Scommettiamo che se manca il titolare od il rappresentante non violo l’articolo 8 del TULPS?

Il titolare di autorizzazione resa ex art. 8 TULPS può, in caso di sua momentanea assenza, motivata da esigenze comuni, affidare la conduzione dell’esercizio autorizzato ad un soggetto preposto o ad un dipendente, fermo restando che, quando l’assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante suo alter ego.

Il caso. La procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino proponeva ricorso per cassazione avverso ordinanza emessa dal Tribunale del riesame che aveva annullato precedente ordinanza emessa dal GIP presso il medesimo Tribunale, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo di un esercizio munito dell’autorizzazione alla raccolta delle scommesse su giochi autorizzati, poiché all’interno del medesimo, in assenza del titolare dell’autorizzazione era stato rilevato altro soggetto intento a raccogliere le scommesse dai giocatori. Eccepiva dunque violazione dell’art. 8 del TULPS per essere le autorizzazioni rese ai sensi di detta norma incedibili. La Corte ha rigettato il ricorso. L’articolo 8 del TULPS. La norma recita le autorizzazioni di polizia sono personali non possono essere in alcun modo trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di un’autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione . Pacifico che le autorizzazioni di polizia non siano cedibili, ovvero non possano essere fatte oggetto di contratti atti a cedere a terzi l’esercizio del loro contenuto. Ma quid iuris nel caso in cui l’esercizio delle autorizzazioni avvenga da parte di un terzo? La rappresentanza nel TULPS. Il concetto di rappresentanza contenuto nel TULPS, dicono gli Ermellini, deve essere analizzato alla luce delle norme del diritto privato”, ovvero degli art. 1387 e seguenti, 1704 e seguenti, 2222 e seguenti e 2203 e seguenti c.c Se ne deve dedurre che il rappresentante TULPS sia equiparabile ad un procuratore” che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa sostituendolo stabilmente. In questo caso, per il Supremo Collegio, risulta indispensabile l’applicazione del secondo comma dell’articolo 8 del TULPS che prevede, come detto che esso rappresentante debba possedere i requisiti necessari per conseguire e l’autorizzazione ed ottenere l’approvazione dell’autorità di p.s Il ragionamento seguito, logico e conforme al tenore letterale della norma non lascia né desta perplessità. Il criterio temporale dell’assenza. Gli Ermellini ricavano dalla lettura complessiva delle norme un principio per vero interessante. Partendo da un criterio che potremmo definire temporale” si avventurano nella descrizione delle caratteristiche dell’assenza individuandone due differenti tipologie quella momentanea e motivata da esigenze comuni” e quella stabile”. Al di là delle difficoltà interpretative connesse all’allocuzione con cui vien definita l’assenza momentanea riferibile ai soli bisogni fisiologici? all’esigenza di effettuare la spesa? compatibile con quella rappresentata dalla necessità di soddisfare il bisogno della sigaretta?, d’accudire figli improvvisamente malati di recarsi in visita dal medico di base? appare interessante notare come la Corte, in una struttura normativa piuttosto rigida introduca un criterio, inatteso, di flessibilità. La possibilità di conduzione affidata ad un terzo. La Corte espressamente afferma nel caso diverso rispetto a quello di impossibilità ad esercitare ordinariamente l’autorizzazione nda in cui l’assenza non assuma i caratteri della stabilità, ma si tratti di un’assenza momentanea, motivata da esigenze comuni, il titolare o il legale rappresentante o il delegato della società non debbono necessariamente nominare un loro rappresentante, ma si ritiene sufficiente che la conduzione venga affidata ad un soggetto preposto o ad un dipendente, fermo restando che, quando l’assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale dall’assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, suo alter ego . Ben venga la lettura della norma meno improntata d una rigidità francamente non più in linea con i tempi però Però qualche dubbio resta. Primo fra tutti quello inerente al figura del preposto che pare definita nel diritto privato in modo più simile a quello del titolare dell’attività” ci riferiamo ovviamente ai poteri che egli può esercitare sulla medesima nei confronti dei terzi e delle autorità che a quelli del dipendente e quindi più vicina ai soggetti indicati dall’articolo 8 del TULPS, con il che il ragionamento della Cort6e sembra non essere del tutto coerente sul piano ermeneutico. Last but not least , ma non c’era da qualche parte nella Costituzione il principio di tassatività dell’illecito penale? Qualcuno può spiegarmi come faccia a coesistere con l’assenza non assuma i caratteri della stabilità, ma si tratti di un’assenza momentanea, motivata da esigenze comuni e con quella che si prolunghi per un periodo di tempo tale dall’assumere il carattere della stabilità ? Misteri.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 gennaio – 30 marzo 2016, n. 12814 Presidente Grillo – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 28 maggio 2015 per il reato di cui all’articolo 4 della legge n. 401 del 1989. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha sollevato un unico motivo di impugnazione denunciando la violazione e l’erronea interpretazione dell’articolo 8 Tulps in relazione all’articolo 88 Tulps. Assume il ricorrente che il tribunale ha annullato il provvedimento oggetto di riesame sul rilievo che I.V. fosse munito dell’autorizzazione di legge per svolgere l’attività di raccolta delle scommesse su giochi autorizzati dallo Stato e che il D.P. , sorpreso dalla polizia giudiziaria all’interno del locale aziendale a raccogliere le giocate dei privati avventori, non fosse altro che un dipendente del primo, con la conseguenza che quest’ultimo non dovesse essere munito delle autorizzazioni già regolarmente rilasciate in capo al datore di lavoro per l’esercizio dell’attività di raccolta. Obietta il ricorrente che il tribunale, in tal modo, avrebbe disatteso la disposizione di cui all’articolo 8 Tulps secondo la quale le autorizzazioni di polizia sono personali non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione . Ad avviso del pubblico ministero ricorrente la ratio della disciplina in questione tende ad assicurare che tutti i soggetti impegnati nell’esercizio di particolari attività sottoposte al controllo di polizia devono possedere i requisiti minimi di professionalità e moralità che il rilascio della licenza di cui all’articolo 88 Tulps di fatto assicura, con la conseguenza che sussisterebbe, nel caso di specie, la violazione denunciata perché ogni contraria soluzione finirebbe con il porsi in contrasto insanabile con i principi cardine regolanti la materia delle autorizzazioni, quale quello secondo cui le licenze di esercizio pubblico, salve le condizioni particolari stabiliti dalla legge, devono essere negate a tutti coloro i quali hanno riportato alcuna delle condanne previste dagli articoli 11 e 92 R.D. 18 giugno 1931, n. 733. Né peraltro l’interpretazione propugnata, con il ricorso, sarebbe in contrasto con il principio che tutela la libertà di impresa, impedendo al titolare della licenza di avvalersi di dipendenti con evidente comprensibile appesantimento di procedure ed oneri che finirebbero per avere effetti paralizzanti. Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie ossia nell’ambito della gestione delle agenzie di scommesse, è solo necessario che il titolare delle autorizzazioni svolga personalmente le mansioni tipiche e connaturate al gioco raccolta delle giocate, inserimento delle stesse e informatica, rilascio di ricevute, erogazione delle vincite eccetera mentre può ovviamente avvalersi di dipendenti per il personale addetto a mansioni accessorie o meramente manuali del tutto atipiche rispetto a quella che costituisce il core business dell’attività, in quanto per siffatte incombenze non è richiesta alcuna autorizzazione di polizia. Avendo il tribunale sostanzialmente accertato che il dipendente svolgeva, in assenza di autorizzazione, le mansioni tipiche relative all’esercizio dell’attività autorizzata in capo al terzo, il provvedimento sarebbe stato emesso in violazione l’articolo 8 Tulps. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Il ricorrente fornisce un’interpretazione dell’art. 8 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 d’ora in poi, Tulps non condivisibile perché contraria al tenore letterale ed alla ratio della disposizione richiamata con il motivo di ricorso. Secondo quanto previsto dall’art. 8 Tulps, le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse, né dare luogo a rapporti di rappresentanza salvi casi espressamente previsti dalla legge. Quindi, il carattere personale delle autorizzazioni, ossia la loro concedibilità ad personam , comporta l’intrasmissibilità delle medesime ed il divieto di rappresentanza salvi casi espressamente previsti dalla legge articoli 8,32, 86 Tulps . Nel caso in esame, come si evince dal ricorso stesso pag. 2 , I.V. aveva ricevuto dal Questore di Avellino la licenza ex art. 88 Tulps potendo esercitare l’attività anche a mezzo di I.L. e B.F. , suoi rappresentanti, mentre il D.P. era esclusivamente un dipendente e non rappresentate di I.V. . Il riferimento nell’art. 8 Tulps alla rappresentanza implica il rinvio alle norme di diritto privato che regolano l’istituto riferimenti possono essere rintracciati negli artt. 1387 seguenti del codice civile, che disciplinano il rapporto di rappresentanza, negli artt. 1704 e seguenti, relativi al mandato, artt. 2222 ss., relativi al contratto di prestazione d’opera, nonché negli artt. 2203 e ss. che disciplinano la figura del rappresentante institore nell’ambito di un’impresa commerciale . Il rappresentante Tulps è dunque equiparabile ad un procuratore che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, sostituendolo stabilmente e dovendo perciò possedere i prescritti requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione, tant’è che la sua nomina è soggetta all’approvazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza art. 8, comma 2, Tulps . Perciò, la rappresentanza, quando ammessa, si traduce nella sostituzione del rappresentante al rappresentato nello svolgimento di un’attività che quest’ultimo, per motivi diversi, non può esercitare per la pluralità dei luoghi nei quali l’attività deve essere svolta e, quindi per l’impossibilità materiale di poter essere presente contemporaneamente in luoghi diversi per assenza non momentanea . Ne consegue che quando il titolare dell’autorizzazione sia in grado di svolgere ordinariamente l’attività, assicurando una presenza costante e stabile nel luogo in cui l’attività stessa deve essere esercitata, non deve ricorrere all’istituto della rappresentanza e, in caso di assenza temporanea dovuta a comuni esigenze, può avvalersi di dipendenti sotto la sua personale direzione. Scrutinando situazioni analoghe, in tale senso, si sono espresse, in passato, alcune circolari emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli interni circolari, rispettivamente, n. 2567 del 10 marzo 2006 e n. 557/PAS.16646.12000.A 17 A del 31 gennaio 2006 . Dal contenuto di esse si evince la necessità che il soggetto gestore di un esercizio pubblico garantisca la presenza effettiva e concreta nel luogo di esercizio dell’attività richiedendosi, in caso di assenza prolungata del titolare o del legale rappresentante o, ancora, del delegato della società, la nomina di un rappresentante, ai sensi dell’art. 8 Tulps, al fine di sostituirlo. Nel diverso caso in cui l’assenza non assume il carattere della stabilità, ma si tratti di un’assenza momentanea, motivata da esigenze comuni, il titolare o il legale rappresentante o il delegato della società non debbono necessariamente nominare un loro rappresentante, ma si ritiene sufficiente che la conduzione venga affidata ad un soggetto preposto o ad un dipendente, fermo restando che, quando l’assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, suo alter ego o, se ritiene, di un secondo rappresentante, come nel caso in esame . È di tutta evidenza che il fatto di avvalersi dell’opera di dipendenti impone al titolare l’obbligo di sorvegliare su quanto avviene nei luoghi in cui l’esercizio dell’attività è autorizzato e, se a ciò egli non provvede, si esporrà alla revoca dell’autorizzazione o risponderà, ex art. 40 cpv., cod. pen. o, se del caso, ex art. 110 cod. pen., delle inosservanze alle prescrizioni, costituenti reato, commesse materialmente dai dipendenti, fermo restando che destinatario delle norme relative alla gestione degli esercizi pubblici, dettate dagli artt. 86 e 110 Tulps è il titolare della licenza o autorizzazione amministrativa. Questi, pertanto, fino a quando non sia stato autorizzato alla gestione per rappresentanza ai sensi dell’art. 8 Tulps resta obbligato ad osservare tutte le prescrizioni imposte dall’autorità di polizia o dalle leggi ed a farle osservare dai suoi dipendenti Sez. 6, n. 8336 del 03/07/1972, Sapone, Rv. 122641 . 3. Non è dunque fondato l’assunto del ricorrente secondo il quale il solo fatto che un dipendente eserciti mansioni che rientrano nell’oggetto dell’attività autorizzata core business dell’azienda equivalga ad esercizio dell’attività in difetto dell’autorizzazione di polizia. Piuttosto, in tali casi, va accertato, perché possa ritenersi fondato il ragionamento ed evitare le elusioni normative che giustamente preoccupano il ricorrente, se il titolare dell’autorizzazione sia o meno presente nel luogo di lavoro esercitando concretamente il potere direttivo, in modo che esclusivamente nei suoi confronti sia imputabile lo svolgimento dell’attività, o, in caso di assenza, se la stessa sia o meno temporanea. In mancanza di tali accertamenti, attesa la natura non controversa del D.P. quale dipendente di I.V. , il ricorso deve ritenersi infondato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del pubblico ministero.