“Deve familiarizzare col figlio”: il pediatra non riporta a casa l’uomo sotto accusa per mafia

Confermata la custodia in carcere. Respinta la richiesta degli arresti domiciliari con annesso braccialetto elettronico. Secondario il richiamo al contesto familiare, reso complicato anche dalle difficoltà per la moglie nella gestione della prole. Ciò che appare rilevante è la condotta tenuta dall’uomo, e la appartenenza sua e dei suoi famigliari all’organizzazione criminale.

Figlia ancora non conosciuta. L’uomo, in carcere perché ritenuto componente di un gruppo mafioso e responsabile di ripetute estorsioni, chiede di poter usufruire degli arresti domiciliari, con annesso braccialetto elettronico. Domanda assolutamente improponibile decisivo il peso delle esigenze cautelari, alla luce della condotta criminosa dell’uomo. Secondario, invece, il fatto che un pediatra abbia ritenuto evidente la necessità del figlio di familiarizzare col genitore Cassazione, sentenza n. 11472/2016, Sezione Seconda Penale, depositata oggi . Rilevanza. Proprio il contesto familiare è centrale nella visione proposta in Cassazione dai legali dell’uomo. Da un lato, si fa riferimento alla impossibilità per la moglie di accudire la prole, in ragione dell’attività lavorativa svolta . Dall’altro lato, viene segnalato che il figlio più piccolo non ha ancora potuto conoscere il padre , con cui ha invece bisogno di familiarizzare , come ha certificato un medico pediatra . Tutto ciò, sempre secondo i legali, rende legittima l’applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico . I magistrati della Cassazione, però, sono di avviso opposto, e, difatti, confermano la decisione del Gip e del Tribunale l’uomo, sotto accusa anche per associazione mafiosa e estorsione aggravata , rimane in carcere. Evidenti le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, a detta dei giudici, pongono in secondo piano la questione della assistenza alla prole . Per essere precisi, viene richiamata la sistematicità, per lungo periodo di tempo, della condotta con cui l’uomo, nel contesto del programma criminale riferibile a una famiglia di ‘cosa nostra’ , avrebbe commesso decine di estorsioni nei confronti di imprenditori . E, allo stesso tempo, viene anche rimarcata la appartenenza, da generazioni, dei familiari alla organizzazione criminale , appartenenza vantata addirittura durante un interrogatorio .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 – 18 marzo 2016, n. 11472 Presidente Fiandanese – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27.10/2015 il G.I.P. dei Tribunale di Palermo rigettò l'istanza di sostituzione della custodia in carcere applicata a P.D. in relazione al reato di associazione mafiosa capo 21 , numerosi episodi di estorsione aggravata dall'art. 7 legge n. 203/1991 capi 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 e 51 , detenzione e porto di armi capo 30 , detenzione illecita di stupefacenti capo 52 . 2. L'indagato propose appello insistendo per la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame delle misure cautelari, con ordinanza dei 23.11.2015, confermò il provvedimento impugnato. 3. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite i difensori, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125, 274, 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto non sussistono e non è stata compiutamente argomentata la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti dell'indagato, tali da impedire la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in Mazara dei Vallo, con braccialetto elettronico. Tali esigenze di straordinaria rilevanza non erano state ritenute sussistenti né dal GIP né dal Tribunale in sede di riesame. Sussiste l'impossibilità per la moglie di accudire la prole in ragione dell'attività lavorativa svolta, non essendo rilevante l'esistenza di altri parenti. Viene richiesta la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite segnalando il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine a tale secondo punto. In proposito viene segnalato che Palazzotto è coniugato con A.M. ed è padre di due figli nati nel settembre 2008 e nell'agosto 2014 e quest'ultimo non ha ancora potuto conoscere il padre, con il quale ha bisogno di familiarizzare come da certificazione di medico pediatra allegata . La moglie, dopo vari tentativi infruttuosi, ha trovato lavoro a Mazara del Vallo. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. Questa Corte ha precisato che la presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di determinate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove si proceda per determinati reati. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11714 del 16/03/2012 dep. 28/03/2012 Rv. 252534. Fattispecie nella quale la ricorrente era madre di prole in tenera età . È stato anche chiarito che il principio dettato dal legislatore con l'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. di attenuazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di persone le quali si trovino in particolari condizioni soggettive che di per sé sconsiglierebbero la restrizione in carcere può essere derogato solo in presenza di effettive situazioni di assoluta peculiarità per quanto concerne la tutela dei cittadini. Conseguentemente, deve ritenersi che esigenze cautelari di eccezionale rilevanza debbano ravvisarsi nelle stesse finalità di prevenire i pericoli di cui all'art. 274 cod. proc. pen. quando però essi si connotino di un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo e derivino specificamente dall'eventuale attenuazione di misure custodiali a favore di soggetti imputati di delitti di criminalità organizzata o di altri gravi crimini che più inquietano la collettività, sebbene costoro siano in età avanzata o nelle precarie condizioni fisiche indicate nel citato comma dell'art. 275 cod. proc. pen. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1699 del 02/07/1996 dep. 14/08/1996 Rv. 206005 . Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza possono riguardare delitti della stessa specie di quello per cui si procede, purché si tratti di delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, anche se non di estrema gravità o di criminalità organizzata, poiché l'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si limita a richiedere una pericolosità che superi la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., connotandosi come sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nel suddetto art. 274, lett. c . Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32472 del 08/06/2010 dep. 30/08/2010 Rv. 248352. Fattispecie nella quale le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza consistevano nell'elevato pericolo che una nomade incinta, madre di figli minori di età superiore ad anni tre, indagata per ricettazione di centinaia di monili ed oggetti preziosi detenuti presso la propria abitazione, commettesse reiterati reati contro il patrimonio . Nel caso in esame il Tribunale ha ravvisato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nella sistematicità, per lungo periodo di tempo, della condotta con la quale Palazzotto avrebbe commesso - nel contesto del programma criminale riferibile alla famiglia di cosa nostra dell'Arenella - decine di estorsioni nei confronti di imprenditori, con condotta continua ed ininterrotta e dell'appartenenza dei familiari all'organizzazione criminale da generazioni, vantata dall'indagato persino nei verbale di interrogatorio del 12.2.2013. In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o violazione di legge che la renda sindacabile in questa sede. 2. A fronte della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza perde rilievo la questione relativa all'assistenza alla prole, sicché non si pone neppure il problema di eventuale rimessione dei ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte. 3. II ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. 4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.