L’ignoranza della legge processuale non integra il caso fortuito che giustifica la restituzione in termini

La Cassazione viene investita di una questione relativa alla istanza di restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale.

Restituzione in termini. Con la sentenza n. 12222 depositata il 22 marzo 2016, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione viene investita di una questione relativa alla istanza di restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale. In particolare, il ricorrente per cassazione contesta l’operato del giudice in quanto, essendo stata espressamente dedotta nella richiesta di restituzione del termine la mancata notifica all’imputato, la Corte avrebbe dovuto decidere nel contradditorio delle parti e non de plano . Decisione de plano. Gli Ermellini non ritengono fondato il ricorso, poiché – come si legge nella sentenza – il giudice competente a provvedere sulla istanza per la restituzione in termini decide de plano, a meno che non vi sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso la decisione deve avvenire nelle stesse forme. I giudici di Piazza Cavour evidenziano che la questione di diritto posta alla loro attenzione non risulta essere nuova, consistendo nello stabilire se l’errore del difensore sulla individuazione dei termini per impugnare, dovuto a macroscopica ignoranza della legge processuale, integri il caso fortuito che giustifica la restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p Al riguardo la Suprema Corte non può fare a meno di ribadire che non integra il caso fortuito o la forza maggiore, che possono legittimare la restituzione nel termine, l’errore del difensore di fiducia nell’individuazione dei termini di impugnazione della sentenza, causato da ignoranza della legge processuale. Principio di ragionevole durata. I giudici del Palazzaccio proseguono dichiarando la loro volontà di dare continuità a questo orientamento giurisprudenziale pur in presenza di una interpretazione minoritaria, risalente nel tempo, in base alla quale risulta illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p., quando l’omesso adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. Infine, i giudici della Corte di Cassazione richiamano anche il principio di ragionevole durata del processo impone un onere di diligenza delle parti processuali, gravante sia sul difensore, che deve essere tecnicamente preparato, che sull’imputato, il quale non può nominare un legale e disinteressarsi del processo, ma è chiamato pur dopo il conferimento del mandato fiduciario a vigilare sull’operato del professionista soprattutto nei momenti più significativi come quello dell’impugnazione . Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 – 22 marzo 2016, n. 12222 Presidente Amoresano – Relatore Mocci Ritenuto in fatto 1. P.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 27 agosto 2015, con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza di restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza dei GUP del Tribunale di Teramo il 3 luglio 2014. 2. L'E. propone due doglianze. Per un verso, il ricorrente assume violazione dell'art. 606 lett. c c.p.p., relativamente all'art. 127 c.p.p., giacché nella richiesta di restituzione del termine era stata espressamente dedotta la mancata notifica all'imputato. Conseguentemente, la Corte avrebbe dovuto decidere nel contraddittorio delle parti e non de plano. Per altro verso, l'E. ribadisce che non avrebbe minimamente potuto prevedere l'ignoranza del proprio patrono. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. Nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente a provvedere sulla relativa istanza decide de plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso la decisione deve avvenire nelle medesime forme, perché l'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. non opera alcun espresso richiamo alle formalità di cui all'art. 127 cod. proc. pen. [Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014 dep. 10/02/2015 , Currò, Rv.263176]. La questione di diritto che il ricorrente sottopone al Collegio con la seconda censura, peraltro tutt'altro che nuova, consiste nello stabilire se l'errore dei difensore sulla individuazione dei termini per impugnare, dovuto a macroscopica ignoranza della legge processuale, integri il caso fortuito che giustifica la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p Al quesito la giurisprudenza assolutamente prevalente ha dato risposta negativa, osservando che non integra il caso fortuito o la forza maggiore - che possono legittimare la restituzione nel termine - l'errore dei difensore di fiducia nell'individuazione dei termini di impugnazione della sentenza, causato da ignoranza della legge processuale, cfr. tra le varie, Sez. 1, n. 1801 del 30/11/2012 dep. 15/01/2013 Rv. 254211 Sez. 4, n. 20655 del 14/03/2012 dep. 28/05/2012 Rv. 254072 Sez. 5, n. 43277 del 06/07/2011 dep. 22/11/2011, Rv. 251695 Sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013 dep. 24/09/2013, Rv.257221 Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015 dep. 17/04/2015, Rv.263761 . Il Collegio intende dare continuità a detto orientamento, pur non ignorando la diversa giurisprudenza minoritaria e risalente richiamata dal ricorrente, secondo cui è illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte dei difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. In ogni caso, non ricorrono nella fattispecie le condizioni richieste da tale giurisprudenza perché manca del tutto la prova dell'esistenza di contrarie aspettative dell'imputato aspettative, cioè, di una tempestiva impugnazione da parte del suo difensore , al di là di quanto assertivamente sostenuto dall'E Infine, la giurisprudenza CEDU, invocata dal ricorrente, deve essere interpretata e calata nella realtà dell'ordinamento processuale italiano. In tale contesto, la giurisprudenza sovranazionale considera ineffettiva la difesa solo dopo avere giudicato il processo nel suo complesso e non con riferimento ad un singolo atto. Inoltre, il principio di ragionevole durata dei processo impone un onere di diligenza delle parti processuale, gravante sia sul difensore, che deve essere tecnicamente preparato, che sull'imputato, il quale non può nominare un legale e disinteressarsi del processo, ma è chiamato, pur dopo il conferimento del mandato fiduciario, a vigilare sull'operato del professionista soprattutto nei momenti più significativi come quello dell'impugnazione cfr. Cass. 1801/2013 cit. . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.