Bloccato prima di concludere il furto: il proprietario del bar può arrestarlo?

Il trattenimento di un soggetto interrotto nell’azione furtiva non integra arresto da parte di privati qualora sia allertata la polizia giudiziaria che intervenga immediatamente e autonomamente ad arrestare il soggetto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13001/16, depositata il 31 marzo. Il caso. Il Tribunale, in sede di giudizio direttissimo, non convalidava l’arresto eseguito dai Carabinieri nei confronti di un arrestato imputato di tentato furto aggravato ritenendo che non vi fossero i presupposti per l’arresto da parte dei privati nel convincimento che l’arresto in questione appartenesse a questa tipologia . L’uomo era accusato di aver posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne profitto, del contenuto della borsetta della persona offesa, introducendo la mano all’interno della borsa che la donna portava al braccio. Furto tentato. Il furto non si consumava per cause indipendenti dalla volontà del reo perché il proprietario del bar dove i protagonisti si trovavano interveniva allontanando la vittima e bloccava il reo fino all’arrivo del personale della Stazione dei Carabinieri che aveva chiamato. Di conseguenza l’addebito ipotizzato era il tentato furto. L’imputato era dunque trattenuto dal personale del locale che era stato teatro del tentativo di furto il proprietario del bar, infatti, dopo aver interrotto l’azione criminosa contattava i Carabinieri che intervenivano poco dopo prelevando il giovane insieme ad altri soggetti. Arresto non convalidato. Il giudice del giudizio direttissimo negava la convalida dell’arresto sull’errato convincimento che si trattasse di arresto da parte del privato, ritenendo, pertanto, che l’arresto fosse stato effettuato al di fuori dalle previsioni di cui al codice di rito per l’arresto da parte di privati. Anche il privato infatti è legittimato ad arrestare in flagranza il reo ma nei soli casi di delitti perseguibili d’ufficio. Non si è trattato di arresto compiuto da privato. L’imputato, reo confesso, era stato solo trattenuto dal proprietario del locale pubblico in attesa dell’arrivo dei Carabinieri che avevano immediatamente e autonomamente proceduto all’arresto. Ciò non equivale ad arresto da parte del privato che, lungi dal procedere autonomamente, ha contattato la polizia giudiziaria intervenuta immediatamente per il prosieguo. Quasi flagranza o flagranza impropria” . Per giurisprudenza consolidata la nozione di quasi flagranza” non va intesa in senso rigido né avendo quale unico parametro il criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto. il legame tra persona e reato. La previsione dell’arresto di chi sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima si fonda sulla necessità di evidenziare un legame materiale tra la persona e il fatto criminoso. È richiesta, in altri termini, una connessione temporale stretta tra reato e sorpresa con tracce dello stesso, da cui possa inferirsi che l’azione per raggiungere ed arrestare il reo si ponga senza soluzione di continuità rispetto al fatto criminoso. Lettura estensiva del concetto di inseguimento. Per inseguimento da parte della forza pubblica si intende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reità quand’anche la stessa si protragga nel tempo purché non subisca interruzioni dopo la commissione del fatto-reato. La lettura estensiva del concetto di inseguimento include anche la ricerca avviata sulla scorta di informazioni raccolte dalla polizia che non ha colto il soggetto nell’atto di commettere il reato né nella condizione di fuggitivo, ma un individuo legato” all’illecito sulla base di informazioni reperite dalla polizia giudiziaria allertata dalla vittima o da terzi. Tuttavia, le Sezioni Unite Ventrice hanno negato che si possa procedere all’arresto in quasi-flagranza sulla base di informazioni rese nell’immediatezza del fatto. Trattenuto dal privato, arrestato dalla pg. Essendo in discussione la denuncia di una violazione di legge processuale, alla Suprema Corte è consentito essere giudice anche del fatto. L’esame così compiuto degli atti all’attenzione della Corte di Cassazione evidenzia che l’arrestato era stato trattenuto” dal proprietario del bar fino all’arrivo dei Carabinieri che procedevano all’arresto. Secondo la Suprema Corte la situazione così descritta integra gli estremi dell’inseguimento dell’indagato stante la sostanziale immediatezza” tra la commissione del fatto-reato, la reazione e l’intervento della forza pubblica. L’arresto doveva essere convalidato. L’esigenza del collegamento materiale tra la persona e il fatto cui è sottesa anche quella espressa nell’assenza di discontinuità temporale tra la commissione del fatto e la reazione dei consociati è ritenuta ravvisabile nel caso in esame. Il giudice di merito doveva convalidare l’arresto. Confronto aperto con le Sezioni Unite. La sentenza ben si confronta con il recente arresto che ha negato che si possa procedere all’arresto in stato di quasi flagranza” sulla base di informazioni rese dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto. La diversa ipotesi dell’arresto basato su informazioni della vittima ma in assenza dell’imputato. Secondo la Cassazione non vi è contrasto con la recente pronuncia delle Sezioni Unite che si è occupata della diversa ipotesi dell’arresto in flagranza che avvenga sulla base di informazioni della vittima o di terzi, informazioni fornite nell’immediatezza del fatto ma in assenza dell’imputato. Nel caso in scrutinio, invece, non vi è stata soluzione di continuità tra il fatto, il trattenimento dell’imputato da parte di terzi, l’arrivo immediato degli operanti e l’arresto autonomamente eseguito dalla polizia giudiziaria.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 febbraio – 31 marzo 2016, n. 13001 Presidente D’Isa – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04/04/2015, il Tribunale di Rimini, in sede di giudizio direttissimo, non convalidava, restituendo gli atti al P.M., l'arresto eseguito dal CC della Stazione di Miramare di Rimini nei confronti di M.R 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini lamentando violazione di legge e vizi motivazionali. Deduce che il Giudice, valutando gli atti a propria disposizione, avrebbe erroneamente, ritenuto che nella specie sia stata esercitata la facoltà che il codice riconosce al privato di poter procedere - in caso di flagranza e di reati procedibili d'ufficio - all'arresto dell'autore del fatto mentre quest'ultimo era solo stato trattenuto dal personale del locale in attesa dell'arrivo, tempestivo, dei Carabinieri che procedevano autonomamente, questi sì, all'arresto. Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato. 4. Vale osservare che il M.R. era imputato per il delitto di cui agli articolo 56, 624, 625, n. 4 c.p., perché, al fine di trarne profitto, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del contenuto della borsetta di M.V., introducendo una mano all'interno della borsa che la stessa portava al braccio furto che non si verificava per cause indipendenti dalla volontà del M., consistenti nell'intervento di D.P.D., il quale lo allontanava dalla M. e lo bloccava fino all'arrivo dei personale della Stazione Carabinieri di Rimini - Miramare. Fatti avvenuti in Rimini il 04/04/2015. 4.1 Evidenzia il ricorrente che gli atti richiamati dal giudice indicano che l'imputato veniva trattenuto dal personale del locale in attesa dell'arrivo dei Carabinieri subito informati e il proprietario del bar dopo essere intervenuto spingendo via il giovane che, come detto, veniva trattenuto da personale del locale in attesa dell'arrivo dei Carabinieri già allertati , ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti poco dopo prelevando il giovane insieme ad altri soggetti . 4.2. II giudice della convalida ha, in vero, ritenuto l'arresto effettuato da privato al di fuori delle previsioni degli articolo 380 e 383 c.p.p., mentre in realtà l'imputato, confesso, era solo stato trattenuto dal proprietario dell'esercizio pubblico in attesa dell'arrivo, per altro immediato, dei Carabinieri, che avevano provveduto autonomamente all'arresto ex art. 381, comma 2, lett. g, c.p.p. . Ciò è deducibile anche dall'assenza delle procedure previste per l'arresto da parte di persone diverse dagli operanti di p.g., intervenuti prontamente dopo la richiesta dei gerenti del bar nel quale si era svolta la vicenda. 5. È giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di arresto, la nozione di quasi flagranza di cui all'art. 382 c.p.p., non va intesa rigidamente e, comunque, avendo riguardo esclusivamente al criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto. Ciò in quanto la previsione dell'arresto di chi sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima trova fondamento nell'esigenza di un legame materiale della persona con il fatto. Deve cioè esistere una stretta connessione temporale tra il reato e la sorpresa con tracce dello stesso , sì che l'azione per raggiungere ed arrestare l'autore dell'episodio criminoso possa ritenersi svolta senza soluzione di continuità Sez. 4, n. 16088 dei 17/12/2008 . 5.1. Si è poi precisato che la nozione di inseguimento ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, quand'anche la stessa si protragga nel tempo, purché non subisca interruzioni dopo la commissione dei reato Sez. 4, n. 29980 del 20 giugno 2006 . 5.2. Venendo al caso di specie, dall'esame degli atti, non precluso in questa sede in applicazione dei principio per cui il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, tutte le volte in cui venga denunciata la violazione di una norma processuale, emerge che l'imputato venne trattenuto dal proprietario bar in cui si sono svolti i fatti sino all'arrivo dei Carabinieri che procedettero al suo arresto, situazione che realizza, a giudizio dei Collegio, l 'inseguimento dell'indagato nei termini innanzi precisati. Non par dubbio infatti che l'esigenza dei legame materiale della persona con il fatto, presidiato anche dall'esigenza che non vi sia soluzione di continuità tra la sua commissione e la reazione dei consociati, è pienamente ravvisabile nelle circostanze che accompagnarono l'arresto del M Ne deriva che, negandone la convalida, il giudice di merito ha fatto malgoverno dei principi innanzi enunciati. 5.3. Né quanto detto contrasta con il recentissimo arresto delle Sezioni Unite, in materia, posto che il dictum è relativo alla diversa ipotesi in cui l'arresto in flagranza avvenga sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza dei fatto ma in assenza dell'imputato e non, come nel caso che occupa, all'ipotesi in cui non vi sia soluzione di continuità tra il fatto, il trattenimento dell'imputato da parte di terzi, l'immediato arrivo degli operanti e l'arresto da questi autonomamente e legittimamente eseguito. 6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata. Gli atti vanno poi trasmessi al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini.