Fatti di reato appresi in via indiretta? Niente quasi flagranza

Lo stato di quasi flagranza non si configura se le forze dell’ordine hanno appreso i fatti in modo indiretto, quindi dalla denuncia della persona offesa, procedendo all’inseguimento dopo la consumazione dell’ultima frazione della condotta delittuosa .

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13438/2016, depositata il 4 aprile. Il caso. Il Tribunale di Salerno convalidava l’arresto di un indagato, applicandogli la misura cautelare degli arresti domiciliari, con riferimento agli illeciti di tentato furto con strappo, aggravato, e lesioni personali. L’indagato ricorreva per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale, deducendo come la misura pre-cautelare fosse stata adottata in assenza del presupposto di flagranza o quasi flagranza, previsto dall’art. 382 c.p.p Il ricorrente, infatti, sottolineava di non essere stato tratto in arresto all’esito di un inseguimento, immediatamente successivo alla commissione dell’illecito, bensì in seguito all’attività investigativa e di ricerca posta in essere dalle forze dell’ordine. Un contrasto giurisprudenziale sulla nozione di quasi flagranza. La Suprema Corte ha rilevato la fondatezza del ricorso. Gli Ermellini hanno ricordato che, ai sensi dell’art. 382, comma 1, c.p.p., lo stato di flagranza sussiste ove un soggetto venga colto nell’atto di commettere il reato, mentre si configura un’ipotesi di quasi flagranza quando un soggetto, immediatamente dopo l’illecito, viene inseguito dalla polizia giudiziaria oppure dalla persona offesa o da altri ovvero nel caso in cui il medesimo sia sorpreso con tracce o elementi idonei ad indicare la commissione, da parte sua, immediatamente prima, di un fatto di reato. Il Collegio ha, poi, aggiunto che sulla nozione di quasi flagranza vi è stato in passato un contrasto ermeneutico. Un primo filone giurisprudenziale, infatti, riteneva sussistente lo stato di quasi flagranza anche nelle ipotesi in cui l’inseguimento non fosse iniziato a causa di una diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria a tal fine venivano ritenute idonee anche le informazioni acquisite da terzi, purché ci fosse una soluzione di continuità tra fatto di reato e reazione finalizzata all’arresto del responsabile. Di diversa opinione, la scuola di pensiero per cui lo stato di quasi flagranza non si configura se le forze dell’ordine hanno appreso i fatti in modo indiretto, quindi dalla denuncia della persona offesa, procedendo all’inseguimento dopo la consumazione dell’ultima frazione della condotta delittuosa . Gli Ermellini hanno aggiunto che quest’ultimo orientamento, che esclude l’ipotesi della quasi flagranza ove l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria sia iniziato solo per effetto dell’acquisizione di informazioni da parte di terzi, è stato sposato dalle Sezioni Unite, verso la fine del 2015. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento di convalida.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 febbraio – 4 aprile 2016, n. 13438 Presidente Carcano – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. B.M. ricorre personalmente avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Salerno ha convalidato l’arresto del medesimo ed applicato allo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di tentato furto con strappo aggravato e lesioni personali in danno di A.M. . Il ricorrente evidenzia come il provvedimento pre-cautelare sia stato adottato in assenza dei presupposti di flagranza o quasi flagranza previsti dall’art. 382 del codice di rito B. veniva tratto in arresto, non all’esito di un inseguimento iniziato subito dopo la commissione del fatto-reato, bensì a seguito dell’attività investigativa e di ricerca svolta dai Carabinieri, sulla base delle notizie assunte dalla persona offesa e dai testimoni e delle informazioni acquisite dalle banche dati in merito alla intestazione del motociclo usato dal malvivente, che consentivano di identificare nello stesso B. il titolare, con una cesura netta tra al momento della commissione del fatto delittuoso e l’arresto. 2. Nella memoria depositata in Cancelleria, l’Avv. Gloria Testa, difensore d’ufficio di B.M. , ribadisce come, nella specie, non sussista il requisito della quasi flagranza e si insiste pertanto per l’annullamento del provvedimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con la conseguenza che il provvedimento di arresto va annullato senza rinvio. 2. A norma dell’art. 382, comma 1, cod. pen. si considera in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato flagranza propria ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima quasi - flagranza . 3. Orbene, sull’esatto ambito della nozione di quasi-flagranza si è registrato in passato un contrasto ermeneutico. 3.1. Secondo un primo orientamento ermeneutico, lo stato di quasi flagranza sussiste anche nel caso in cui l’inseguimento non sia iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensì per le informazioni acquisite da terzi inclusa la vittima , purché sussista soluzione di continuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato Sez. 3, n. 22136 del 06/05/2015 - dep. 27/05/2015, B. e altro, Rv. 263663 Sez. 1, 22/02/2012, n. 6916, V.F., Rv. 252915 , non essendo indispensabile la coincidenza tra il momento iniziale della fuga e quello in cui comincia l’inseguimento, purché l’arresto non intervenga dopo la cessazione della fuga o dopo che sia terminato l’inseguimento Sez. 2, 16/12/2010, n. 44369, Califano, Rv. 249169 . 3.2. Secondo l’orientamento opposto, lo stato di quasi flagranza non sussiste quando la polizia giudiziaria abbia appreso i fatti non direttamente, ma dalla denuncia della persona offesa e abbia proceduto all’inseguimento dell’indagato solo dopo la consumazione dell’ultima frazione della condotta delittuosa Sez. 6, 28/05/2010, n. 20539, P. m. in proc. R.G., Rv. 247379 . Ancora, non è configurabile siffatta condizione nel caso in cui si sia proceduto all’inseguimento del sospettato dopo un lasso di tempo significativo, utilizzato per raccogliere informazioni dalla stessa persona offesa o da altri soggetti o, ancora, dichiarazioni confessorie dello stesso accusato Sez. 5, 19/05/2010, n. 19078, Festa, Rv. 247248 . In particolare, si è affermato che non può ravvisarsi la condizione di quasi-flagranza allorquando l’inseguimento da parte delle Forze dell’ordine abbia avuto inizio - proprio come nel caso di specie - non già a seguito e a causa di una diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi Sez. 1, 16/10/ 2014, n. 43394, P. m. in proc. Q.R., Rv. 260527 Sez. 4, 05/04/2013, n. 15912, P. m. in proc. Cecconi, Rv. 254966 . 4. Orbene, in questo ultimo senso si sono orientate le Sezioni Unite di questa Suprema Corte pronunciatesi in data 24 novembre 2015, là dove - come si evince dall’informazione provvisoria diffusa -, investite della specifica questione se sia legittimo il provvedimento di arresto in flagranza disposto sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto, sono pervenute alla soluzione negativa. 5. In ossequio al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, non può ritenersi che, nel caso sottoposto al vaglio di questo Collegio, sussistessero i presupposti della flagranza né della quasi-flagranza. B. veniva difatti tratto in arresto, non all’esito di un inseguimento delle Forze dell’ordine iniziato a causa di una diretta percezione dei fatti da parte degli operanti, ma per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi, con un iato temporale fra la conclusione dell’agire illecito e la privazione della libertà personale del colpevole. 6. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio. Mette conto rilevare come l’annullamento del provvedimento di convalida dell’arresto non comporti alcun riverbero sulla sorte dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, stante la giuridica ed ontologica autonomia fra il provvedimento di convalida ed il titolo coercitivo, in quanto fondati su presupposti completamente diversi, seppur fisicamente condensati in un unico atto. Ne discende che l’eventuale nullità dell’udienza di convalida non travolge anche l’ordinanza impositiva della misura, quand’anche quest’ultima sia inserita nel corpo del medesimo documento ex plurimis Sez. 3, n. 42074 del 16/10/2008 - dep. 12/11/2008, Pusceddu, Rv. 241498 . P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento di convalida.