Il creditore ipotecario è privo di legittimazione alla domanda di revoca e restituzione del bene colpito da sequestro

Non è semplice, nel conflitto tra interesse pubblico e interesse privato, stabilire equilibri adeguati, pur in una prospettiva di tutela e di garanzia dei soggetti in buona fede. Ciò accade specialmente in tema di legislazione antimafia, che è intrisa di presunzioni e dell’esigenza di far acquisire i beni confiscati allo Stato. Sicché nel caso di creditori del soggetto, che abbiano diritti reali di garanzia anteriori al sequestro operato sopra beni soggetti alla confisca de qua, si domanda che tutela abbiano tali creditori.

In questo senso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11976/2016, depositata il 21 marzo. Nessuna legittimazione alla domanda di revoca e restituzione del bene sequestrato per il creditore ipotecario. La materia è piuttosto semplice, dal punto di vista generale, nel senso che le norme imperative in questione sono tali da assicurare la confisca e lasciare mesti ambiti indennitari al terzo ipotecario. Stando così le cose, non stupisce allora che chi abbia garanzie reali in particolar modo banche o istituti finanziari in genere miri a superare in qualche modo le maglie strette della legislazione, ma è oltremodo chiaro che ben difficilmente si potrà vincere il dettato normativo, rebus sic stantibus . Non può meravigliare, dunque, che la Cassazione abbia ribadito il principio secondo cui il creditore ipotecario è privo di legittimazione alla domanda di revoca e restituzione del bene colpito da sequestro , posto che la sua posizione non è in alcun modo equiparabile a chi abbi un diretto godimento dell’immobile. Come bene è stato detto, in questo caso non ricorrono le condizioni sostanziali per parificare le due posizioni del terzo proprietario e del creditore ipotecario, in funzione dell’estensione a quest’ultimo dei diritti e delle prerogative che, di converso, si collegano alla natura del diritto di proprietà e che legittimano il titolare relativo, in ragione del rapporto oppositivo tra posizione giuridica soggettiva e funzione d’ablazione, ad impugnare il sequestro e a pretendere, in proprio, la restituzione del bene . Se così è, è impensabile, come pure aveva richiesto il ricorrente, che una banca possa in qualche modo pretendere la consegna per sé dell’immobile ipotecato e oggetto di sequestro. L’applicazione della normativa antimafia. Peraltro la Suprema Corte ha evidenziato in merito ai tempi, mezzi e forme di tutela del creditore ipotecario non solo che la normativa antimafia si applica anche ai sequestri ed alle confische penali ex art. 12- sexies d.l. n. 306/1992 disposte a far data dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 190, l. n. 228/2012, ma anche che la verifica della buona fede deve svolgersi nell’ambito di un giudizio di esecuzione e che spetta all’Agenzia Nazionale il compito di adottare tutte le determinazioni successive sul piano amministrativo Agenzia Nazionale che ben può sollecitare, ex art. 666 c.p.p., la verifica di altre posizioni creditorie onde assicurare una effettiva concorsualità dei creditori. Ciò detto, non vi è molto altro da aggiungere, essendo la posizione assunta dalla Corte di legittimità corretta e rispettosa della legge e delle sue finalità. Dopo tutto, il terzo creditore non è privo di tutela ma è posto in una posizione analoga a quella dei creditori del fallito ed in fondo è ragionevole considerare che chi subisca confische antimafia non possa certamente continuare a svolgere attività economiche con beni in qualche modo inquinati” e che, di per sé, inquinano” il mercato. Talvolta la legge pone equiparazioni tra situazioni assai dissimili e ciò è per lo più inaccettabile qualche altra volta, tuttavia, l’analogia non è impropria, ed allora è ben possibile una parificazione delle procedure. Dopo tutto, bene iudicat qui bene distinguit .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 gennaio – 21 marzo 2016, numero 11976 Presidente Cortese – Relatore Cairo Ritenuto in fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 10-11 2014, rigettava l'istanza di dissequestro e restituzione avanzata dalla Deutsche Bank Mutui s.p.a., in qualità di terzo titolare di ipoteca sui beni in sequestro. Il Tribunale, adito in funzione di giudice d'appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. penumero , con ordinanza in data 3.3.2015, aveva respinto il gravame. Osservava che con sentenza in primo grado del 30-9-2014 era stata disposta la confisca dell'immobile sottoposto a sequestro. Riteneva il mezzo di impugnazione ai limiti dell'ammissibilità, perché volto ad ottenere la revoca della confisca disposta con sentenza dal giudice del merito. Il Tribunale, adito in sede cautelare, non avrebbe potuto modificare quel provvedimento, perché si sarebbe sostituito al giudice della cognizione, che aveva statuito sul punto, definendo il giudizio di primo grado ed ordinando la confisca. La questione al più avrebbe potuto costituire oggetto di doglianza attraverso l'incidente di esecuzione e, dunque, a fronte di decisioni negative, sarebbe stata ammissibile l'opposizione innanzi allo stesso giudice ed eventualmente, all'esito, il ricorso per cassazione. Si ribadiva, pertanto, nel merito il provvedimento del giudice di primo grado, osservando che, in caso di sequestro preventivo disposto su bene gravato da pegno o ipoteca, il terzo titolare del diritto reale di garanzia non sarebbe stato legittimato a richiedere la revoca della misura. L'esistenza del diritto di garanzia non escludeva la possibilità di un intervento in rem con sequestro e confisca, trovando il diritto di sequela dei creditore stesso, soddisfazione solo nella fase processuale successiva, relativa alla confisca ed alla sua esecuzione. 2. Ricorre per cassazione la Deutsche Bank Mutui s.p.a. a mezzo dei suo difensore, munito di procura speciale. Premette -che, con atto per notar F. R., G.E. aveva acquistato in data 5-11-2007 l'immobile sito in Napoli via Prima Traversa Cuparella numero 6. Nella circostanza aveva stipulato con l'istituto bancario un mutuo per il valore di euro 61.600, con iscrizione di garanzia ipotecaria, fino a concorrenza della somma di euro 110.880 l'iscrizione ipotecaria era stata registrata il 7-11-2007 -che, in data 11-11-2013, era stato emesso il decreto di sequestro preventivo del bene in questione e la trascrizione dei sequestro era avvenuta il 18-11-2013 -che la ricorrente il 16-9-2014 aveva depositato istanza di revoca dei sequestro, rivolgendosi al Giudice per le indagini preliminari che il successivo 10 novembre 2014 aveva ordinato la confisca del bene, nonostante l'istanza di dissequestro, domanda su cui aveva successivamente statuito con il rigetto. -che si era ritenuto il difetto di legittimazione ad agire in capo all'istituto di credito richiedente e si era opposto l'argomento per cui era preminente la necessità di evitare che il bene potesse rientrare nel possesso dell'imputato. -che aveva proposto appello dolendosi della ritenuta mancata legittimazione e della omessa verifica sulla condizione di buona fede. Il tribunale aveva, tuttavia, e come anticipato, respinto la domanda. Si sono articolati, pertanto, i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la nullità dell'impugnato provvedimento ex art 606 comma 1 lett. c cod. proc. penumero per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in capo all'istituto richiedente del diritto ad ottenere la revoca del sequestro su immobile ipotecato, con titolo trascritto anteriormente all'emissione del provvedimento reale e, comunque, a seguito di revoca della confisca. Si richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato la competenza dei giudice per le indagini preliminari a decidere in ordine alla gestione del bene in sequestro, anche successivamente al rinvio a giudizio. Ciò posto il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto decidere sulla domanda di revoca ritenendola ed assimilandola ad una richiesta di revoca della confisca, non avendo provveduto al momento della sua presentazione e nella congiuntura temporale del sequestro. D'altro canto il giudice per le indagini preliminari aveva titolo a farlo trasformandosi in giudice dell'esecuzione ed avendo competenza funzionale alla decisione. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità dell'impugnato provvedimento ex art 606 comma 1 lett. c cod. proc. penumero per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto conseguente al titolo trascritto anteriormente all'emissione dei provvedimento di sequestro e per violazione del contraddittorio. Ciò con particolare riferimento all'assimilazione della fattispecie di cui all'art 12 sexies I. 356/1992 a quella di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159. In questa prospettiva si deduce che il ragionamento che rimanda la tutela del terzo creditore ipotecario su bene attinto da sequestro e confisca ex art. 12-sexies I. 356/1992 alla fase di esecuzione realizza una disparità di trattamento rispetto alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 in violazione dell'art 3 Cost. Infatti, si afferma che il terzo creditore ipotecario titolare di diritto reale di garanzia su bene attinto da vincolo di prevenzione godrebbe, in definitiva, di uno statuto di tutela analiticamente descritto nel decreto legislativo 159/2011 ed in particolare, secondo il disposto dell'art 23 decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 avrebbe diritto di partecipare all'udienza ed al contraddittorio camerale. Di converso, il terzo nella medesima posizione, inciso dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art 12 sexies I. 356/1992, dovrebbe attendere la definitività della decisione per discutere in fase esecutiva delle condizioni di tutela. Nel caso di specie il creditore ipotecario avendo manifestato con la richiesta di revoca del sequestro il suo interesse aveva diritto a ricevere avviso di fissazione dell'udienza preliminare e facoltà di prendere parte all'udienza stessa e di esercitare i relativi diritti. Osserva in diritto 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1.Sulla questione dedotta con il primo motivo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire Sez.2, sentenza numero 10471 del 12/02/2014 Cc. dep. 05/03/2014 Rv. 259346, Italfondiario S.p.a. che in caso di sequestro preventivo disposto su un bene gravato da pegno o da ipoteca, il terzo creditore titolare del diritto reale di garanzia non è legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, non essendo la sua posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà, la cui sussistenza - essendo giuridicamente incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato - comporta l'immediata restituzione del bene ai sensi dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. penumero Fattispecie in tema di sequestro preventivo disposto ex art. 12-sexies D.L. numero 306 dei 1992 . Deriva da quanto premesso che va disattesa la prospettazione a sostegno del motivo di doglianza. Si assimila, invero, la posizione sostanziale del terzo cd. titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale minore e controinteressato effettivo rispetto alla pretesa statuale d'ablazione a quella del mero titolare di una garanzia reale. A costui, di converso, non pertiene titolarità del diritto dominicale, ma una garanzia, che nello statuto civilistico è assistita dalla particolarità dell'inerenza reale che si traduce nel cd. ius sequelae. Non è, tuttavia, l'aspettativa alla conservazione della garanzia patrimoniale ed all'attuazione del dritto di seguito , sul bene cui inerisce l'ipoteca, elemento che può permettere l'interpretazione proposta. Non ricorrono, infatti, le condizioni sostanziali per parificare le due posizioni del terzo proprietario e del creditore ipotecario, in funzione dell'estensione a quest'ultimo dei diritti e delle prerogative che, di converso, si collegano alla natura del diritto di proprietà e che legittimano il titolare relativo, in ragione del rapporto oppositivo tra posizione giuridica soggettiva e funzione d'ablazione, ad impugnare il sequestro ed a pretendere, in proprio, la restituzione del bene. La ragione della diversificazione sta nella circostanza che l'intervento ín rem, già con il sequestro, priva il proprietario delle facoltà che caratterizzano il nucleo essenziale del diritto stesso. La misura interinale comprime i poteri di godere e disporre liberamente del bene, secondo il crisma di assolutezza che qualifica per definizione il diritto dominicale. Ciò, contrariamente, non si verifica per il titolare del diritto di garanzia reale, che vede persistere la sua posizione giuridica soggettiva a prescindere dal sequestro penale. Il rapporto con la successiva ed eventuale confisca ha poi statuto di regolamentazione autonomo e trova specifica disciplina nel quadro normativo vigente. Si intende, allora, come riconoscere al creditore ipotecario il diritto di pretendere in proprio la restituzione del bene, previo dissequestro, si risolverebbe in un'opzione oggettivamente non ammissibile, per l'indicata carenza dei presupposti sostanziali che caratterizzano la sua posizione e non ne permettono l'assimilazione a quella dei proprietario in senso stretto. Per per altro verso, si convaliderebbe un tracciato contrario ed elusivo rispetto alle finalità del sequestro. Va, dunque, ribadito il principio indicato secondo cui il creditorie ipotecario è privo di legittimazione alla domanda di revoca e restituzione del bene colpito da sequestro. E' corretta, pertanto, la decisione impugnata sul punto e l'argomento svolto in motivazione. Né è ammissibile la doglianza prospettata attraverso l'argomento per cui risultando il giudice per l'udienza preliminare funzionalmente competente all'amministrazione ed alla fase di esecuzione ben avrebbe potuto riqualificare l'istanza come richiesta di revoca della confisca. A prescindere dalla circostanza che la questione non è posta con il motivo di appello ed è, pertanto, inammissibile in questa sede, si deve, comunque, osservare che i termini della ricostruzione non mutano rispetto a quanto anticipato, sulla legittimazione del creditore ipotecario a richiedere ed ottenere in proprio la revoca del sequestro. Il difetto di legittimazione in quella direzione comporta che costui sia egualmente privo di analogo potere in relazione alla disposta confisca. 1.2. Né risulta condivisibile la costruzione svolta nel motivo di ricorso secondo cui si sarebbe potuta e dovuta anticipare la fase dell'incidente di esecuzione, che segue in ordinario il giudicato, al momento di presentazione dell'istanza da parte del creditore ipotecario. In questa prospettiva si è dedotto che il giudice avrebbe dovuto svolgere lo scrutinio di buona fede sulla posizione del terzo istante e, dunque, garantire in immediato la sua tutela. Va, di converso, ribadito che la tutela attraverso l'incidente di esecuzione si apre con il passaggio in giudicato della decisione. D'altro canto, pendente íudicío, ed all'esito dei gradi di merito, potrebbe anche rivelarsi inutile la verifica stessa, alla luce dell'eventuale e possibile revoca del sequestro e/o della confisca, per riforma della decisione di primo grado. Tuttavia sui tempi, sui mezzi e sulle forme di tutela del creditore ipotecario questa Corte ha già avuto modo di affermare che la normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal Titolo IV dei decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 cosiddetto codice antimafia , in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali ex art. 12-sex/es del D.L. numero 306 del 1992, che siano state disposte a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma centonovantesimo, della legge numero 228 del 2012 cosiddetta legge di stabilità . In motivazione, la Corte ha ritenuto la soluzione esposta quella maggiormente in linea con il processo legislativo di progressiva assimilazione funzionale tra la confisca penale ex art. 12 sexies cit. e quella di prevenzione Sez. 1, sentenza, numero 26527 del 20/05/2014 Cc. dep. 19/06/2014 Rv. 259331 . E' la stessa decisione a chiarire che il giudice dell'esecuzione penale è tenuto a compiere la verifica circa la ricorrenza dei presupposti previsti espressamente dal decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, art. 52, con trasmissione degli esiti di tale verifica all'Agenzia Nazionale, cui spettano le successive determinazioni sul piano amministrativo. Infine, si supera anche la questione relativa alla concorsualià della procedura, in apparenza non conciliabile con l'incidente di esecuzione che si attiva, appunto, ad istanza di parte art. 666 cod. proc. penumero , comma 1 . In questa eventualità, l'apertura della verifica in tema di sussistenza di altre posizioni creditorie insoddisfatte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, artt. 57 e 59, è realizzabile attraverso la sollecitazione dei poteri giurisdizionali ex art. 666 cod. proc. penumero da parte dell'Agenzia Nazionale, organo amministrativo tenuto a realizzare la destinazione dei beni confiscati conformemente alle previsioni di legge. Quanto premesso impone di disattendere anche la doglianza spiegata in parte qua nel motivo di ricorso. 2.Inammissibile è il secondo motivo. Esso si concentra sulla mancata applicazione dell'art 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 e, dunque, sulla lesione del diritto al contraddittorio verso il creditore ipotecario. In particolare si annota la disparità di trattamento rispetto all'analoga posizione del titolare dei medesimo diritto su bene attinto dal sequestro di prevenzione, che sarebbe di converso chiamato a partecipare al giudizio ed avrebbe dritto di svolgere ogni facoltà procedimentale in fase di cognizione. Secondo questo tracciato, dunque, il ricorrente sarebbe stato addirittura legittimato a prendere parte all'udienza preliminare ed a svolgere ogni difesa utile allo scopo, prendendo cognizione degli atti. La censura è inammissibile. La questione è proposta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione. Sono temi aggiuntivi non devoluti con l'appello al tribunale dei riesame e dei quali il ricorrente non è, pertanto, titolato a dolersi in questa sede di legittimità. Segue alla luce di quanto detto il rigetto dei ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.