La giurisprudenza non smette mai di stupire

La procura speciale ad acta può essere conferita contestualmente alla nomina purché vi sia un’indicazione minima sull’oggetto per cui è conferita.

È quanto è emerso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11647/16, depositata il 18 marzo. Capita spesso che le decisioni si aggancino a requisiti formali, che la legge impone, per dismettere il compito di giudicare il che non è di per sé scorretto, ma è chiaro che, specie quando si tratta di esercitare diritti fondamentali, non è ammissibile interpretare le disposizioni processuali in maniera draconiana. Il fatto. Nella specie è accaduto che, a fronte di una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, la Corte d’appello abbia dichiarato la stessa inammissibile in quanto il difensore nominato sarebbe stato privo di procura speciale, poiché l’atto di riferimento non specificava gli atti da compiere e non si dava espressamente risalto alla promovimento della particolare procedura in questione. A fronte di tale impostazione, giustamente l’interessato ha proposto ricorso avanti alla Corte di cassazione, che non ha potuto non dar ragione al ricorrente. Infatti, nell’atto di nomina si specificava anche il riferimento alla procura speciale” e si dava atto che il difensore nominato poteva avanzare richiesta ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione avvenuta nell’ambito di un particolare procedimento penale. Tanto bastava e basta per la legittimazione del difensore ad agire, posto che l’art. 122 c.p.p. non impone di indicare tutti gli atti da compiere ma solo l’oggetto per cui è conferita ed i fatti a cui fa riferimento. Si è così annullato il provvedimento impugnato rimettendo il tutto al giudice per l’ulteriore corso La nomina e il conferimento dei poteri del difensore. Da tempo si assiste ad un tentativo di inasprimento delle formalità della nomina e del conferimento dei poteri del difensore nonché dei requisiti che gli atti difensivi devono avere per la loro validità. Sul perché non sia un periodo ottimo per la difesa tecnica, non è il caso di soffermarsi in questa sede. Certamente spiace e non poco constatare il livello di sfiducia che si ha sulle competenze tecniche dei difensori per la redazione degli atti di conferimento delle procure speciali. Per molto tempo si è assistito a vere e proprie trappole” per la procura speciale in sede di costituzione di parte civile altre volte per la formalizzazione di riti speciali o per la richiesta di misure alternative al carcere ora anche per ottenere il giusto ristoro per l’ingiusta detenzione. Si dirà ma perché la legge non specifica a mo’ di formulario, il contenuto della procura speciale e di altri atti? Ciò non avviene per ossequio alla libertà di forme e perché la pratica legale di ogni tempo è in grado di elaborare formule, che costituiscono il patrimonio anche identitario della professione forense. Se non che, come accennato, quel che è andato bene per decenni ora sembra non vada più bene Che ciò sia per rispettoso omaggio della legge? C’è da dubitare Che ciò sia per snellire procedimenti che non si ritengono opportuni o necessari? Può darsi Che ciò sia giusto? Certamente no. Ed allora che fare? Nulla di particolare di fronte all’ingiustizia, è bene far affermare la giustizia, nonostante il parere contrario di coloro – e pare che siano sempre di più – che ritengono troppo oneroso e lungo un processo fatto di garanzie e che vede l’avvocato come soggetto processuale fondamentale. O tempora! O mores!

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 febbraio – 18 marzo 2016, numero 11647 Presidente Romis – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Firenze con ordinanza del 27.3.2015 dichiarava la inammissibilità della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione tempestivamente avanzata dall'odierno ricorrente E.F. in quanto la stessa non risultava presentata da procuratore speciale ai sensi degli articolo 315 e 645 I comma c.p.p. Evidenziava come la procura allegata all'atto introduttivo del giudizio dall'avv.to A.F. non possedeva i requisiti della procura speciale, in quanto non conferiva al difensore nominato il potere di promuovere la speciale procedura di riparazione per ingiusta detenzione sulla base delle prescrizioni di cui all'articolo 122 c.p.p e comunque non conteneva la indicazione degli specifici atti da compiere. 2.Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione E.F. il quale chiedeva l'annullamento della ordinanza rilevando che una interpretazione sostanzialista dell'atto processuale, che andava esaminato nel suo contenuto unitario, ove la procura era allegata al ricorso in cui veniva proposta la domanda di riparazione di ingiusta detenzione, in uno al contenuto della stessa procura, la quale era appunto intitolata nomina a difensore e contestuale rilascio di procura speciale e conteneva l'espresso riferimento al procedimento di ingiusta detenzione cui era strumentale e rispettosa della lettera della disposizione di cui all'articolo 122 c.p.p., che richiedeva non già la indicazione dei singoli atti per cui la procura veniva rilasciata, bensì la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce , interpretazione in parte riconosciuta dalla giurisprudenza della S.C., avrebbe dovuto indurre il giudice adito a ritenerne la legittimità e la completezza. 3. II Procuratore Generale presso la Cassazione concludeva per l'accoglimento dei ricorso. Considerato in diritto 1.I1 ricorso è fondato e deve essere accolto. L'articolo 645 I comma c.p.p. espressamente richiamato dall'articolo 315 III comma c.p.p. recita che la richiesta è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza. A sua volta l'articolo 122 c.p.p. recita che la procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura rilasciata da E.F. all'avv.to F. rispetta il dettato di cui all'articolo 122 c.p.p. atteso che la stessa risulta redatta su atto separato, indirizzato alla Corte di Appello di Firenze, e denominato Nomina di difensore e contestuale rilascio di procura speciale , in tal modo evidenziando la duplice funzione dell'atto e cioè quella di conferimento di un mandato ad litem, ma contestualmente quello di designare in procuratore per il compimento di un particolare atto ed attività. Per quanto poi attiene alla specifica individuazione dell'atto ovvero dell'attività specificamente delegata, pur in mancanza nel testo del mandato della espressa indicazione della proposizione - presentazione di domanda di riparazione per la ingiusta detenzione, soccorre il puntuale riferimento contenuto nella procura de quo alla richiesta ex articolo 314 c.p.p. di riparazione per ingiusta detenzione subita nel proc.penumero numero 1298/04 RGNR Procura di Livorno per eliminare qualsiasi dubbio sulle finalità dei rilascio di una procura speciale e che la stessa non si esaurisca in un mandato difensivo, laddove contiene la indicazione minima sull'oggetto per cui è conferita, che non è solo quello di assistenza e difesa processuale del soggetto da cui promana ma, ancor prima, consiste nella proposizione della istanza riparatoria, attività che è propria della parte ma che può essere trasferita ad un procuratore, come desumibile dalla intestazione del negozio di mandato, che può contenere anche la delega difensiva, purchè il trasferimento risulti da questa disgiunta, nonché dagli espressi enunciati contenuti nel testo della procura, quali lo specifico riferimento all'azione riparatoria da instaurare istanza di indennizzo per ingiusta detenzione sez.IV, 5.5.2011 numero 36619 14.1.2014 numero 7372 Guida 9.12.2014 numero 7973 Pirrone e altri non massimata sez.Unumero 12.3.1999 Minumero Tesoro in proc.Sciamanna . 3. In presenza di un documento testuale denominato tra l'altro procura speciale e in presenza della specifica enunciazione del procedimento riparatorio in esso contenuto, deve riconoscersi che la procura in oggetto presenti i requisiti minimi richiesti dall'articolo 122 c.p.p., compresa la indicazione dell'oggetto dell'attività propria della parte oggetto di trasferimento al difensore. Consegue l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame della richiesta di riparazione. P.Q.M. Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze.