Come individuare il giudice competente per territorio?

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto de quo, che si consuma all’atto della ricezione, da parte dell’agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di criteri oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell’imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o della univocità di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p

Questo il principio di diritto affermato dal Tribunale del riesame di Messina, il quale, con ordinanza del 18 febbraio 2016, rigettando nel merito il mezzo di gravame proposto, ha affrontato ampiamente la questione pregiudizievole della competenza per territorio sollevata dalla difesa. Il caso concreto. Tre soggetti di nazionalità rumena vengono fermati dai Carabinieri di Messina con due mezzi rubati gravati di un carico eccessivo, contenenti una tonnellata di rame. Sottoposti a fermo, successivamente convalidato, e successivamente a custodia cautelare in carcere, gli indagati dichiaravano di essere partiti da Catania ove risiedevano con il rame per andare a venderlo a Messina. Il ricorrente, in particolare, sottoposto per altro procedimento alla misura dell’obbligo di presentazione all’autorità di pg di Catania, sosteneva di essere partito da Catania con un’altra autovettura e di avere svolto in questa vicenda solo un attività di intermediazione consistente nel mettere in contatto il titolare del rame sfuggito alla cattura con l’acquirente della zona messinese. Luogo di consumazione del delitto di ricettazione. Secondo l’orientamento pacifico della Suprema Corte il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, pertanto la competenza territoriale va determinata in base al luogo di acquisto o di ricezione della cosa di illecita provenienza a nulla rilevando, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo in cui viene accertata la materiale detenzione della res , dovendosi in tal caso ed in assenza di altri ed ulteriori elementi indicativi del luogo in cui la cosa potesse essere pervenuta in possesso dell’imputato, ricorrere al criterio sussidiario del luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.p. Sez. II, n. 36819/2010 . L’eccezione di incompetenza territoriale. La difesa dell’indagato eccepisce il difetto di competenza del Tribunale di Messina in favore di quello di Catania. L’unico dato certo riguarderebbe i luoghi in cui sono stati rubati i due mezzi in provincia di Ragusa e di Trapani . Poiché il momento consumativo del delitto di ricettazione deve individuarsi in quello in cui l’agente acquista o entra in possesso della cosa proveniente da delitto, ai fini della determinazione di tale momento, pertanto, risultano indifferenti, perché estranei alla condotta tipica, sia il luogo ove risulta commesso il reato presupposto il furto, nel nostro caso e i furti si sono consumati nelle diverse province siciliane di Ragusa e Trapani , sia il luogo ove siano state poste in essere condotte aventi per oggetto o riferimento la res oggetto di ricettazione quello in cui avviene il sequestro degli stessi ad opera della polizia giudiziaria, nel nostro caso Messina che rispetto alla condotta di acquisto o di ricezione, costituente l’ in se del reato, si profilino come attività post factum alla condotta di ricettazione. Nella contestata ricettazione del rame mancherebbe invece anche qualunque elemento di prova del luogo in cui si è realizzato il furto del predetto rame e, quindi, a fortiori, quello di ricezione o acquisto. Non vi sarebbe alcun elemento che dimostri come il possesso o l’acquisto del rame sia avvenuto a Messina locus , quest’ultimo, soltanto dove l’indagato, assieme agli altri concorrenti, è stato trovato in possesso del rame . Il passaggio successivo – continua la difesa – è che, dovendo venire in soccorso le regole suppletive della determinazione della competenza per territorio, poiché tutti gli indagati sono residenti o hanno comunque dimora a Catania, è il Tribunale etneo quello competente. Le argomentazioni del Tribunale del riesame dello stretto. I giudici cautelari si allineano innanzitutto alla giurisprudenza di legittimità sulla irrilevanza del luogo di accertamento della res furtiva, per determinare la competenza per territorio, dovendo avere riguardo a quello di ricezione, da parte dell’agente, della cosa proveniente da delitto. Tuttavia, si precisa che per individuare il giudice competente quello del luogo in cui il bene è stato ricevuto , l’indagine va condotta sulla base di criteri oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell’imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri Sez. II, n. 42423/2009 . Le regole suppletive della competenza per territorio. L’assenza di tali riscontri oggettivi non consente di individuare, almeno allo stato, il luogo in cui i tre rumeni hanno ricevuto il rame. Il Tribunale del riesame ricorda che occorre fare riferimento al primo dei criteri suppletivi previsto dall’art. 9, comma 1, c.p.p. il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Ma neanche tale criterio permette nel caso concreto di individuare il foro competente, in quanto deve escludersi la possibilità di considerare parte dell’azione” la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo di ricettazione, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della res sia stata accertata cioè il Tribunale di Messina . Il luogo della residenza, dimora o domicilio degli indagati. Scorrendo le regole suppletive, passando al comma 2 dell’art. 9 c.p.p., si arriva, da parte della difesa, a configurare la competenza del Tribunale di Catania in quanto inequivocabilmente il ricorrente dimorava a Catania ove peraltro era anche sottoposto all’obbligo di presentazione di pg . Tuttavia, per il Tribunale della Libertà messinese, poiché uno dei tre coindagati risulta essere evaso dal luogo di dimora dove era ristretto in regime di arresti domiciliari, può essere considerato senza fissa dimora nello Stato italiano. Il luogo ove ha sede l’ufficio del pm che per primo ha iscritto la notizia criminis. Stante la non univocità del risultato cui condurrebbe l’applicazione del secondo criterio suppletivo, per i giudici cautelari occorre utilizzare quello previsto nel terzo comma dell’art. 9 c.p.p., che incardina la competenza presso il Giudice del luogo ove ha sede l’ufficio del pm che per primo ha iscritto la notizia di reato, che è quindi Messina. In particolare, la Cassazione sez. V, n. 46828/2007 ricorda che, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio, nel caso di inidoneità o di insufficienza dei criteri indicati nell’art. 16 c.p.p. competenza per territorio determinata dalla connessione , sono applicabili le regole suppletive previste dall’art. 9 c.p.p. ne deriva che nell’ipotesi di concorso di reato commesso in luogo ignoto da più persone, aventi residenza, dimora o domicilio in luoghi diversi, deve trovare applicazione il criterio previsto dall’art. 9, comma terzo, c.p.p., che individua la competenza nel giudice del luogo in cui ha sede il pm che per primo iscrive la notizia criminis nel nostro caso del delitto di ricettazione .

Tribunale di Messina, ordinanza del 18 febbraio 2016 Presidente Genovese – Relatore Smedile Osserva Il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 648 c.p. perché, in concorso con B.C., G.C.D. e altro soggetto rimasto ignoto, al fine di trarne profitto acquistava o comunque deteneva 1.000 Kg. di rame privo di guaina, verosimilmente provento di furto, e due mezzi Nissan Navarra targato e Fiat Doblò targato , di accertata provenienza furtiva, che venivano utilizzati per trasportare il rame. In data 21 gennaio 2016, militari del nucleo operativo della Compagnia Messina Sud dei Carabinieri, in servizio di pattuglia, notavano transitare in via La Farina l'autofurgone Nissan Navarra targato , che appariva gravato da un peso eccessivo. Gli operanti seguivano il mezzo fino alla isolata via Maregrosso ove lo stesso arrestava la marcia in prossimità di altri veicoli - e provvedeva ad identificare i soggetti che si trovavano a bordo i quali, privi di documenti di riconoscimento, dichiaravano oralmente le proprie generalità quali B.C. e G.C.D A pochi metri dal luogo in cui il furgone si era arrestato, i militari notavano un terzo soggetto appoggiato ad altro automezzo, Fiat Doblò targato , il quale, alla vista degli operanti, cercava di darsi alla fuga e che, prontamente bloccato, veniva identificato nell'odierno ricorrente anch'esso sprovvisto di documenti di identità . Entrambi i mezzi, carichi di cavi di rame privi di guaina per il peso complessivo di circa 1.000 kg , risultavano oggetto di furto, denunciato qualche giorno prima la sottrazione del Nissan Navarra era stata denunciata il precedente 18 gennaio in provincia di Ragusa e la sottrazione del Fiat Doblò il 20 gennaio in provincia di Trapani . I tre soggetti che risultavano gravati di precedenti specifici, ed erano attualmente sottoposti a misura cautelare, provvedimenti amministrativi o addirittura latitanti in specie, l'odierno ricorrente era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. di Catania in relazione al reato di evasione il B. risultava latitante, in quanto destinatario di misura cautelare in carcere a seguito di evasione dai domiciliari nel maggio 2015, mentre il G. era destinatario di foglio di via obbligatorio erano sottoposti a fermo, successivamente convalidato dal G.I.P., con emissione della misura di massimo rigore. in sede di udienza di convalida, l'istante ha dichiarato di essere giunto a Messina dalla città di Catania a bordo di una autovettura diversa dal furgone nelle cui vicinanze era stato rinvenuto, al fine di aiutare un amico tale S. , fuggito alla vista degli operanti a vendere il carico di rame rinvenuto dalla p.g. Ha dichiarato di aver conosciuto i coindagati a Catania al momento della partenza e ha sostenuto di essersi rifiutato di curare il trasporto del rame, essendosi limitato a garantire un contributo, consistente nell'intermediare la vendita del rame nel territorio messinese. Nella stessa sede, il coindagato B. ha affermato di avere accettato di eseguire il trasporto di rame insieme al coindagato G. da Catania a Messina, su incarico di altro soggetto e dietro compenso, aggiungendo che anche il L. era stato incaricato di eseguire il trasporto del rame per conto del medesimo soggetto di nome S. , mentre il G. ha affermato di essere stato avvicinato proprio dal L. che gli aveva proposto di eseguire il trasporto di rame per conto di S. . Ha interposto istanza di riesame la difesa, deducendo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del G.I.P. messinese, atteso che il reato di ricettazione è di natura istantanea e sarebbe stato solo accertato a Messina, mentre dalle dichiarazioni degli indagati emergerebbe che gli stessi abbiano ricevuto i beni di provenienza delittuosa nella città di Catania sussisterebbe, in ogni caso, la competenza del G.I.P. di Catania in base al criterio sussidiario di cui all'art. 9 cpv. c.p.p., essendo il L. residente a Catania. Nel merito, la difesa ha contestato la gravità indiziaria e ribadito il ruolo marginale dell'istante nella vicenda, ha contestato la sussistenza delle esigenze di cautela e chiesto, in subordine, una gradazione del trattamento cautelare. L'istanza di riesame non è fondata e va, pertanto, rigettata. Infondata si appalesa la doglianza preliminare relativa alla incompetenza dell'Autorità Giudiziaria messinese in favore di quella catanese al proposito, occorre rilevare che, per giurisprudenza costante, ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto de quo, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare 'parte dell'azione la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata Cass., sez. II, n. 42423/2009 . Nel caso di specie è evidente che le dichiarazioni degli indagati relative alla ricezione da parte degli stessi dei beni di provenienza furtiva nella città di Catania non possano ritenersi assolutamente riscontrate anche in considerazione del fatto che i due furgoni risultano essere stati rubati, rispettivamente, in provincia di Ragusa e di Trapani . La conseguente applicazione dei criteri suppletivi di cui all'ari. 9 c.p.p., rivendicata dalla difesa, conduce a risultati dissimili da quelli prospettati occorre, infatti, considerare che nella specie il reato è contestato in concorso a tre indagati, dei quali solo l'odierno ricorrente ed il G. sono apparentemente dimoranti in via stabile a Catania avendo fornito quantomeno un indirizzo di residenza , mentre il B., residente in Puglia, risulta essere evaso dal luogo di dimora in cui era ristretto in regime di arresti domiciliari, collocato presso una casa di accoglienza sita nella frazione messinese di Galati S. Anna, di talchè può essere considerato soggetto priva di fissa dimora nello Stato. Stante, quindi, la non univocità di risultato cui condurrebbe l'applicazione del criterio suppletivo di cui al secondo comma dell'ars. 9 c.p.p., occorre, nel caso di specie, utilizzare quello previsto dal terzo comma della medesima disposizione, che incardina la competenza per territorio presso il Giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, che è quindi Messina v. Cass., sez. V, n. 46828/2007 ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, nel caso di inidoneità o di insufficienza dei criteri indicati dall'art. 16 cod. proc. pen., sono applicabili le regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen. ne deriva che nell'ipotesi di concorso nel reato commesso in luogo ignoto di più persone, aventi residenza, dimora e domicilio in luoghi diversi, deve trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen., che individua la competenza nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato . Nel merito, il collegio condivide il giudizio di gravità indiziaria e pregnanza cautelare effettuato dal Giudice di prime cure. li ricorrente, ad onta delle deduzioni difensive, risulta pienamente coinvolto nell'azione delittuosa in contestazione, avendo evidente disponibilità, al pari dei coindagati, del carico di rame e dei due mezzi di provenienza furtiva. Lo stesso, invero, non solo sostava nei pressi dei furgone Doblò oggetto di furto e carico di cavi di rame di provenienza illecita , cui era appoggiato, in evidente attesa dei coindagati, ma si è anche dato alla fuga alla vista degli operanti, in quanto pienamente coinvolto nel traffico illecito. Del resto, la sua partecipazione è stata sostanzialmente ammessa in sede di convalida nessun rilievo circa la qualificazione dei fatti ascritti assume la circostanza che egli in contrasto con le versioni rese dai coindagati che lo hanno inserito pienamente in ogni fase dell'azione delittuosa abbia negato di aver curato il trasporto del rame dalla città di Catania, asserendo di doverne semplicemente mediarne la vendita, atteso che, in ogni caso, l'ars. 648 c.p. punisce al pari di chi acquista, riceve od occulta beni di provenienza delittuosa, anche chi comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare . Premessa, sulla scorta di quanto precede, la sussistenza del grave quadro indiziario in capo al ricorrente in ordine ai reati contestati, ritiene il Tribunale che le argomentazioni svolte dal primo Giudice sulla sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa siano senz'altro meritevoli di adesione. Ed invero, le concrete modalità della condotta dimostrano una non comune propensione a delinquere del ricorrente che ha commesso il fatto mentre era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. per il contesto criminale di allarmante spessore in cui è maturata la condotta, avuto riguardo alle modalità di svolgimento del trasporto dei rame per quantitativi consistenti e con furgoni di provenienza furtiva e la sicura destinazione del materiale di verosimile provenienza delittuosa alla commercializzazione nell'ambito di circuiti economici illegali. La puntuale preordinazione di mezzi ed organizzazione del trasporto, invero, costituisce indice significativo dell'inserimento del ricorrente in un circuito criminale di sicuro spessore, all'interno del quale egli gode di particolare fiducia, non essendo rispondente all'id quod plerumque accidit che un carico di rame di tale rilievo venga affidato ad un soggetto sconosciuto. Si appalesa, dunque, destituita di fondamento la tesi dell'occasionalità della condotta illecita sostenuta dalla difesa. Quanto precede induce il Collegio a ritenere che sussista il pericolo concreto e attuale che l'indagato possa, ove non sottoposto ad idonea misura cautelare, ricadere nella commissione di fatti di reato della stessa indole di quello per cui è procedimento. Ciò anche in considerazione della personalità negativa dell'istante che è stato condannato due volte con sentenza definitiva per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nel 2010 e nel 2011 , per guida in stato di ebbrezza e per furto in abitazione commesso nel 2010 lo stesso vanta inoltre, come dichiarato in interrogatorio, ulteriori pendenze, essendo attualmente sottoposto a misura per il delitto di evasione, commesso, all'evidenza, nell'ambito di altra misura restrittiva per fatti non noti. Il L., pertanto, appare soggetto che vive di espedienti, abitualmente dedito al crimine e del tutto insensibile alle precedenti condanne e sottoposizioni a misure cautelari. Deve escludersi, invece, che sussista il pericolo di fuga contemplato nell'ordinanza custodiale, atteso che non emergono dagli atti elementi che consentano di ritenere il pericolo prospettato come concreto e attuale, a fronte di una apparentemente stabile dimora in Italia. Proporzionata all'entità dei fatti e adeguata a salvaguardare il pericolo di recidiva è, ad avviso del Tribunale, la misura in atto, non apparendo una misura meno gravosa assolutamente adeguata, essendo ampiamente risultata l'incapacità dell'istante di rispettare i precetti. Neanche il dedotto utilizzo di strumenti elettronici di controllo può valere, a parere del Collegio, a rendere adeguata la misura degli arresti domiciliari, alla luce della particolare pregnanza delle esigenze di cautela, così come evidenziate. L'uso dei braccialetto elettronico si appalesa, invero, anche dopo le modifiche introdotte all'art. 275 bis ad opera della 1. 47/2015, come modalità esecutiva della misura degli arresti domiciliari e non misura autonoma, v. Cass. 28115/2015 35571/15 39529715 , la cui adeguatezza in ogni caso presuppone una prognosi favorevole di spontanea osservanza delle prescrizioni impartite che, nel caso di specie, per le ampiamente svolte considerazioni, non può essere assolutamente effettuata. In considerazione della gravità dei fatti contestati, della recidiva pluriaggravata e dei limiti edittali della fattispecie posta in essere non è ipotizzabile che l'istante acceda al beneficio della pena sospesa già in passato concessa né che allo stesso possa essere irrogata, all'esito del giudizio di merito, una pena contenuta nel limite di tre anni. L'istanza va, pertanto, rigettata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta l'istanza proposta nell'interesse di L.B. e lo condanna al pagamento delle spese dei procedimento. Dispone che copia dell'ordinanza sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario affinché provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 bis, disp. it . c.p.p.