Puzza di “fumo” sospetta nell’abitacolo: richiesti esami ematici per il conducente

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 187 Codice della Strada, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato secondo le modalità previste dal comma 3 della stessa norma, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, non potendo essere desunto da elementi sintomatici esterni, come previsto, invece, per la diversa ipotesi di guida sotto l’influenza di alcool, stante la necessità di conoscenze tecniche specialistiche e di accertamenti strumentali per individuare le sostanze usate e per la non semplice riconoscibilità di detto stato sulla base di osservazioni empiriche.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13131/2016, depositata lo scorso 1 aprile. Il caso. L’imputato veniva condannato, ai sensi dell’art. 187 C.d.S., per avere guidato in stato di evidente alterazione psico-fisica, per avere fatto uso di sostanze stupefacenti. La Corte di merito riteneva, infatti, che correttamente l’indagato, che al momento in cui era stato fermato presentava sintomi tipici come occhi rossi, pupille dilatate e tremore alle mani, era stato sottoposto ad esami ematici e delle urine che avevano confermato la presenza di sostanze stupefacenti e, quindi, un attuale stato di alterazione. Uso di sostanze stupefacenti alla guida di un autoveicolo. Ricorreva per cassazione l’imputato censurando l’impugnata sentenza per non aver, affatto, dimostrato l’uso recente della sostanza, con la conseguente alterazione al momento della guida, circostanza che costituisce elemento di fattispecie. Lamentava, invero, l’assenza dell’elemento dell’attualità dell’alterazione, per avere egli assunto tali sostanze diversi giorni prima, evidenziando come le stesse permangano nel sangue per diversi giorni dopo l’assunzione. Oltre ciò, lamentava che lo stato di alterazione e la sua attualità non deve essere dedotto da elementi esterni, ma solo dall’esame tecnico effettuato su campioni biologici che deve essere svolto parallelamente ad una visita medica che tuttavia non sarebbe stata effettuata . Gli esami richiesti dalla norma. La Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza. Richiamando la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente, ha rammentato che, in effetti, ai fini dell’accertamento dello stato di alterazione per aver fatto uso di sostanze stupefacenti sono necessarie competenze tecniche specialistiche, dovendo essere effettuato un esame tecnico su campioni biologici. Non possono ritenersi sufficienti, a tal fine, altri elementi probatori empirici, come ad esempio la descrizione, da parte dell’agente di polizia, del comportamento dell’imputato, o l’accertamento sintomatico eseguito dal sanitario del pronto soccorso. Nel caso di specie, tuttavia, dall’esame delle urine e del sangue, effettuato col consenso dello stesso imputato, era emerso un principio attivo molto alto che, in uno con altri sintomi tipici rilevati dalla polizia, confermavano uno stato attuale di alterazione. L’uso di elementi esterni, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, lungi dal rappresentare elemento probatorio fondante le argomentazioni dei giudici di merito, costituiva, invero, un elemento di ulteriore conferma rispetto agli accertamenti svolti presso l’ospedale cui era stato condotto. La prova dello stato di alterazione. Ai fini, poi, della prova dell’attualità dell’alterazione, e contrariamente a quanto dedotto dalla parte, nulla dice il comma 3 della norma circa le specifiche modalità di verifica dello stato di alterazione. Ivi si legge, infatti, che il soggetto viene condotto in ospedale per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope , ma non si parla della finalità della eventuale visita medica effettuata dal personale sanitario. In particolare, contrariamente a quanto affermato, ad essa non si attribuisce alcun compito di verifica della attualità dello stato di alterazione, per la cui conferma basta il raffronto tra l’esito delle analisi in associazione con altri dati sintomatici accertati, né tantomeno si richiede che l’esame venga condotto su diversi liquidi fisiologici.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 gennaio – 1 aprile 2016, n. 13131 Presidente D’Isa – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 gennaio 2015, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, resa nei confronti di G.F. , appellata dal Procuratore Generale, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato p. e p. dall’art. 187 comma 1 d.lgs. 285/92, per aver circolato alla guida di un’autovettura in stato di alterazione psico-fisica, dopo aver assunto sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi e lo ha condannato alla pena sospesa di mesi 4 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. 2. L’imputato ha proposto ricorso personalmente, assumendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. per due differenti ordini di ragioni. Innanzitutto, ha rilevato che la presenza del principio attivo stupefacente persiste per un certo arco temporale, della durata anche di diversi giorni, dopo l’assunzione della sostanza. Cosicché, secondo l’assunto difensivo, tale riscontro non può costituire prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, di uno stato di alterazione da stupefacenti che rappresenta il proprium del reato in contestazione al momento della guida. Si aggiunge che un simile stato di alterazione deve risultare da un esame tecnico su campioni di liquidi biologici e non da elementi esterni, così come invece ammesso per la guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S L’art. 187 C.d.S., peraltro, continua il ricorrente, indica espressamente le modalità attraverso le quali deve accertarsi l’alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti, vale a dire il prelievo di campioni liquidi biologici e la visita medica, il primo finalizzato alla verifica dell’assunzione delle sostanze stupefacenti, la seconda, secondo il deducente, specificamente volta all’accertamento dello stato di alterazione di che trattasi, verifica che difetterebbe nel caso di specie. Si denuncia, infine, analogo vizio della motivazione con riferimento all’accertamento tecnico volto a verificare la presenza di sostanze stupefacenti, accertamento che sarebbe nullo, nel caso in esame, con conseguente sua inutilizzabilità, poiché l’atto va inquadrato tra gli accertamenti urgenti di cui all’art. 354 commi 1 - 3 c.p.p., per i quali l’art. 114 disp. c.p.p. prevede che la P.G. dia avvertimento all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ciò che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuto, non avendo la P.G. proceduto alla redazione di alcun atto prima dell’esecuzione degli esami ematici e successivamente ad essi. Con un terzo motivo, il ricorrente chiede che la pena inflitta sia convertita ex art. 186 comma 9 d.lgs. 285/92, allegando dichiarazione dell’ente convenzionato con il Tribunale di Brescia Circolo Arci Nuova Associazione Le Muse , di disponibilità ad accogliere il ricorrente per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità. Considerato in diritto 1. Le doglianze sono tutte manifestamente infondate. 2. Quanto alla prima, vi è da rilevare la correttezza della ricostruzione del quadro indiziario a carico, come effettuata in sede di merito, sviluppatasi nel rispetto delle indicazioni normative di cui all’articolo 187 del codice della strada. Come è noto, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 187 del codice della strada, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze con la conseguenza che non costituirebbe prova sufficiente dello stato di alterazione la descrizione del comportamento dell’imputato da parte dell’agente di polizia intervenuto e l’accertamento sintomatico eseguito dal sanitario del pronto soccorso tra le tante, Sez. IV, n. 14803, 01.03.2006 Ud. dep. 28/04/2006 Rv. 234032 Sez. 4 n. 11848 del 02/03/2010 Cc. dep. 26/03/2010 Rv. 246540 . Orbene, nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato atto in sentenza che l’indagato era stato condotto all’ospedale civile di Brescia per esser ivi sottoposto, previo suo consenso, ad accertamenti di laboratorio specifici che erano stati effettuati esami ematici e delle urine che, infine, l’esito degli stessi aveva consentito di accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Con ragionamento del tutto scevro da contraddizioni, infine, la Corte territoriale ha ritenuto che l’assunto difensivo, secondo cui la dimostrata assunzione di sostanze stupefacenti sarebbe risalita a qualche giorno prima della condotta di guida contestata, fosse infondata alla luce di due differenti circostanze di fatto, entrambe dimostrative di uno stato attuale di alterazione da un lato, l’esame di laboratorio di tipo ematico aveva dimostrato che la presenza della sostanza stupefacente nel sangue era pari ad un livello di 17 ng/ml di D-9-THC, di molto superiore alla soglia di rilevabilità e tale da rivelare un’assunzione recente di droga dall’altro, gli operanti avevano riferito di sintomi tipici occhi rossi, pupille dilatate e tremore delle mani e di tracce olfattive all’interno dell’abitacolo del veicolo utilizzato dall’indagato, elementi rivelatori dell’utilizzo di sostanza del tipo hashish o marijuana. Sul punto, questa Corte rileva la inconducenza dei precedenti giurisprudenziali indicati dal ricorrente nel caso di specie, infatti, lo stato di alterazione non è stato dedotto da elementi esterni, in violazione del disposto di cui all’art. 187 C.d.S., essendo stata espletata apposita indagine tecnica di laboratorio. L’utilizzo degli elementi esterni accertamenti effettuati dalla P.G. è servito solo a corroborare l’assunto probatorio stato di attuale alterazione deducibile direttamente dagli accertamenti condotti presso il nosocomio bresciano. Né può condividersi la conclusione difensiva secondo cui le indagini di laboratorio sarebbero finalizzate alla verifica della presenza della sostanza drogante e la visita medica alla verifica della attualità dello stato di alterazione, poiché tale distinguo non risulta dalla lettera della legge, dalla quale emerge solo che la P.G. procede nel senso indicato dal comma 3 della norma in commento allorché abbia già elementi indicativi di uno stato di alterazione attuale, dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, e considerato che già l’esame ematico aveva dato un risultato tale da escludere la risalenza nel tempo dell’assunzione di droga. Sul punto, si richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso proprio in un caso in cui l’annullamento della sentenza impugnata era conseguito alla rilevata assenza di referti riferibili ad esami compiuti su liquidi biologici Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti articolo 187 del codice della strada , è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dal comma terzo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool articolo 186 del codice della strada , per la necessità di conoscenze tecniche specialistiche e di accertamenti strumentali per individuare le sostanze usate e per la non semplice riconoscibilità di detto stato sulla base di osservazioni empiriche da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio per insussistenza del fatto la sentenza di condanna che, in assenza di referti riferibili ad esami compiuti su liquidi biologici, aveva argomentato la condanna solo sulla base della deposizione testimoniale di uno degli operanti della polizia giudiziaria cfr. sezione IV n. 20247 del 28/04/2006 Ud. dep. 14/06/2006 Rv. 234464 . Il che non è avvenuto nel caso di specie, poiché l’esame di laboratorio è stato effettuato e il suo risultato ha offerto elementi di prova conducenti in ordine all’attualità dello stato di alterazione dell’indagato dovuto all’assunzione di droga. Si rileva, peraltro, che questa sezione ha già delimitato l’ambito di rilevanza degli esami di laboratorio in ordine all’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie penale in commento. Si è, infatti, affermato, che Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l’analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell’imputato riscontrato al momento del fatto cfr. Sez. 4 n. 6995 del 9/01/2013 Cc. dep. 12/02/2013 Rv. 254402 . Il principio è stato formulato anche in un caso in cui il referto di laboratorio addirittura neppure recava, secondo gli assunti difensivi, l’indicazione del valore soglia di cui al protocollo operativo cosa che, si ribadisce, non è accaduta nel caso in esame, poiché gli esami di laboratorio hanno indicato un alto livello di presenza della droga nel sangue, elemento correttamente valorizzato dal giudice per ritenere l’attualità dello stato di alterazione da stupefacenti , affermandosi in quel caso che il dato tecnico non va considerato isolatamente, bensì in simbiosi con le altre circostanze che hanno indotto gli operanti a sospettare che l’indagato stesse guidando sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti cfr. motivazione di Sez. 4 n. 11848 del 02/03/2010 Cc. dep. 26/03/2010 Rv. 246540 citata . 3. Quanto al secondo motivo, si rileva, contrariamente a quanto asserito in ricorso, che nell’annotazione di servizio dei CC. Della stazione di , si dà atto che il G. era stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore o altra persona di fiducia. 4. Va, infine, rigettato anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale la parte chiede la conversione della pena inflittagli allegando documentazione a sostegno. Sul punto, pare sufficiente, ancora una volta, un richiamo ai principi di diritto elaborati dal giudice di legittimità per affermare, intanto, che La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerla cfr. Sez. 4, sentenza n. 16387 del 23/10/2014 Ud. dep. 20/04/2015 Rv. 263385 . Nel caso di specie, la parte non allega di aver formulato alcuna richiesta sulla quale la Corte territoriale abbia omesso di provvedere, cosicché deve concludersi nel senso che il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, neppure sollecitato dalla parte interessata, sia insindacabile in questa sede. Né può ritenersi che la richiesta sia formulabile nel giudizio di cassazione per la prima volta, trattandosi di una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità. La manifesta infondatezza di tutte le doglianze esaminate determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.