La sospensione feriale va esclusa anche per l’associazione per delinquere non di stampo mafioso

La sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’articolo 240-bis, comma 2, disp. att. c.p.p., deve essere esclusa nei procedimenti di criminalità organizzata tanto di stampo mafioso, quanto in quelli aventi ad oggetto associazioni per delinquere rientranti nella fattispecie delittuosa di cui all’articolo 416 c.p. o contemplate da leggi speciali.

Con la sentenza n. 10975/16, depositata il 16 marzo u.s., i Giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione tornano a pronunciarsi in tema misure cautelari e, più segnatamente, delle sanzioni processuali conseguenti al mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 309 c.p.p Il caso concreto. Nella specie, con ordinanza del 4 settembre 2015 il Tribunale di Ancona, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta da un soggetto indagato per i reati di cui agli articolo 416 e 640 c.p. ed articolo 8 del d.lgs. n. 74/2000 avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, applicativa nei confronti del medesimo della misura cautelare degli arresti domiciliari, dichiarava inefficace la misura de qua , ordinando l’immediata scarcerazione del ricorrente. Siffatta decisione scaturiva da un error in procedendo in effetti, nel corso dell’udienza del 21 agosto 2015, fissata dal Tribunale per la Libertà per la discussione del riesame proposto dall’indagato, il difensore eccepiva la mancata tempestiva notificazione del decreto di fissazione di tale udienza. Ciò posto, il Tribunale fissava un’altra udienza alla data del 4 settembre 2015, disponendo la rinnovazione della notifica del decreto al difensore. All’udienza del 4 settembre 2015 il difensore sollevava un’altra eccezione, cioè il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 309, comma 10, c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura coercitiva in atto. Il Collegio, pertanto, rilevava l’effettivo decorso del termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, avvenuta il 13 agosto 2015, nonché l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini tanto perché implicitamente rinunciata dal ricorrente, quanto perché non operante nei casi di criminalità organizzata. In definitiva, l’eccezione del difensore veniva accolta con immediata scarcerazione del detenuto agli arresti domiciliari. Il ricorso della pubblica accusa. Avverso siffatto provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, denunciando violazione di legge processuale in relazione agli articolo 309, comma 10, c.p.p., 240- bis disp.att. c.p.p. e articolo 2 l. n. 742/69, evidenziando l’assenza di una rinuncia espressa da parte dell’indagato alla sospensione feriale dei termini processuali. Dunque, secondo il ricorrente, tenendo conto della sospensione feriale, erroneamente esclusa nel caso di specie, non può ritenersi vanamente decorso il termine di dieci dalla trasmissione degli atti al Tribunale della Libertà. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. I Giudici della Terza sezione della Suprema Corte non condividono le doglianze del ricorrente. Rilevano, infatti, nella decisione in oggetto, che l’istanza di riesame era pervenuta il 12 agosto 2015 e la trasmissione degli atti susseguiva esattamente il giorno dopo, cioè il 13 agosto 2015. Dunque, il termine di scadenza per l’assunzione della decisione da parte dei giudici della cautela era quello del 23 agosto 2015. Invero, non può individuarsi alcuna violazione di legge, atteso che, valutando il contenuto dell’ordinanza applicativa della misura cautelare e delle imputazioni contestate, secondo l’interpretazione normativa preferibile, ai sensi dell’articolo 2 l. n. 742/1969 l’addebito di cui all’articolo 416 c.p.p. rientra nell’ambito di quei reati di criminalità organizzata per i quali è inapplicabile la disciplina della sospensione feriale. A tacer d’altro, aggiungono gli Ermellini, se la parte interessata non eccepisce l’operatività della sospensione, ma anzi interloquisce nel merito del provvedimento, deve ritenersi intervenuta una rinuncia tacita alla sospensione del termine e la nullità sanata. Le doglianze del pubblico ministero sono, dunque, prive di pregio. La sentenza in commento, infatti, richiama la giurisprudenza tanto delle Sezioni semplici quanto delle Sezioni Unite queste ultime, in particolare, con la sentenza n. 17706 del 22.03.2005, hanno definitivamente affermato che ai sensi dell’articolo 240- bis , comma 2, c.p.p., disp.att. c.p.p. è prevista l’esclusione della sospensione feriale dei termini processuali nei procedimenti di criminalità organizzata, nozione in cui non vanno ricompresi solo i reati associativi di stampo mafioso, ma anche i delitti di criminalità organizzata contemplati da leggi speciali o qualsiasi tipologia di associazione per delinquere inquadrabile nella fattispecie di cui all’articolo 416 c.p

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 dicembre 2015 - 16 marzo 2016, numero 10975 Presidente Franco - Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 settembre 2015 il Tribunale di Ancona, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata da G.C. indagato per i reati di cui agli artt. 416 e 640 cod. penumero e 8 d.lgs. 74/2000 nei confronti della ordinanza dei 24 luglio 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha dichiarato inefficace tale misura, ordinando l'immediata scarcerazione del ricorrente. Il Tribunale ha evidenziato che nel corso dell'udienza dei 21 agosto 2015, fissata per la discussione della istanza di riesame avanzata dal C., il difensore di quest'ultimo aveva eccepito la mancata tempestiva notificazione dei decreto di fissazione di tale udienza, ed il Tribunale aveva quindi fissato per la discussione altra udienza al 4 settembre 2015, disponendo la rinnovazione della notificazione dei decreto al difensore nel corso di tale seconda udienza il difensore del C. aveva eccepito il mancato rispetto del termine di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. penumero , con la conseguente perdita di efficacia della misura. Il Tribunale, rilevando il decorso del termine di 10 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero, avvenuta il 13 agosto 2015, e l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, tacitamente rinunciata dal ricorrente e non operante per i reati di criminalità organizzata, in accoglimento della eccezione dei difensore ha dichiarato inefficace la misura. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, denunciando violazione di legge processuale in relazione agli artt. 309, comma 10, cod. proc. penumero , 240 bis disp. att. cod. proc. penumero e 2 I. 742/69, evidenziando che il ricorrente non aveva rinunciato alla sospensione feriale dei termini processuali, non deponendo in tal senso l'avvenuta presentazione della impugnazione, con la conseguente violazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. 240 bis disp. att cod. proc. penumero , non potendo ritenersi decorso il termine di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. penumero in pendenza della sospensione feriale dei termini. Considerato in diritto 1. II ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Il Tribunale ha chiarito, in punto di fatto, che l'istanza di riesame era pervenuta il 12/8/2015 e che gli atti, immediatamente richiesti, erano pervenuti il 13/8/2015 il termine di dieci giorni di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. penumero , scadeva quindi alla data del 23/08/2015. I giudici della cautela, peraltro, hanno precisato come la difesa non avesse fatto, all'atto della presentazione dell'istanza, dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale, ex art. 2, legge numero 742 del 1969, ma che, tuttavia, valutato il contenuto dell'ordinanza e delle imputazioni mosse, doveva evidenziarsi come l'udienza fosse stata correttamente fissata per il 21/8/2015, atteso che - si legge nella motivazione - secondo l'interpretazione preferibile, la contestazione del delitto di cui all'art. 416 cod. penumero , rientra certamente nell'ambito dei reati di criminalità organizzata in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 2, legge numero 742 del 1969, non opera la sospensione dei termini. I giudici, infine, aggiungono come, secondo l'interpretazione che appare preferibile, quando la parte interessata ad eccepire l'operatività della sospensione non la fa valere, ed anzi interloquisce nel merito dei provvedimento, deve ritenersi come intervenuta una rinuncia tacita alla sospensione del termine o, comunque, la eventuale nullità sanata. Ne conseguiva, dunque, a giudizio del Tribunale che, al di là della rinuncia che non era stata fatta espressamente, la trattazione dell'istanza di riesame fosse stata legittimamente fissata nel corso del periodo feriale, donde la mancata tempestiva effettuazione della notifica all'indagato, pur celermente apprestata, non poteva ritenersi sanata dalla nuova notifica disposta all'udienza del 21/8/2015, anche se a tale data la misura doveva ritenersi ancora valida essendo per altro nel prosieguo irrimediabilmente decorso alla data del 23/8/2015 il termine indicato dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. penumero 3. Tale motivazione risulta dei tutto corretta in diritto, a fronte della quale il Pubblico Ministero ricorrente svolge censure prive di pregio. Ed invero, l'art. 2 della legge numero 742 del 1969 stabilisce che in materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. Il comma secondo della citata disposizione precisa che La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata . Sul punto, i giudici della cautela condividono l'interpretazione data da questa Corte nel senso che il disposto del comma secondo dell'articolo 2 della legge 7.10.1969 numero 742 e succ. mod., secondo cui la sospensione feriale dei termini per le indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, è da intendersi con riferimento, non solo ai reati di criminalità mafiosa ed assimilata, ma anche ai reati di criminalità organizzata di altra natura, come pure a quelli che ad essi risultano connessi Sez. 5, numero 16866 del 15/03/2001, Mussurici, Rv. 219034 fattispecie relativa ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti . Si tratta di interpretazione che, seppure con qualche decisione in senso contrario v., in tal senso Sez. 6, numero 32838 del 20/04/2004, Sanasi, Rv. 229156 Sez. 1, numero 3962 dei 05/06/1997, De Gennaro, Rv. 207955 Sez. 1, numero 5086 del 09/12/1992, Trovato, Rv. 192992 , è stata non solo ribadita dalle Sezioni semplici di questa Corte Sez. 1, numero 8101 del 29/01/2002, Cacciotti, Rv. 220903 Sez. 4, numero 40779 del 01/10/2002, Ticconi, Rv. 223091 , ma che ha ricevuto anche, e soprattutto, l'autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte che, sul punto, componendo il predetto contrasto giurisprudenziale, hanno infatti affermato che ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. penumero , che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. penumero , correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione Sez. U, numero 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv. 230895 . Non si ravvisano, pertanto, gli estremi per investire nuovamente della questione le Sezioni Unite, atteso che l'unica decisione successiva in senso contrario Sez. 1, numero 12136 del 03/02/2005, Rochira, Rv. 231229 , in realtà reca una data di udienza 3/02/2005 antecedente a quella della decisione delle Sezioni Unite 22/03/2005 , e che, successivamente alla sentenza Petrarca, non si registra alcuna decisione difforme, donde non si vedono motivi per discostarsi dall'autorevole indirizzo espresso dal Massimo Consesso di questa Corte. Alla stregua di quanto sopra, corretta è quindi la decisione dei giudici della cautela, posto che, da un lato, la rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 240 bis disp. att. cod. proc. penumero , non è necessariamente espressa , ma può desumersi da qualsiasi comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione stessa Sez. 2, numero 21809 del 07/02/2014, Rugeri, Rv. 259570 , come nel caso in esame, nel quale il difensore era comparso all'udienza del 21/08/2015 per eccepire la mancata tempestiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, e, dall'altro, che comunque - quand'anche fosse stata condivisibile la tesi del Pubblico Ministero - integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. penumero , lo svolgimento dell'udienza in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato pronunciato provvedimento dichiarativo dell'urgenza dei processo Sez. 2, numero 21809 del 07/02/2014, Rugeri, Rv. 259571 , nullità nella specie sanata dalla comparizione dei difensore dell'indagato all'udienza dei 21/08/2015, che aveva svolto le proprie difese senza sollevare eccezioni in ordine alla mancata sospensione dei termini per il periodo feriale. 4. Deve, in conclusione, dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso dei Pubblico Ministero.