Prova a rubare cibo nel mercato: subito beccato. Fatto non grave e arresto non convalidato

Valutato il peso dell’episodio, ritenuto non grave si parla, in fondo, solo di un furto tentato di generi alimentari. Rilevanti anche le caratteristiche della persona fermata, e risultata priva di precedenti penali.

Colpo improvvisato, a causa della fame. E, difatti, l’uomo – uno straniero – viene subito beccato mentre cerca di rubare del cibo da un banco del mercato. Alla luce del contesto, però, l’episodio non è da ritenere grave”. Non convalidato, quindi, l’arresto Cassazione, sentenza n. 11433/2016, Sezione Quinta Penale, deposita oggi . Fatto. Ricostruita facilmente la vicenda. L’uomo è stato sorpreso dalle forze dell’ordine mentre tentava di rubare generi alimentari , in piena notte, da un banco di vendita , lasciato incustodito , nel mercato del paese. Inevitabili le manette. Per i giudici del Tribunale, però, non è possibile convalidare l’arresto . Ciò per due ragioni primo, non può considerarsi grave il fatto secondo, non può valutarsi come pericoloso il soggetto fermato. E ora tali valutazioni vengono condivise dai magistrati della Cassazione, nonostante le obiezioni mosse dal Procuratore della Repubblica del Tribunale. Legittimo, in sostanza, catalogare l’episodio come non connotato da particolare gravità si tratta, semplicemente, di un furto, solo tentato, di generi alimentari . Impossibile sostenere la tesi della pericolosità dell’arrestato , che non è gravato da precedenti penali e quindi non è noto come soggetto dedito alla consumazione di reati contro l’altrui patrimonio . Per chiudere il cerchio, poi, i giudici sottolineano anche il contesto della vicenda il tentativo di furto è avvenuto sì in ora notturna , ma solo perché in quel momento il banco era privo di sorveglianza . Anche questo particolare permette di minimizzare l’episodio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 febbraio – 17 marzo 2016, n. 11433 Presidente Palla – Relatore Vittorio Ritenuto in fatto Con ordinanza del 27 agosto 2015 il Tribunale di Paola rigettava la richiesta di convalida dell'arresto di A.M., sorpreso nella flagranza del tentato furto di generi alimentari, non potendosi considerare il fatto grave e pericoloso il soggetto, persona incensurata e non segnalata neppure negli archivi di polizia. Ricorre avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola deducendo violazione di legge, posto che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato come il controllo dei giudice sulla legittimità dell'arresto debba limitarsi alla verifica dello stato di flagranza e della ipotizzabile sussistenza di uno dei delitti che lo consente, senza valutare il quadro indiziario e le esigenze di cautela. In fatto poi, e ponendosi nella prospettiva degli operanti, si doveva notare come costoro avessero proceduto all'arresto avendo sorpreso l'indagato, in ora notturna alle 3.00 , nascosto nei pressi dei banco di vendita della persona offesa, lasciato incustodito, e come solo il loro pronto intervento avesse impedito la consumazione del fatto. Il Procuratore generale di questa Corte concludeva per il rigetto del ricorso potendo il giudice, anche in sede di convalida dell'arresto facoltativo, valutare la gravità dei fatto e la pericolosità del reo. E le circostanze di fatto denotavano come, nella fattispecie, il fatto non fosse grave e l'indagato non fosse pericoloso. Considerato in diritto Il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola è infondato e va pertanto rigettato. Il delitto per il quale l'indagato A.M. è stato perseguito il tentato furto monoaggravato dalla sola esposizione dei beni alla pubblica fede prevede l'arresto facoltativo e, a questo, ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., si procede soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto . Ciò premesso, il giudice della convalida ha motivato la decisione ritenendo che il fatto non fosse connotato da alcuna particolare gravità, trattandosi di un furto, solo tentato, di generi alimentari, e che non poteva dedursi, dalle circostanze del medesimo, alcun sintomo di pericolosità dell'arrestato il furto era avvenuto in ora notturna ma sono perché in tale momento il banco era privo di sorveglianza , tanto più che egli non era gravato precedenti penali e non era, pertanto, noto agli operanti come soggetto dedito alla consumazione di reati contro l'altrui patrimonio. Elementi che ben potevano essere apprezzati anche da chi aveva eseguito l'arresto. Si tratta certamente di motivazione congrua, aderente ai fatti di causa, e dei tutto priva di vizi logici e si sottrae, pertanto, alle censure mosse dal ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso del pubblico ministero.