Il reato associativo sarà sempre oggetto di difficile definizione concreta

La partecipazione all’associazione si configura a prescindere dall’arco temporale di commissione dei reati, dalla conoscenza di tutti i compartecipi, dalla complessità della struttura criminale e dalla soggezione familiare.

Il reato associativo, specie quello in materia di stupefacenti sub art. 74 d.p.r. n. 309/1990, è sempre e sempre sarà oggetto di difficile definizione concreta. Da un lato, è chiaro che, trattandosi di consorzio criminale, non si può far riferimento alle organizzazioni lecite, ma, d’altro canto, è necessario individuare almeno degli elementi essenziali di natura oggettiva, cioè verificabili, senza i quali l’associazione a delinquere diventa un contenitore senza fondo. La sentenza n. 13511/2016 della Cassazione, depositata lo scorso 5 aprile, dimostra, ancora una volta, la complessità della materia. Il caso. In sostanza, con articolata motivazione, si è censurata, su ricorso della procura della Repubblica, la decisione del Tribunale dei Minori che aveva fatto venir meno, nei confronti di indagati minorenni, il fumus commisi delicti in merito all’art. 74 d.p.r. n. 309/1990 in ambito cautelare. Il Tribunale aveva ritenuto che non vi era un vincolo stabile, stando il breve arco temporale di svolgimento delle indagini inoltre vi era un’assenza di rapporti tra gli indagati minorenni ed un preciso sodalizio criminale infine, mancava una struttura organizzativa vera e propria ed i minori erano in qualche modo condizionati” nel partecipare al tutto, in ragione della loro subordinazione ai vincoli familiari. La Cassazione, come accennato, ha censurato tale decisione evidenziando che - non è l’effettiva durata delle attività illecite svolte all’interno del sodalizio, ma il proposito dei singoli associati a contribuire casualmente - e con reciproca consapevolezza - a una serie indeterminata di delitti che attuino un programma criminoso nel quale l’associazione trova la sua finalità e ragion d’essere - per la configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale - quel che nella fattispecie associativa prevale è il profilo strutturale, mentre l’elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo bastevole un’organizzazione minima . Conclusioni. I principi espressi dalla Cassazione sono, in effetti, piuttosto consolidati. Così come è innegabile che l’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio sussiste non soltanto nel caso di unione parallela di più persone accumunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto societario tramite il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete degli acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo, e che la diversità degli scopi personali non sono di ostacolo alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per realizzare sempre maggiori profitti . Se non che non si può rimane quanto meno perplessi in merito ad un ulteriore passaggio espresso nella decisione de qua, passaggio che si è incentrato su un dato fondamentale della decisione cassata si riferisce allo stato di subordinazione degli indagati all’interno del sottogruppo di appartenenza . Per la Cassazione, infatti, la minore età [degli indagati] e la base familiare della collaborazione non sono elementi incompatibili con la consapevolezza e la volontà di partecipare all’attività del sodalizio criminale . Ciò è vero in astratto, ma è evidente che se vi è, nel caso concreto una tale situazione che fa si che la liberà volontà del minore, in effetti, sia in qualche modo coartata o comunque non rifiutabile, allora il costrutto alla partecipazione criminosa dovrebbe cadere. Ciò in quanto il minore in realtà non avrebbe desiderio di delinquere magari preferirebbe andare a scuola ed anche avere altri genitori o parenti o amici” ma si troverebbe nella situazione di non aver sufficiente capacità per opporsi allo stato di cose in cui vive. Del resto, la minore età ha comunque un valore, sul punto della capacità di intendere e volere, sicché se la situazione risulta in qualche modo coartata, anche solo per situazioni ambientali, allora non può ammettersi un pieno dolo. E’ chiaro che vi sono margini di opinabilità e di discrezionalità sul punto ma a chi spetta decidere, se non al giudice del merito o, come nel caso di specie, della cautela? Se il Tribunale dei minori ha dato risalto a tale aspetto, è perché evidentemente ha ritenuto, trattandosi di minori, che questi non avessero una vera e propria volontà a partecipare al sodalizio criminale. Ciò spiega l’evidenza data agli altri caratteri cassati” dalla Suprema corte. Ma – si risponderà in favore delle tesi della corte di legittimità – formalmente il ragionamento espresso dal Tribunale è censurabile e nel contesto criminale de quo la non partecipazione in pratica va sempre dimostrata, dandosi nella sostanza e nell’ id quod plerumque accidit come per presupposta, viste le esigenze di difesa sociale sottostanti alla fattispecie incriminatrice e l’esperienza giudiziaria in materia. Sarà ma è chiaro che in alcune situazioni si fa qualcosa, perché non si può ragionevolmente fare altro. Lex dura Lex ma che dire del corretto e concreto giudizio? Deciderà il Tribunale dei minori della situazione, ma è chiaro che, visto il contesto, ben si può comprendere l’atteggiamento di garanzia avuto e soprattutto non lo si può biasimare se si è avuto, verso i minori in questione, un atteggiamento di umanità o, meglio, di comprensione umana per la vicenda. Dopo tutto, siam tutti e solo degli uomini

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 febbraio – 5 aprile 2016, n. 13511 Presidente Fiale – Relatore De Masi Considerato in fatto 1. Con ordinanza emessa il 23/9/2015 e depositata il 30/9/2015, il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha accolto l'istanza di riesame presentata da Z.O. e L.B. contro il provvedimento con il quale il G.i.p. del medesimo Tribunale per i Minorenni aveva loro applicato la misura del collocamento in comunità, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 dei 1990, commessi tra il gennaio e l'aprile del 2015, e dato atto della intervenuta rinuncia al riesame in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione B B10 , con conseguente limitazione del thema decidendum al solo reato associativo di cui al capo A dell'ordinanza di custodia cautelare, ha annullato la stessa limitatamente alla misura applicata in relazione a tale contestazione, ferma restando la misura disposta in relazione agli ulteriori capi d'imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal P.M. del suindicato Tribunale si assume che l'ordinanza impugnata è affetta da mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità articolo 606, comma 1, lett. e, c.p.p. , relativamente alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e viola l'articolo 74 D.P.R. n. 309 del 1990 articolo 606, comma 1, lett. b, c.p.p. , in quanto l'affermazione che dalle indagini, durate poco meno di tre mesi, non emergerebbe con chiarezza l'esistenza di uno stabile vincolo associativo tra gli odierni indagati e tutti coloro ai quali è stato contestato il vincolo oggetto del capo A d4 'imputazione, non tiene conto che non è affatto necessario che ciascun associato abbia rapporti con tutti gli altri associati e neppure che li debba conoscere tutti, essendo sufficiente che il sodale sappia dell'esistenza dell'organizzazione, operi per la stessa ed in attuazione del suo programma criminale. Secondo il ricorrente l'affermazione del Tribunale che il vincolo associativo debba essere caratterizzato da costanti rapporti tra gli appartenenti all'organizzazione criminale e dalla corresponsione di uno stipendio o dall'esistenza di una cassa comune agli associati, contrasta con gli stessi arresti giurisprudenziali riportati nella parte iniziale dell' impugnata ordinanza, trattandosi di elementi fattuali non indefettibili ai fini della configurazione del reato di cui all'articolo 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Ancora, l'affermazione che mancherebbe la prova della conoscenza, da parte degli indagati, dei sodali appartenenti al sottogruppo criminale diverso da quello di appartenenza, non tiene conto delle innumerevoli comunicazioni telefoniche intercettate, dimostrative dell'estraneità dei Z. e dei L., della loro capacità a comportarsi secondo protocolli concertati con i sodali, a cogliere il significato di riferimenti apparentemente criptici, dello loro riconoscibilità da parte degli interlocutori, mentre l'inserimento dei primo degli indagati nel sottogruppo dedito allo spaccio, e dei secondo nel sottogruppo dedito invece all'approvvigionamento della droga, e della conseguente separatezza delle relazioni personali all'interno di ciascun sottogruppo, lungi dall'escludere la configurabilità della associazione, è circostanza che caratterizza il modello operativo adottato dai sodali, rigidamente compartimezzato, ferma restando l'attività di coordinamento dei vertici dell'organizzazione criminale che consente che non tutti gli associati si conoscano tra loro. Il P.M. ricorrente contesta inoltre l'affermazione dei Tribunale circa la mancanza di prova dell' esistenza di basi logistiche comuni, frequentate anche dai minori indagati, perché non tiene conto che l'esistenza di una logistica comune è elemento non decisivo, ben potendo l'associazione disporre di un'organizzazione anche solo rudimentale, e che le indagini hanno evidenziato come l'abitazione, in Trentola Ducenta, di tale C.M., fosse stabilmente utilizzata per custodirvi la droga, come per l'attività di spaccio i sodali facessero capo presso il Bar Divino Caffè e poi ad altro esercizio commerciale, luoghi considerati sicuri, e che risulta del tutto trascurata, nell'impugnata ordinanza, la circostanza dell'utilizzazione di telefoni dedicati all'attività di spaccio. Secondo il ricorrente infine l'affermazione che gli odierni indagati versassero in uno stato di subordinazione nell'ambito delle sottoarticolazioni dì appartenenza e che ciò consente di dubitare che gli stessi, anche in ragione della minore età, avessero effettiva consapevolezza dell'appartenenza al sodalizio criminale, collide con la logica, trattandosi al contrario di elemento dimostrativo della appartenenza al sodalizio criminale nel cui ambito spacciavano la droga, seppur connotato dall' impostazione prettamente famigliare di taluni rapporti interpersonali. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Le censure dei Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, sono caratterizzate dallo scopo di porre in contestazione l'intero apparato motivazionale della ordinanza dei Tribunale per i Minorenni di Napoli che ha concluso per la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990 contestato ai minori Z. e L. al capo A dell'imputazione provvisorio. Questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di precisare che l'elemento aggiuntivo e distintivo dei delitto di cui all'articolo 74 D.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie dei concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio Cass. Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio e altri, Rv. 257906 . La natura dell'accordo intercorrente fra i compartecipi del reato associativo contestato ai minori Z. e L., per quanto illustrato nell'ordinanza impugnata, appare rispondere sicuramente ai detti requisiti di stabilità organizzativa e indeterminatezza programmatica, atteso che lo stesso Tribunale evidenzia come le risultanze investigative avessero dimostrato la stretta relazione esistente tra C.P. e P.F., il primo a capo del gruppo preposto al procacciamento, al trasporto, alla custodia della sostanza stupefacente , ed il secondo a capo del gruppo preposto alla vendita al dettaglio della sostanza in oggetto . Si tratta di circostanza confermata anche dalle conversazioni telefoniche intercettate e dai servizi di osservazione effettuati dagli inquirenti che hanno fatto emergere come il P. si servisse di una vera e propria rete di spacciatori , nel cui ambito l'indagato Z. ricopriva un ruolo significativo . Parimenti chiaro, sempre secondo quanto ritenuto dal Tribunale per i Minorenni, è il ruolo dell'io indagato, essendo emerso, all'esito delle predette indagini, che il L. sicuramente aveva collaborato con il C. nell'attività di procacciamento e di detenzione di hashish diretta da quest'ultimo e dalla madre del minore, G.C., convivente del C Ciò non di meno, gli elementi indiziari stati raccolti non sono stati reputati sufficienti dal Giudice a quo a supportare l'accusa di inserimento dei due minorenni nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sopra delineata in quanto 1 non è emersa, considerato anche il breve arco temporale in cui si sono svolte le indagini, l'esistenza di un vincolo stabile con gli altri partecipi al sodalizio criminale 2 è emersa invece la totale assenza di rapporti e di contatti tra i minori e i sodali appartenenti al sottogruppo criminale diverso da quello di appartenenza 3 è emersa anche l'assenza di una retribuzione fissa o comunque predeterminata, di una casa comune e di basi logistiche comuni a tutti gli associati e frequentate anche dai minori 4 va considerato lo stato di subordinazione, all'interno dei sottogruppo di appartenenza, degli indagati, la minore età e la collaborazione su base prettamente familiare. Di contro, non può darsi rilievo all'arco temporale relativamente breve in cui sono stati commessi i reati-scopo contestati agli indagati, atteso che ciò che connota la natura associativa e la stabilità dell'accordo fra i compartecipi di un sodalizio criminoso, non è l'effettiva durata delle attività illecite svolte all'interno del sodalizio, ma il proposito dei singoli associati di contribuire causalmente e con reciproca consapevolezza a una serie indeterminata dì delitti che attuino il programma criminoso nel quale l'associazione trova la sua finalità e ragion d'essere. In altri termini, tali elementi distintivi ben possono fornire prova della sussistenza dei sodalizio criminoso e, con esso, dei reato associativo pur se lo stesso sia stato accertato in relazione a reati-scopo commessi in un volgere di tempo più o meno breve, qualora attraverso essi sia possibile ricostruire i ridetti elementi caratterizzanti dell'associazione criminosa, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo. Di tanto l'impugnata ordinanza non fornisce adeguata spiegazione atteso che la durata delle indagini è elemento di per sé non rilevante ai fini qui considerati, mentre cosa affatto diversa è l'eventuale episodicità dell'apporto individuale, circostanza che però non emerge dal contesto della motivazione al capo B dell'imputazione provvisoria sono contestati ai due indagati dieci episodi di spaccio , e che in generale segna il distinguo tra l'associazione ex articolo 74 D.P.R. 309 del 1990 dal concorso continuato ex artt. 81, comma 2, c.p. e 73 D.P.R. citato. Non può darsi particolare rilievo neppure all' assenza di rapporti e di contatti diretti tra i minori ed i sodali appartenenti al sottogruppo criminale diverso da quello di appartenenza, atteso che il Tribunale ha compiutamente descritto il ruolo svolto dai singoli indagati nell'ambito dei sodalizio criminoso, pur nel quadro di una rigorosa divisione dei compiti tra procacciatori della droga e distributori al minuto della stessa, e gli stretti e ripetuti contatti con i vertici dell'organizzazione C., P. ed altri soggetti , dei quali v'è ampia traccia nelle intercettazioni telefoniche e nei servizi di osservazione. I Giudici del riesame non hanno in alcun modo specificato perché un'organizzazione criminale caratterizzata da modello organizzativo per così dire duale non possa essere intesa come costituente un organismo unitario, essendo unitari e convergenti gli apporti dei singoli associati, ancorché diversi per natura e rilevanza, in quanto volto ad attuare la comune e lucrosa attività dei commercio della droga. Lo schermo in tal modo congegnato, in quanto finalizzato unicamente ad evitare fughe di notizie nocive alla vita dell'organizzazione , non impedisce di accomunare procacciatori e distributori nella consapevole volontà di partecipare, insieme, grazie all'opera unificante di promotori ed organizzatori, al medesimo sodalizio criminale. E' appena il caso di ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232 . Intrinsecamente deboli, e in parte erronee, appaiono anche le considerazioni circa l'assenza di una retribuzione fissa, di una cassa comune e di basi logistiche frequentate da tutti gli associati, minori compresi, posto che il P.M. ricorrente ha evidenziato come l'esistenza di una cassa comune in cui vengano conferiti i proventi delle attività non sia elemento essenziale per la configurabilità del delitto contestato agli indagati, come il fine comune di trarre profitto dal commercio di droga sia elemento caratterizzare dell' associazione a prescindere dai criteri per la successiva divisione dei guadagni ed ancora, come le indagini abbiamo fatto emergere che, sul fronte dell'approvvigionamento, l'organizzazione disponeva di una abitazione sita in Trentola Ducenta, utilizzata stabilmente per custodirvi la sostanza stupefacente e che, sul fronte dello spaccio, la stessa si appoggiava ad esercizi commerciali considerati sicuri , basi logistiche ben note a consociati e acquirenti finali della droga. Del resto, quel che nella fattispecie associativa prevale è il profilo strutturale Cass., Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Rv. 255491 , mentre l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo bastevole anche un'organizzazione minima conforme, Sez. 1, n. 30463 dei 27/3/2013, Rv. 251011 Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Rv. 246112 Sez. 6, n. 25454 del 13/2/2009, Rv. 244520 . Va pure disatteso l'argomento desunto dallo stato di subordinazione degli indagati all'interno del sottogruppo di appartenenza, in quanto la minore età degli stessi e la base familiare della collaborazione soprattutto del L. nella stessa impugnata ordinanza si evidenzia come dal contenuto delle comunicazioni telefoniche intercettate emerga che il minore agisse alle strette dipendenze del C. e della madre non sono elementi incompatibili con la consapevolezza e la volontà di partecipare all' attività del sodalizio criminale. Secondo l'accusa, infatti, il predetto indagato deve rispondere della detenzione e trasporto della sostanza stupefacente in concorso anche con U., A.D.P., C.O. , mentre lo Z., di plurimi episodi di spaccio di stupefacenti in concorso con il P., R., C.G., L.F., N.A. . In conclusione, va data continuità al principio secondo cui l'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio sussiste non soltanto nel caso di unione parallela di più persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione dei profitto societario tramite il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete degli acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo, e che la diversità degli scopi personali non sono di ostacolo alla realizzazione dei fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per realizzare sempre maggiori profitti Sez. 6, n. 4800 del 15/2/1993, Rv. 194539 . II provvedimento impugnato non offre un iter argomentativo logico e coerente con quanto sopra esposto e va pertanto annullato, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Napoli al fine di sanare il deficit motivazionale. P.Q.M. Annulla con rinvio la ordinanza impugnata al Tribunale per i minorenni di Napoli.