Il ragazzino prova a cavalcare il cane, che reagisce e lo morde: condannato l’uomo che aveva in custodia l’animale

Non discutibile la responsabilità dell’uomo il quadrupede gli era stato affidato dalla figlia e lui avrebbe dovuto essere più attento e più prudente nella gestione dell’animale. Evidente la negligenza nella sua condotta, evidenti le carenze nella sorveglianza del cane, affidato a due minorenni. Irrilevante il fatto che l’aggressione sia stata provocata dalla follia compiuta dalla vittima.

Pessima idea, quella del ragazzino. Lui prova a salire in groppa al cane – un ‘terranova maremmano’, di grossa taglia –, l’animale la prende male e reagisce aggredendolo e mordendolo. Bollettino medico negativo per lui che riporta lesioni personali giudicate guaribili in trenta giorni. Bilancio pessimo per l’uomo, in possesso del quadrupede perché padre della proprietaria definitiva la condanna per il reato di lesioni personali colpose Cassazione, sentenza n. 12690/16, sez. Quarta Penale, depositata oggi . Reazione. A inchiodare l’uomo la scarsa cautela nella custodia del cane, di grossa taglia . Egli aveva la temporanea disponibilità del quadrupede – razza ‘terranova maremmano’ – di proprietà della figlia, e avrebbe dovuto mostrare maggiore attenzione nella vigilanza dell’animale, evitando che esso entrasse in contatto, senza museruola, con alcuni minorenni . Tutto ciò conduce il giudice di pace prima e i giudici del Tribunale poi a ritenere evidenti le colpe dell’uomo. Proprio la sua condotta, caratterizzata da imprudenza e negligenza , ha provocato, indirettamente, le lesioni riportate dal ragazzino morso dal cane. Irrilevante, secondo i magistrati, il fatto che la giovane vittima avesse cercato di cavalcare l’animale , provocandone, secondo la difesa, la aggressiva reazione . Imprudenza. Ma proprio la follia compiuta dal ragazzino viene richiamata dal difensore dell’uomo. Tale elemento è stato sottovalutato, secondo il legale, mentre, invece, esso avrebbe dovuto far capire che l’aggressione da parte dell’animale si era verificata a causa della condotta azzardata della persona offesa . Su questo punto è centrato il ricorso in Cassazione obiettivo è far apparire come evidente che la reazione del cane era stata determinata dall’azione del minore che aveva cercato di cavalcare il quadrupede. La linea difensiva però si rivela fragilissima, secondo i Giudici del ‘Palazzaccio’. Ciò perché è clamorosa l’imprudenza commessa dall’uomo egli, seppur temporaneo detentore dell’animale , ne aveva la custodia e quindi era obbligato a custodire il cane , e invece, dovendo pulirne la gabbia , aveva pensato bene di affidarlo a due minorenni , lasciando che costoro si allontanassero col quadrupede . Nessun dubbio è possibile, quindi, sull’errore compiuto dall’uomo, che aveva affidato, senza idonee cautele , un cane di grossa taglia peraltro custodito in una gabbia a due soggetti inesperti, prevedibilmente incapaci di far fronte alla sua eventuale aggressività . Peraltro, va tenuto presente, aggiungono in chiusura i Magistrati, che il comportamento del ragazzino, anche alla luce della sua età, non può considerarsi anomalo né imprevedibile . Consequenziale, quindi, la conferma della condanna per l’uomo, colpevole per aver tenuto una condotta negligente e imprudente .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 febbraio – 29 marzo 2016, numero 12690 Presidente Bianchi – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 07/05/2015, il Tribunale di Trani in composizione monocratica ed in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Ruvo di Puglia, appellata dall'imputato C.G., con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui agli artt. 113, 590 cod. penumero perché, avendo la temporanea disponibilità dei cane di razza Terranova Maremmano di proprietà della figlia, per colpa consistita in imprudenza e negligenza, cagionava al minore D.C.S. lesioni personali giudicate guaribili in gg. 30 con ulteriore periodo di gg. 20 di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni, non adottando, in particolare, le cautele necessarie alla custodia dei cane, di grossa taglia, trascurando ogni vigilanza su di esso, consentendo che lo stesso entrasse in contatto senza museruola con minorenni, tra cui la p.o. 2. Quel giudice, in particolare, ha disatteso la tesi difensiva articolata con i motivi dei gravame, secondo cui l'evento si sarebbe verificato a causa della condotta della p.o. che avrebbe interrotto ogni collegamento eziologico con quella contestata all'imputato, essendo rimasto provato che la giovane vittima aveva cercato di cavalcare l'animale, determinandone l'aggressiva reazione. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che, a prescindere da tale circostanza, invero risultante dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, la colpa dell'agente necessaria ad integrare il reato contestato era consistita nell'avere affidato a due minorenni inesperti un cane pericoloso, in quanto di grossa taglia. 3. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo il vizio ex art. 606 lett. b ed e c.p.p., con il quale ha formulato le stesse doglianze articolate nel gravame con riferimento al profilo della causalità, ribadendo che l'evento sì era verificato a causa della condotta della persona offesa. Ha poi dedotto ulteriore vizio ai sensi dell'art. 606 lett. b ed e c.p.p., per avere il giudice dell'appello omesso di motivare in ordine alla richiesta di esclusione della parte civile e di disconoscimento dei risarcimento del danno, nonostante fosse emerso che la reazione dei cane era stata determinata dalla condotta posta in essere dalla p.o., rilevando anche l'insussistenza di un obbligo di adottare la museruola, essendo il cane custodito in campagna. Considerato in diritto 1. I motivi dei ricorso sono infondati e lo stesso va, pertanto, rigettato. Le censure si risolvono nella riproposizione dei motivi dei gravame, senza che la parte si sia confrontata con la motivazione dei giudice d'appello che è del tutto coerente ai principi di diritto in materia, oltre che logica e scevra dai vizi dedotti con il ricorso. Incontestato è infatti che l'imputato, anche se temporaneo detentore dell'animale, ne aveva tuttavia la custodia al momento dei fatto. Da tale posizione è derivato l'obbligo di custodire il cane, chiaramente violato dal C. che, dovendo pulirne la gabbia, lo affidava a due minorenni, consentendo che costoro si allontanassero con l'animale. 2. Sul punto, la Corte ritiene di non doversi discostare dai principi già formulati, proprio da questa sezione, allorché si è chiarito che, In tema di omessa custodia di animali, l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 cod. penumero collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico Sez. 4, numero 34813 del 02/07/2010, Rv. 248090 . Quanto alla esatta individuazione degli obblighi di custodia, ancora una volta si rinvia ai principi elaborati da questa Corte, secondo cui La responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall'animale stesso nella specie, un cane può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall'art. 672 cod. penumero , nonostante l'intervenuta abrogazione di detto articolo Sez. 4 numero 43420 dei 17/07/2009, Rv. 245468 . Il giudice d'appello ha correttamente ricollegato la violazione di tali obblighi alla condotta di affidamento di un cane dì grossa taglia che, peraltro, era custodito in una gabbia , senza idonee cautele, a due soggetti inesperti, prevedibilmente incapaci di far fronte alla sua eventuale aggressività, anche ove provocata dal comportamento di uno di essi. 3. Ne deriva l'infondatezza anche della residua doglianza poiché il comportamento della p.o., proprio alla luce della sua qualità, non poteva considerarsi anomalo, né imprevedibile e tale da interrompere il nesso di causalità tra l'evento e la condotta negligente ed imprudente dell'imputato. 4. Al rigetto dei ricorso segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali.