Gli Ermellini fanno un ripasso su prescrizione e tenuità del fatto

La sussistenza di una causa di estinzione dell’illecito esclude la rilevabilità, nel giudizio di legittimità, della presenza di una nullità di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva .

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 11040/2016, depositata il 16 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Bologna, riformando in parte la statuizione emessa dal giudice di prime cure in sede di giudizio abbreviato, condannava un imputato per il reato di cui all’art. 47- ter l. n. 354/1975 detenzione domiciliare , in relazione all’art. 385 c.p. evasione in particolare, all’imputato veniva rimproverato di essersi allontanato, senza la necessaria autorizzazione, dal domicilio presso cui era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Il condannato ricorreva per cassazione, eccependo la nullità del provvedimento per omessa citazione dell’imputato in udienza e l’intervenuta prescrizione dell’illecito. Il difensore chiedeva, inoltre, l’applicazione dell’art. 131- bis c.p. particolare tenuità del fatto . Nullità di ordine generale e causa di estinzione del reato. La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza del motivo di gravame relativo all’intervenuta prescrizione del reato, ritenendo superfluo l’esame del motivo connesso alla nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato in udienza. Infatti, hanno precisato gli Ermellini, la sussistenza di una causa di estinzione dell’illecito esclude la rilevabilità, nel giudizio di legittimità, della presenza di una nullità di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva . Prescrizione e tenuità del fatto. Il Collegio ha, inoltre, ribadito che non può essere rilevata la causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis c.p. con riferimento ad un reato già estinto per decorrenza del termine di prescrizione. La definizione del procedimento con una sentenza di estinzione per prescrizione costituisce un esito maggiormente favorevole per l’imputato, hanno chiosato i Giudici del Palazzaccio. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 gennaio – 16 marzo 2016, n. 11040 Presidente Paoloni – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal Tribunale di Bologna il 19/06/2012, ha confermato la responsabilità di C.F. per il reato di cui all’art. 47-ter legge n. 354/1975, in relazione all’art. 385 cod. pen., per essersi allontanato senza autorizzazione dal domicilio protetto - in quanto collaboratore di giustizia - dove era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, rideterminando la pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti speciale di cui al comma 4 dell’art. 385 cod. pen 2. L’avvocato Antonio Rocco, nell’interesse dell’imputato, ha presentato ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per avere escluso la sussistenza dello stato di necessità o comunque un’idonea giustificazione per quanto riguarda l’allontanamento dell’imputato dalla propria abitazione, determinato dalla necessità di doversi recare in banca per la sostituzione della carta bancomat danneggiata trovandosi privo di contanti e dovendo assicurare il minimo fabbisogno a se stesso e alla figlia. 2.2. Con il secondo motivo ripropone l’eccezione di nullità per omessa citazione dell’imputato all’udienza del 10/04/2012 davanti al Tribunale, rilevando che la Corte d’appello ha respinto tale eccezione ritenendo erroneamente che la difesa non avesse eccepito tempestivamente la nullità. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l’eccessività della pena, nonostante i giudici avessero riconosciuto la scarsa gravità del fatto. 2.4. Con l’ultimo motivo si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato. 2.5. Il difensore ha depositato motivi nuovi con cui, oltre ad insistere nei motivi dedotto nel ricorso, ha chiesto di valutare la possibilità di applicare al caso di specie la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di fatto occasionale. Considerato in diritto 1. Va accolto il motivo con cui il ricorrente ha eccepito l’avvenuta prescrizione del reato, che commesso il 7.2.2007, si è estinto l’8.8.2014, computando il termine massimo di sette anni e sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen Conseguentemente, il Collegio non ritiene di dover esaminare il motivo con cui i ricorrenti hanno eccepito la nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato all’udienza del 10.4.2012 infatti, qualora risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, perché l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva Sez. un., 28 novembre 2001, n. 1021, Cremonese . Allo stesso modo, restano assorbiti dalla dichiarazione di estinzione anche gli altri due motivi. 2. Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. si osserva che questa Corte ha già avuto modo di escludere che in relazione ad un reato già estinto per il decorso del termine di prescrizione, possa essere rilevata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli . Infatti la definizione del procedimento con una pronuncia di estinzione per prescrizione rappresenta un esito più favorevole per l’imputato mentre la dichiarazione di prescrizione estingue il reato, la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica e, inoltre, diverse sono le conseguenze scaturenti dalle due distinte tipologie di proscioglimento. 3. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendosi procedere nei confronti dell’imputato per la suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi escludere che il gravame sia fondato su motivi inammissibili all’origine, stante i contenuti delle censure mosse, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell’insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.