La nomina del legale nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida nel procedimento principale?

La nomina del difensore di fiducia, posta in essere durante la procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi valida anche nel procedimento principale, ove vi si riferisca espressamente. L’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, al legale, costituisce una causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, e 179, comma 1, c.p.p

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9879/2016, depositata il 9 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Bologna, confermando la statuizione del giudice di prime cure, condannava un imputato per gli illeciti di guida in stato di ebbrezza e resistenza a un pubblico ufficiale. In sede di gravame, la difesa del condannato aveva chiesto che fosse pronunciata declaratoria di nullità della sentenza per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini al difensore e per irregolare notificazione della citazione a giudizio. Il condannato aveva, secondo la difesa, nominato il proprio difensore e dichiarato un nuovo domicilio e tali riferimenti erano contenuti nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all’imputato presso il difensore d’ufficio, nominato nel verbale di identificazione, quale domiciliatario. Solo quest’ultimo professionista aveva, quindi, preso parte al giudizio di primo grado. La Corte territoriale respingeva le eccezioni del condannato, osservando come la nomina del legale non fosse stata comunicata all’autorità procedente e sottolineando la natura incidentale della procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, al difensore ed all’imputato. La conseguenza è la nullità assoluta. La Suprema Corte ha precisato che la nomina del difensore di fiducia, posta in essere durante la procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi valida anche nel procedimento principale, ove vi si riferisca espressamente. Nel caso di specie, a parere del Collegio, la nomina del difensore di fiducia, inserita nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era valida anche nel procedimento principale e, pertanto, l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, al legale, costituisce una causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, e 179, comma 1, c.p.p., in quanto lesiva del diritto dell’imputato a scegliere un difensore. Allo stesso modo, i Giudici del Palazzaccio hanno rilevato che l’elezione di domicilio, inserita nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva anche nel procedimento principale cui l’istanza è riferita. Dunque anche la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, posta in essere presso il difensore d’ufficio, in qualità di domiciliatario, e che ha impedito all’imputato di partecipare al processo, comporta la nullità dei suddetti atti e di quelli successivi, della sentenza di primo grado e di quella impugnata, ex art. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato, la sentenza di primo grado e l’avviso formulato ex art. 415- bis c.p.p., ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 febbraio – 9 marzo 2016, numero 9879 Presidente Conti – Relatore Criscuolo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26/09/2014 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 4/12/2012 dal Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, nei confronti di R.F. , ritenuto colpevole dei reati di guida in stato di ebbrezza e di resistenza a pubblico ufficiale e condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di un mese e dieci giorni di arresto ed euro 800,00 di ammenda per la contravvenzione e di quattro mesi di reclusione per il delitto, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel giudizio di merito era stato accertato che alle ore 01.50 del omissis l’imputato alla guida di un’autovettura era stato fermato dai CC di Imola per un controllo e, sottoposto ad alcoltest, era risultato in stato di ebbrezza alcolica, confermato anche dagli esami ematici aveva, inoltre, minacciato il personale del Nucleo Operativo al fine di opporsi al controllo. In sede di appello il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Morena Grandi, aveva chiesto la declaratoria di nullità della sentenza per omessa notifica dell’avviso al difensore di fiducia e per irregolare notificazione della citazione all’imputato, in quanto, nonostante questi avesse nominato un difensore di fiducia e dichiarato un nuovo domicilio, contenuti nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, accolta dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all’imputato presso il difensore d’ufficio avv. Sapienza, nominato nel verbale di identificazione, quale domiciliatario, e solo quest’ultimo aveva partecipato al giudizio di primo grado. La Corte d’appello aveva rigettato le eccezioni difensive, rilevando che la nomina del difensore di fiducia non era stata comunicata all’autorità procedente, all’epoca individuabile nel P.M. presso il Tribunale di Bologna, e che la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello stato è incidentale e non ha collegamento diretto con quella principale, che peraltro, si svolgeva davanti ad autorità giudiziaria diversa da quella procedente. Aveva pertanto, confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ricorre il difensore dell’imputato, che ne chiede l’annullamento per due ordini di motivi. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza di primo grado e di ogni atto successivo per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che nel verbale di identificazione, redatto il 13 giugno 2010, all’imputato era stato nominato, in mancanza di nomina fiduciaria, quale difensore d’ufficio l’avv. Matteo Sapienza del foro di Bologna il 25 giugno 2010 era stata depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato con contestuale nomina del difensore di fiducia avv. Morena Grandi, accolta dal G.i.p. del Tribunale di Bologna con decreto del 14 luglio 2010, notificato al difensore il giorno successivo ciò nonostante, né l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso in data 11 novembre 2010, né il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati al difensore di fiducia, cosicché durante il giudizio di primo grado l’imputato era stato assistito dal difensore di ufficio. Censura la motivazione della Corte d’appello sul punto, evidenziando che al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato l’autorità giudiziaria procedente andava individuata nel G.i.p. del Tribunale di Bologna e che la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello stato non dà origine ad un procedimento incidentale, non essendo consentito nominare un difensore ai soli fini di tale ammissione ed un diverso difensore per il giudizio. Dall’omessa notificazione del decreto di citazione all’unico difensore di fiducia dell’imputato, discende la nullità dell’atto, della sua notifica, della sentenza di primo grado e di ogni atto successivo, ivi compresa la sentenza di secondo grado, trattandosi di nullità di ordine generale ed assoluta ai sensi degli articolo 178, lett. c e 179, comma 1, cod. proc. penumero . Con il secondo motivo denuncia la nullità assoluta della sentenza di primo grado e della sentenza impugnata per omessa notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello. Il difensore deduce che nel verbale di identificazione, redatto il 13 giugno 2010, l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore d’ufficio nominatogli, mentre nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, oltre a nominare il difensore di fiducia, aveva dichiarato domicilio presso la sua residenza in omissis , con contestuale revoca di ogni precedente elezione di domicilio. Tuttavia, sia il decreto di citazione per il giudizio di primo grado che il decreto di citazione per il giudizio di appello gli erano stati notificati nel domicilio originariamente eletto ovvero presso il difensore d’ufficio, con la conseguenza che l’imputato non aveva avuto conoscenza delle udienze dibattimentali e non aveva potuto partecipare ad entrambi i giudizi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La risposta della Corte di appello al primo motivo di impugnazione non è corretta, in quanto la nomina del difensore di fiducia, effettuata nella procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello stato, è valida nel procedimento principale se ad esso espressamente si riferisce, come nella fattispecie - v. Sez. 1, numero 45785 del 2/12/2008, Rv.242576-. Né risulta pertinente il riferimento della Corte di appello alla pendenza del procedimento principale dinanzi ad autorità giudiziaria diversa Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola da quella presso la quale fu instaurata la procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello stato per desumerne l’inefficacia della nomina fiduciaria, in quanto l’istanza fu correttamente presentata ai sensi dell’articolo 93 d.P.R. numero 115 del 2002 all’autorità procedente, da individuarsi, alla data del 25 giugno 2010, nel P.M. presso il Tribunale di Bologna. Ed è pacifico che la competenza a provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, presentata nella fase delle indagini preliminari, appartenga al G.i.p. e non al P.M. - v. Sez. U. numero 19289 del 25/02/2004 Rv. 227356 - ed infatti, sull’istanza provvide il G.i.p. del Tribunale di Bologna con decreto del 14 luglio 2010, precedente all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Pertanto, la nomina del difensore di fiducia, contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, era valida ed efficace nel procedimento principale, al quale il procedimento incidentale accede, con la conseguenza che l’omessa notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado integra una causa di nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma 1, cod. proc. penumero , che si proietta sulla sentenza di primo grado e su quella impugnata, per lesione del diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta - v. Sez.U. numero 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598-. 2. Anche il secondo motivo è fondato. Contestualmente alla nomina del difensore di fiducia l’imputato aveva dichiarato un nuovo domicilio, coincidente con la sua abitazione, revocando espressamente la precedente elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio nominatogli nel verbale di identificazione, redatto il 13 giugno 2010. Tale dichiarazione, da ritenersi prevalente sulla precedente elezione di domicilio - v. Sez. 6, numero 30767 del 3/07/2013 -, era valida nel procedimento principale, in quanto l’elezione di domicilio effettuata con l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato opera anche nel procedimento principale in relazione al quale il beneficio è richiesto - v. Sez. 3, numero 14416 del 19/02/2013, Rv. 255029 -. Ne consegue che la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello, eseguita presso il difensore d’ufficio, in qualità di domiciliatario, non ha consentito all’imputato di avere conoscenza e di partecipare al giudizio, con conseguente nullità di detti atti e di quelli successivi, ivi compresa l’ordinanza dichiarativa della contumacia, la sentenza di primo grado e la sentenza impugnata ai sensi degli articolo 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, cod. proc. penumero per omessa citazione dell’imputato. Va, quindi, disposto l’annullamento della sentenza impugnata, di quella di primo grado e dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, quella di primo grado e l’avviso formulato ai sensi dell’articolo 415 bis cod. proc. penumero e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.