L’astensione dalle udienze è un diritto … che impone il rinvio dell’udienza

Il mancato differimento del processo in caso di udienza camerale per il giudizio abbreviato, nonostante l’adesione dei difensori all’astensione, integra una nullità generale di tipo intermedio che impone l’annullamento della sentenza impugnata con un rinvio per nuovo giudizio.

Lo stabilisce la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n 13431 depositata il 4 aprile 2016. La sentenza emessa in assenza dei difensori di fiducia aderenti all’astensione dalle udienze. Condannato in appello per gli articolo 337, 582 e 585 c.p. l’imputato proponeva ricorso in Cassazione in quanto la sentenza avrebbe dovuto considerarsi nulla, considerato che il giudizio in appello si era svolto in assenza dei difensori di fiducia che avevano dichiarato preventivamente di aderire all’astensione dalle udienze proclamate da organismo di categoria. Secondo la Corte di appello, che non concedeva il rinvio richiesto, in caso di giudizio abbreviato l’udienza camerale può essere rinviata solo per un legittimo impedimento dell’imputato, il quale abbia chiesto di essere sentito personalmente o abbia manifestato l’intenzione di comparire, pertanto l’astensione dei difensori non era sufficiente a garantire il rinvio. L’orientamento delle Sezioni Unite, il codice di autoregolamentazione ha natura di normativa secondaria. Le Sezioni Unite sono già intervenute sul punto, chiarendo come la dichiarazione di adesione del difensore all’astensione dalla partecipazione alle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria, effettuata nei modi e nelle forme di cui all’art. 3 del codice di autoregolamentazione, comporti il necessario rinvio dell’udienza, pena la nullità per la mancata assistenza dell’imputato ai sensi dell’art 178 comma 1 lett. c c.p.p. Cass. Sez. U. n 15232 del 30 ottobre 2014 . E questo in linea con quanto previsto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 171/1996, che aveva riconosciuto all’astensione degli avvocati natura di diritto costituzionalmente garantito, e con quanto successivamente disposto dalla l. n. 83/2000, che aveva introdotto l’art 2- bis nella l. n. 146/1990 che affidava al codice di autoregolamentazione, sottoposto al controllo della Commissione di garanzia, il compito di operare un equilibrato bilanciamento tra gli interessi in gioco. Secondo le Sezioni Unite tale codice di autoregolamentazione assumeva così natura di norma secondaria atta a disciplinare la delicata materia delle astensioni degli avvocati dalle udienze, ponendosi in rapporto di coordinamento con le norme del codice di procedura penale secondo un criterio gerarchico. L’astensione come espressione di un diritto di libertà, funzionale all’esercizio di un diritto costituzionale del difensore. Pertanto ragionano le Sezioni Unite, cui la sentenza citata aderisce integralmente, l’astensione costituisce l’espressione di un diritto di libertà, nel caso dei procedimenti nei quali non è necessaria la presenza del difensore, ed è funzionale all’esercizio di un diritto costituzionale del difensore al di là che la disciplina processuale di taluni procedimenti, quali ad esempio l’abbreviato, non attribuisca espressa rilevanza all’impedimento del difensore. Pertanto, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, in adesione al principio citato delle Sezioni Unite, conferma che l’adesione all’astensione impone il rinvio della trattazione dell’udienza.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 marzo – 4 aprile 2016, numero 13431 Presidente Rotundo – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/9/2013 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella emessa in sede di giudizio abbreviato in data 23/3/2010 dal Tribunale di Vasto, con la quale P.W. Jari è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli 337 cod. penumero , 582, 585, 81 cod. penumero , 635, comma 2, numero 1, cod. penumero , unificati ex art. 81 cod. penumero , e condannato alla pena di mesi cinque di reclusione. 2. Ha presentato ricorso il P 2.1. Deduce che la Corte di appello non aveva debitamente valutato i motivi di appello in ordine alla non configurabilità di una condotta violenta, all'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta e le lesioni riportate dai due Carabinieri, alla non ravvisabilità di una minaccia tale da aggravare e rendere procedibile d'ufficio il delitto di danneggiamento, all'entità della pena e alla sua sostituibilità con la pena pecuniaria. 2.2. Deduce inoltre che la sentenza pronunciata in grado di appello avrebbe dovuto considerarsi nulla, in quanto il giudizio di appello si era svolto in assenza dei difensori di fiducia, i quali avevano dichiarato di aderire ad astensione dalle udienze proclamata da organismo di categoria, senza che il processo fosse stato rinviato. Considerato in diritto 1. Ha rilievo pregiudiziale il secondo motivo di ricorso, che è in concreto fondato. 2. Risulta invero che i difensori dell'imputato prima dell'udienza fissata per il giudizio di appello, da celebrarsi secondo la disciplina dettata dagli artt. 443, 599, 127 cod. proc. penumero , avevano fatto pervenire dichiarazione di astensione, in adesione all'astensione proclamata dall'organismo di categoria la Corte, nonostante l'assenza dei difensori, ha tuttavia proceduto oltre rilevando che l'udienza camerale può essere rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato, il quale abbia chiesto di essere sentito personalmente o abbia manifestato la volontà di comparire. 3. Senonché, deve sul punto richiamarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui a seguito della dichiarazione di adesione del difensore all'astensione dalla partecipazione alle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte dei giudice dei rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di dichiarazione effettuata o comunicata nei modi e con le forme di cui all'art. 3 del codice di autoregolamentazione determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato ai sensi dell'art. 178 comma 1, lett. c cod. proc. penumero , che ha natura assoluta, ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi Cass. Sez. U. numero 15232 del 30/10/2014, dep. nel 2015, Tibò, rv. 263021 . E' stato portato in tal modo a compimento un percorso già avviato dalla Corte di cassazione, che attraverso due sentenze delle Sezioni Unite Cass. Sez. U. numero 26711 del 30/5/2013, Ucciero, rv. 255346, e Cass. Sez. U. numero 40187 del 27/3/2014, Lattanzio, rv. 259926 e 259927 aveva rilevato come dopo la sentenza della Corte costituzionale numero 171 del 1996, che aveva riconosciuto all'astensione degli avvocati natura di diritto di libertà costituzionalmente garantito, fosse intervenuta la legge 11 aprile 2000, numero 83, che, modificando la legge 12 giugno 1990, numero 146, aveva introdotto l'art. 2 bis, alla cui stregua era stato affidato al codice di autoregolamentazione, sottoposto al controllo della Commissione di garanzia, il compito di operare un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco. In tal modo secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione il codice di autoregolamentazione aveva assunto natura di normativa secondaria, idonea a disciplinare la materia dell'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, secondo i criteri di competenza o di specialità, senza che potesse ravvisarsi una reale antinomia rispetto alle norme del codice di procedura penale, secondo un criterio gerarchico. La più recente sentenza numero 15232, Tibò, ha risolto la questione concernente la rilevanza dell'adesione ad astensione di categoria anche nel caso di procedimenti nei quali non sia necessaria la presenza del difensore le Sezioni unite hanno osservato che l'astensione costituisce espressione di un diritto di libertà e non è riconducibile all'alveo del legittimo impedimento, cosicché nulla rileva che la disciplina processuale con riferimento a taluni tipi di procedimento non attribuisca rilevanza all'impedimento del difensore. Si è in particolare affermato che il legittimo impedimento è funzionale al diritto di difesa dell'imputato, il cui esercizio può essere diversamente modulato in relazione al tipo di procedimento, mentre l'adesione all'astensione di categoria è funzionale all'esercizio di un diritto costituzionale del difensore, impregiudicati semmai eventuali profili di illegittimità costituzionale in ordine all'irrilevanza in taluni tipi di procedimenti dell'impedimento a comparire del difensore. Si è aggiunto che l'art. 3 del codice di autoregolamentazione non opera distinzione, ai fini dell'esercizio del diritto all'astensione, tra i procedimenti per i quali sia prevista la partecipazione, pur non necessaria, da parte dei difensore. Di qui la conclusione che l'adesione all'astensione, pur non integrando impedimento, impone il rinvio della trattazione dell'udienza. 4. Da ciò consegue che il mancato differimento del processo, nonostante l'adesione dei difensori all'astensione, integra una nullità generale di tipo intermedio, che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.