza o quelli inerenti la prova articolo 606 lett. d c.p.p. , e ciò perché il sindacato della Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell’indagato, essendo limitato al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella astratta il che comporta che non può essere effettuato alcuna valutazione sulla fondatezza del fatto - reato, né sul merito dell’accusa né sulla sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza ex plurimis SSUU 5876/2004 Rv 226712 - SSUU 29/05/2008, Ivanov, riv 239692. Nel caso di specie, per quanto ampiamente detto, il tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge, avendo evidenziato gli elementi indiziari in base ai quali ha ritenuto che la donazione in questione è da ritenersi simulata. La censura della ricorrente, quindi, va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto costituiscono indizi della simulazione di beni intestati dall’indagato ad un terzo, la natura giuridica e le modalità dell’atto dispositivo nella specie donazione , il rapporto di coniugio, l’acquisto del bene avvenuto nel periodo sospetto previsto dalla stessa legge nella specie anni dieci dalla sentenza passata in giudicato, ex articolo 30-31 L. 646/1982 . Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. RIGETTA il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali.