Tra imputato e pm … non mettere il dito: i limiti al potere del giudice nel patteggiamento

In considerazione del carattere negoziale del procedimento di applicazione della pena su richiesta della parti, ex art. 444 c.p.p., il giudice ricopre la posizione di soggetto terzo rispetto all’accordo bilaterale tra imputato e pm. Da ciò deriva che il magistrato ha la facoltà di ratificare oppure negare la ratifica ai termini stabiliti dalle parti, ma non può modificarli in autonomia.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13719/2016, depositata il 6 aprile scorso. Il caso. Il Tribunale di Udine provvedeva ad applicare la pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ad un’imputata per il reato di cui agli artt. 81, cpv, c.p. e 2, comma 1- bis , del d.l. n. 463/1983 omesso versamento di ritenute previdenziali . L’imputata ricorreva per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 444 c.p.p., poiché la pena su cui era stato raggiunto l’accordo con il pm era diversa da quella disposta con sentenza. Il carattere negoziale del procedimento di patteggiamento. La Suprema Corte ha rilevato che, effettivamente, nel caso di specie, il Tribunale aveva applicato una pena diversa da quella concordata, peraltro sostituendola con il regime della libertà controllata. Gli Ermellini hanno ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui, in considerazione del carattere negoziale del procedimento di applicazione della pena su richiesta della parti, ex art. 444 c.p.p., il giudice ricopre la posizione di soggetto terzo rispetto all’accordo bilaterale tra imputato e pm. Da ciò deriva che il magistrato ha la facoltà di ratificare oppure negare la ratifica ai termini stabiliti dalle parti, ma non può modificarli in autonomia, se non negli aspetti del proprio decisum che conseguano necessariamente per legge . Il Collegio ha aggiunto, infatti, che nel procedimento di patteggiamento, alle parti è proibito vincolare il giudice con accordi in merito alle pene accessorie, alle misure di sicurezza o alla confisca, poiché tali misure esulano dalla loro disponibilità. Questa, hanno precisato i Giudici del Palazzaccio, rappresenta l’unica deroga all’intangibilità del negozio processuale intercorso tra imputato e pm e collocato alla base della procedura per l’applicazione concordata della pena . La misura della riduzione premiale per la scelta del rito, di cui all’art. 444 c.p.p., hanno chiosato i Giudici di legittimità, è un elemento essenziale del negozio tra le parti e, pertanto, il giudice può soltanto rigettare la richiesta, senza procedere a rideterminare la pena di sua iniziativa. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 settembre 2015 – 6 aprile 2016, n. 13719 Presidente Fiale – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza del 3 marzo 2014 il Tribunale di Udine ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a S.G., imputata per il reato di cui agli artt. 81, cpv, cod. pen. e 2, comma 1-bis, del dl n. 463 del 1983, la pena di mesi 6 di libertà controllata in sostituzione della pena detentiva di mesi 3 di reclusione e curo 300,00 di multa. Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza la S. deducendo la erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. in quanto la pena su cui era intervenuto l'accordo fra lei ed il pubblico ministero era quella di mesi uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, in continuazione con le pene irrogate dal Tribunale di Udine con sentenza del 25 settembre 2013. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e, pertanto, esso va accolto con il conseguente annullamento della impugnata sentenza. Effettivamente, secondo quanto risulta essere stato documentato nel verbale della udienza tenutasi in data 3 marzo 2014, fra l'imputata ed il Pm era stata concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di mesi uno di reclusione ed euro 200,00 di multa tale pena doveva intendersi come aumento, ai sensi dell'art. 81, cpv, cod. pen., della pena già irrogata dai medesimo Tribunale di Udine a carico delle medesima prevenuta con la precedente sentenza n. 1261/2013 del 25 settembre 2013. Viceversa, previa ratifica del predetto accordo, il Tribunale di Udine non solo applicava alla S. una pena diversa da quella concordata, pari a mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa, ma provvedeva altresì a sostituire la predetta pena con quella di mesi sei di libertà controllata. Ciò posto rileva la Corte che secondo il suo costante insegnamento, stante a struttura in larga parte negoziale che domina il procedimento di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., al giudice, il quale è terzo rispetto al negozio bilaterale posto a fondamento del procedimento, è consentito esclusivamente di ratificare ovvero di negare la propria ratifica ai termini concordati fra le parti, ma è assolutamente inibito di modificarli motu proprio, anche attraverso integrazioni, se non negli aspetti dei proprio decisum che conseguano necessariamente per legge così nel caso delle pene accessorie obbligatorie e predeterminate ex lege per specie e durata in tal senso si veda Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 settembre 2015, n. 38713, la quale, ritenendo possibile l'inserimento delle statuizioni in materia di pene accessorie, omesse in sede di ratifica del patteggiamento, anche in sede di legittimità ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. presuppone che analoga possibilità competeva anche al giudice del patteggiamento , ovvero per le ipotesi di confisca cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 novembre 2013, n. 44445 è stato, infatti chiarito che nel procedimento di applicazione di pena su richiesta, le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità ne consegue che. nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 gennaio 2014, n. 1154 . Ma, come accennato, siffatta deroga alla intangibilità del negozio processuale intercorso fra imputato e Pm e collocato alla base della procedura per l'applicazione concordata della pena non opera per gli altri aspetti dell'accordo stesso, essendo questi caratterizzati non dalla predeterminazione legislativa dei loro contenuto ma dalla discrezionalità della scelta di esso. Così, in particolare per ciò che attiene alla entità della riduzione premiale della pena, laddove si è rilevato che la misura della riduzione della pena per la scelta dei rito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., costituisce oggetto essenziale dell'accordo tra le parti sicché, in assenza dei relativo computo ovvero di dissenso del giudice sulla incidenza di esso ai fini della determinazione della pena risultante, compete a questo di rigettare la richiesta, ma non può egli procedere di sua iniziativa alla rideterminazione della pena proposta cfr, Corte di cassazione, Sezione IV penale, 26 aprile 2013, n. 18669 . Analogamente per ciò che attiene, come nel caso di specie, alla sostituzione della pena proposta con altra sanzione, pur astrattamente consentita dall'ordinamento, ovvero alla sospensione condizionale dì quella nei termini che precedono Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 aprile 2011, r. 15079 ma, già da molto tempo, ex multis, anche idem Sezione V penale, 5 ottobre 1998, n. 4121 idem Sezione I penale, 6 agosto 1996, n. 4370 . Poiché nel caso che interessa il Tribunale di Udine - facendo cattivo governo dei propri poteri in relazione alla specifica vicenda processuale -ha modificato il contenuto dell'accordo intercorso fra l'imputata ed il Pm, sia con riferimento aia entità della pena sia con riferimento alla sua sostituzione con misura alternativa - la impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio ma con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale a quo che, in diversa composizione personale, rivaluterà l'accoglibilità o meno, senza operare proprie illegittime interferenze, sia pur tenendo, comunque, conto delle eventuali sopravvenienze normative, della istanza concordata fra le parti di applicazione della pena a carico della S., in relazione al fatto a lei contestato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine.