Esposizione di un contrassegno assicurativo falso: non è ricettazione

La falsificazione materiale di un contrassegno assicurativo e l’uso che di quest’ultimo faccia il privato non integrano gli estremi del delitto di ricettazione a meno che non vi sia prova che il documento falso sia, a sua volta, proveniente da altro reato.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 11013 depositata il 16 marzo 2016. Polizza R.C.A. fasulla e qualificazione giuridica del fatto. Capita piuttosto frequentemente, nei massimari, di leggere massime di sentenze relative alla fattispecie oggetto della sentenza in commento esposizione sul parabrezza di un autoveicolo di un tagliando assicurativo contraffatto. Almeno una volta nella vita professionale, al penalista toccherà – con probabilità affatto bassa – di doversi occupare della difesa di soggetti cui viene elevata un’imputazione del genere. Nella vicenda processuale che ci riguarda, Tribunale e Corte d’Appello avevano sancito la responsabilità di un soggetto per avere esposto un contrassegno R.C.A. falso, condannandolo per ricettazione. Interposto gravame, viene sollevato il vizio della violazione della legge penale la ricettazione non c’entra, poiché un caso del genere va inquadrato sotto il fuoco del defunto delitto di falsità in scrittura privata. Un caso da manuale di motivazione per relationem. Con una sintetica decisione, la Suprema Corte accoglie il ricorso, annullando senza rinvio la decisione d’appello, riportandosi ad una ormai consolidata giurisprudenza, consolidatasi già nel 2009. Gli Ermellini, proprio per rimarcare la monoliticità del proprio orientamento, riproducono testualmente entro virgolette ampi stralci della motivazione della loro precedente pronuncia. Vediamo di individuarne le ragioni principali su cui si fonda. Il principio di specialità a volte aiuta. La norma che punisce il falso in scrittura privata puniva la contraffazione di un documento a condizione che di questo se ne facesse uso. Poco importa, quindi, che il soggetto utilizzatore della falsa assicurazione abbia compilato” il modulo – non autentico, s’intente – inserendovi i propri dati anagrafici e quelli identificativi del veicolo. Ciò anche nel caso in cui, affatto infrequente, a predisporre il modulo assicurativo in bianco sia stato un terzo. Secondo il ragionamento della Cassazione, che non possiamo esimerci dal condividere, ipotizzare il concorso dei reati di falso e di ricettazione, in casi del genere, varrebbe ad annullare ogni differenza tra le due norme incriminatrici, riducendole l’una all’inutile doppione dell’altra. La condotta tipica, in casi del genere e salva la prova che il modulo sia anch’esso proveniente da altro reato quello presupposto, appunto è quella del delitto di falso in scrittura privata. Anche perché il confezionamento di un contratto assicurativo falso, nel quale non vi siano indicate né le generalità del soggetto assicurato, né i dati di un veicolo, è un atto penalmente del tutto inoffensivo, in quanto privo della possibilità di produrre conseguenze giuridiche di qualunque tipo cioè di simulare l’esistenza di un contratto d’assicurazione . Quando può parlarsi di ricettazione? La configurabilità, in casi come quello oggetto della sentenza in commento, del delitto di ricettazione non è astrattamente impossibile tutto dipende dalla consistenza degli elementi probatori raccolti nel processo di primo grado. Laddove questi dimostrino l’esistenza di una condotta presupposta penalmente rilevante, infatti, oltre al falso potrà legittimamente contestarsi anche la ricettazione. Si pensi, dicono gli Ermellini, all’ipotesi in cui i moduli assicurativi in bianco” siano provento di furto, di appropriazione indebita, o di altro reato. Il recentissimo intervento di depenalizzazione ha privato di rilevanza penale il falso in scrittura privata. La decisione che commentiamo, oggi, può interessare soprattutto per estromettere definitivamente dall’area del diritto penale tutte le condotte di falsificazione dei contrassegni assicurativi il decreto legislativo n. 7 del 2016, infatti, ha cancellato la norma che puniva il falso in scrittura privata e quella che ne reprimeva l’uso. Queste fattispecie che prima avevano un sia pur modesto effetto deterrente sono state trasformate in illeciti civili. Comprendiamo quindi bene la portata dell’intervento di riforma, specialmente se letto alla luce della sentenza in commento una volta esclusa in casi del genere la possibilità di configurare la ricettazione, la condotta di falsificazione e uso del contrassegno assicurativo sarà, di fatto, totalmente impunita e impunibile. E’ stata davvero una scelta opportuna? Le ricadute della pratica quotidiana ce lo diranno.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 – 16 marzo 2016, n. 11013 Presidente Gentile – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13.10.2010 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarò P.S. responsabile di ricettazione di un contrassegno assicurativo compendio del delitto di falso e - riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata - lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed 516,00 di multa. 2. L’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 14.3.2014, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, rideterminò la pena in anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. 3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo 1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale si è limitata a richiamare la pronunzia di primo grado manca l’elemento soggettivo del reato in quanto Pellegrino fu raggirato e comunque difetta il reato presupposto richiamando pronunzie di questa Corte 16566/2009 e 27413/2011 2. violazione di legge in quanto l’affermazione di responsabilità su fonda sulle dichiarazioni di S.M. , sottoposto ad indagini, senza alcun riscontro esterno. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha chiarito che la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull’autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16566 del 17/03/2009 dep. 17/04/2009 Rv. 244380 . La sentenza citata così motiva Il punto cruciale dell’argomentazione della Corte d’Appello va individuato nel passaggio della motivazione in cui si dice che l’utilizzo della polizza assicurativa e del relativo certificato deve essere collocato in un momento antecedente rispetto a quello sopra detto, coincidendo tale momento con la compilazione del modulo assicurativo, che va qualificato contratto per adesione, su cui il soggetto assicurato, quale contraente che aderisce alle condizioni proposte dalla società, appone i propri dati, di modo che la ricezione del modulo da altri falsificato integra gli estremi della ricettazione. La Corte territoriale considera dunque che nel caso di specie possano esservi due diverse falsificazioni, quella del modulo predisposto dalla compagnia assicurativa e quella consistente nel riempimento dello stesso modulo con i dati dell’utilizzatore finale. Al ricorrente viene ascritta tale ultima condotta, sicché egli avrebbe commesso sia il falso in scrittura privata compilando il modulo, sia la ricettazione procurandosi presso terzi lo stesso modulo già falsificato nella stampa, ma privo dei dati variabili attinenti all’assicurato, al veicolo, al tempo di validità, etc Il problema, posto in termini del tutto identici, è stato già esaminato da questa Corte Cass. Sez. 2, sent. n. 1021 dep. il 10 dicembre 2006 e risolto nel senso dell’insussistenza della ricettazione, sulla base di un percorso argomentativo che si condivide e che appresso si trascrive Il giudice ha erroneamente ritenuto che nel fatto contestato possa configurarsi il delitto di ricettazione, essendo stato l’imputato sorpreso in possesso di un contratto e di un certificato d’assicurazione, certamente contraffatto, recante come apparente contraente, il nominativo dell’imputato e i suoi dati anagrafici, nonché i dati identificativi della sua autovettura. Tale decisione è errata, perché si fonda su un’erronea interpretazione della fattispecie. La norma dell’art. 485 c.p. prevede che per la sussistenza del delitto di falsità in scrittura privata non è sufficiente solo la contraffazione della scrittura, ma occorre che l’autore della falsità o altra persona ne faccia uso, come emerge dall’espressione normativa . è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso . La condotta dell’imputato, che ha esibito sul parabrezza della propria autovettura il certificato d’assicurazione contraffatto, per far apparire adempiuto l’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile degli automobilisti, è, quindi, quella tipica prevista dagli artt. 485 e 489 c.p. anche se l’utilizzatore del documento sia persona diversa dall’autore della falsità. Se si dovesse aderire all’interpretazione seguita dalla sentenza impugnata, dovrebbe ritenersi che in questi casi si realizzi una perfetta identità tra le fattispecie criminose dell’art. 485 c.p., dell’art. 489 e 648 c.p L’erroneità di una tale tesi emerge con assoluta evidenza sol che si consideri che prima dell’utilizzazione, la contraffazione del documento è un fatto penalmente irrilevante e, quindi, la consegna del documento da parte dell’autore della contraffazione o di chiunque altro al soggetto che poi lo utilizzerà, non può integrare gli estremi della condotta del delitto di ricettazione, perché manca il reato presupposto. D’altra parte non può sostenersi che il modulo di assicurazione prestampato apparentemente emesso dalla Società di assicurazione e acquistato o comunque ricevuto dall’imputato è già un atto falso, sul quale viene operata un’altra contraffazione con l’indicazione delle generalità dell’apparente assicurato e dell’autovettura. In questo caso, infatti, la ricezione dell’atto, che è già di per sé una modalità di utilizzo, integrerebbe il delitto di ricettazione. Una tale interpretazione non tiene in alcun conto che il reato di falsità in scrittura privata ha ad oggetto un documento contenente un atto giuridico o un contratto astrattamente produttivo di conseguenze giuridiche. Il modulo prestampato è quindi solo una riproduzione, più o meno fedele, del prestampato normalmente usato per la stipulazione dei contratti di assicurazione per la R.C.A. dalle società di assicurazione tale riproduzione, non avendo alcuna efficacia giuridica, perché improduttiva della nascita, dell’esercizio o dell’estinzione di diritti soggettivi ovvero di obbligazioni, non rientra tra le scritture private indicate nell’art. 485 c.p Solo con l’apposizione del nome e delle generalità, nonché dei dati dell’autovettura dell’apparente contraente la riproduzione assume la veste di una scrittura privata astrattamente idonea a far sorgere obbligazioni reciproche a carico dei contraenti. L’ipotesi della ricettazione, secondo l’impostazione dell’accusa, si fonda sul presupposto che all’imputato è pervenuto un documento già idoneo ad assumere una rilevanza esterna, perché costituito dal modulo prestampato con l’indicazione degli estremi della società di assicurazione e con la falsa firma dell’assicuratore. Tale documento, già contraffatto nella parte relativa alla firma dell’assicuratore sarebbe una scrittura privata, perché, secondo la disciplina dei contratti per adesione, l’atto così formato si presenterebbe come una precisa proposta di contratto che, vincolando il proponente, è una manifestazione di volontà suscettibile di modificare o costituire diritti ed obbligazioni. L’assunto, sostenibile sul piano giuridico astratto, in concreto non è configurabile, perché non è stata indicata la prova relativa alla consegna all’imputato del modulo parzialmente compilato, soprattutto nella parte relativa alla falsa sottoscrizione dell’assicuratore. Diverso sarebbe il caso se il documento, ancorché contraffatto, provenisse da altri reati, come avviene quando i moduli dei contratti di assicurazione e dei relativi certificati siano stati oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. In tali casi, infatti, sussistendo il reato presupposto, la cessione del modulo del contratto, indipendentemente dalla successiva o contestuale contraffazione, mediante l’indicazione del nome e delle generalità dell’apparente assicurato, integra gli estremi del delitto di cui all’art. 648 c.p Da tale orientamento la Corte non intende distaccarsi, riaffermando il principio di diritto secondo cui la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile autoveicoli commessa da un soggetto privato integra gli estremi del reato di cui all’art. 485 c.p. falsità in scrittura privata , ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e relativo contrassegno non provengano a loro volta da altro reato. Si impone perciò l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata in ordine al delitto di ricettazione . Il Collegio condivide tale motivazione in ordine alla insussistenza del reato di ricettazione contestato, che fa propria. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto ricondotto all’ipotesi del delitto di ricettazione non sussiste. La decisione assunta rende pertanto superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.