Evasione IRAP: nessuna rilevanza penale

Le dichiarazioni suscettibili di costituire l’oggetto materiale del reato, previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, sono esclusivamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12810/2016, depositata il 30 marzo. Il caso. Il Tribunale del riesame di Pescara respingeva l’istanza, proposta da un indagato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip con riferimento all’illecito di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 omessa dichiarazione . In particolare, all’imputato era contestato di aver omesso di presentare, quale legale rappresentante di una s.r.l., le dichiarazioni ai fini IRES ed IRAP relative agli anni 2010, 2011 e 2012. L’indagato ricorreva per cassazione, lamentando violazione di legge consistente nell’erronea inclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive ai fini del calcolo del profitto del reato e contestando, quindi, il sequestro preventivo disposto per il valore corrispondente. Irrilevante penalmente il mancato pagamento dell’IRAP. La Suprema Corte ha precisato che il sequestro e la confisca per equivalente non possono avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato . Gli Ermellini hanno, infatti, aggiunto che il valore delle cose sequestrate deve avere carattere di proporzionalità rispetto all’importo del credito garantito. I Giudici del Palazzaccio hanno sottolineato che, nel caso di specie, il giudice di merito, ai fini della quantificazione del profitto del reato, di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 74/2000, ha tenuto conto anche del mancato pagamento dell’IRAP sui redditi relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, benché la legge non attribuisca rilevanza penale all’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive, non avendo la stessa natura di imposta sul reddito in senso tecnico. Il Collegio ha, infatti, argomentato che le dichiarazioni costituenti l’oggetto materiale del reato di cui al D.Lgs. n. 74/2000, art. 5, sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA . Ciò trova conferma, a parere della Corte, nella circolare n. 154/E del 2000 con cui il Ministero delle Finanze, motivando in relazione all’esclusione della dichiarazione IRAP, ha delineato la natura reale di tale imposta e la sua non incidenza sul reddito. L’illecito previsto dall’art. 5 del d. lgs. n. 74/2000, ha chiosato il Collegio, fonda la propria ratio nella tutela del bene giuridico patrimoniale della percezione del tributo e, per individuare il profitto del reato, è necessario fare riferimento alla mancata percezione dell’imposta, scaturente dall’omessa presentazione della relativa dichiarazione. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 gennaio – 30 marzo 2016, n. 12810 Presidente Grillo – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. M.M. ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Pescara ha respinto l’istanza proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in relazione al reato previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perché, quale legale rappresentante della M. sistemi ambientali Srl, ometteva di presentare le dichiarazioni ai fini IRES e Irap per i redditi ed i movimenti di affari negli anni di imposta 2010 base imponibile euro 667.437 , 2011 base imponibile euro 667.106 e 2012 base imponibile euro 446.294 , così evadendo le imposte nell’anno 2010 per euro 121.450 di IRES, 21.287 di Irap e euro 88.327 di Iva nell’anno 2011 per euro 100.523,50 di IRES, 17.619,03 di Irap e euro 70.056 di Iva nell’anno 2012 per euro 122.730,85 di IRES, 21.511,37 di Irap e 78.874 di Iva. In Pescara nel giugno 2013. 2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, il ricorrente deduce con unico motivo il vizio di violazione di legge per l’erronea inclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive ai fini del calcolo del profitto del reato e quindi dell’importo del sequestro preventivo disposto per il corrispondente valore. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il sequestro e la confisca per equivalente non possono avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, nel senso cioè che il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all’importo del credito garantito Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, Lorenzini, Rv. 257439 . Nel caso in esame, il Tribunale, per la quantificazione del profitto del reato ex art. 5 d.p.r. n. 74 del 2000, ha tenuto erroneamente conto anche dell’asserito mancato pagamento dell’IRAP sui redditi relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, laddove la legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico e le dichiarazioni costituenti l’oggetto materiale del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA. Una conferma in tal senso si trae anche dalla circolare del Ministero dette finanze n. 154/E del 4 agosto 2000, che motiva l’esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito. L’ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 tutela il bene giuridico patrimoniale della percezione del tributo ed è alla mancata percezione d’imposta sui redditi e dell’IVA , derivante dall’omessa presentazione di una delle dichiarazioni relative a dette imposte che deve farsi riferimento per l’individuazione del profitto del reato, quando sia stata superata la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice. Ne consegue che, nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ratione temporis vigente, ora art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 , ai fini della quantificazione del profitto del reato è irrilevante l’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP , che non è un’imposta sui redditi in senso tecnico Sez. 3, n. 11147 del 15/11/2011, dep. 2012, Prati, Rv. 252359 . 3. Alla stregua delle precedenti considerazioni l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, potendo la Corte di cassazione prendere direttamente i provvedimenti necessari ex art. 620, comma 1, lett. l , cod. proc. pen. , che consistono nella determinazione del profitto confiscabile depurato, in relazione agli anni di riferimento, dell’imposta Irap e che deve essere quantificato in euro 581.961,35 a titolo di Ires ed Iva, che si ottiene sottraendo, al profitto di euro 642.378,75 quantificato nell’ordinanza impugnata, la somma di euro 60.417,4 calcolata in relazione all’Irap. Non emergendo dagli atti se siano stati sequestrati beni per un valore superiore al profitto confiscabile di Euro 581.961,35 , alcun altro provvedimento deve essere adottato, competendo al giudice del merito disporre, anche d’ufficio, la restituzione di quanto sequestrato, qualora il valore dei beni vincolati sia superiore al rideterminato profitto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al valore di euro 60.417,4 a titolo di Irap relativamente agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012 e per l’effetto determina il profitto confiscabile in Euro 581.961,35 a titolo di Ires ed Iva per i suddetti anni di imposta.