



lesioni personali | 09 Marzo 2016
Entrata dura del difensore sull’attaccante in contropiede: tibia fratturata. Sanzione solo sportiva
di Attilio Ievolella
Azzerata definitivamente l’ipotesi di reato contestata al calciatore colpevole di avere colpito violentemente la gamba dell’avversario. Condotta violenta, frutto dell’agonismo e di un intervento fuori tempo, da censurare solo in ambito sportivo. Esclusa la responsabilità penale del difensore.

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 9559/16; depositata l' 8 marzo)








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