La fotocopia plastificata del permesso per invalidi integra il reato di falso

Hanno rilevanza penale le condotte di falsificazione di copie che appaiano come l’originale e vengano utilizzate come tale, se la copia non presenta le caratteristiche di una mera riproduzione.

E’ quanto affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 8900/16, depositata il 3 marzo scorso. Il caso. Il pm presso il Tribunale di Firenze adisce la Cassazione avverso la sentenza dello stesso Tribunale, che assolveva l’imputata per il reato di falsità materiale, in quanto il fatto non costituisce reato. Il Tribunale riteneva che la fotocopia plastificata di un’autorizzazione amministrativa, rilasciata dalla amministrazione competente, non integrasse il reato di falso. Motivo del ricorso è l’erronea interpretazione degli artt. 477 c.p. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e 481 c.p. falsità materiale commessa dal privato . Il pm afferma che è oggetto della contestazione non l’uso della fotocopia dell’autorizzazione, ma il fatto di aver formato un permesso per invalidi del tutto falso, attraverso la riproduzione fotostatica dell’originale rilasciato dal Comune. La rilevanza della condotta penale. Secondo la Cassazione il ricorso è fondato. Infatti, richiamando la giurisprudenza cassazionista, afferma che integra il reato ex art. 481 c.p. la riproduzione fotostatica dell’originale di un permesso di parcheggio riservato a invalidi , attribuito ad altra persona, e l’esposizione di questo sul proprio veicolo. Inoltre, la Corte ricorda che hanno rilevanza penale le condotte di falsificazione di copie che abbiano l’apparenza e siano utilizzate come originale, e non si presentino come una mera fotocopia. Nel caso concreto il Tribunale non ha considerato che il permesso presentava le stesse dimensioni, gli stessi colori e la medesima plastificazione del permesso originale. La Cassazione, indotta dall’erronea motivazione del Tribunale di merito, ha annullato con rinvio il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 gennaio –3 marzo 2016, n. 8900 Presidente Zaza – Relatore Amatore Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha assolto la predetta imputata dal reato di cui agli artt. 81 cpv, 100, 469, 477 e 482 cp, perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che la mera riproduzione fotostatica, anche se plastificata, di un'autorizzazione amministrativa effettivamente esistente e rilasciata dalla Pa non integrasse il reato di falso di cui all'art. 477 cp né altro reato di falso. 1.1 Avverso la sentenza ricorre il Pm, affidando la sua impugnativa ad un unico motivo di doglianza. 1.2 II ricorso proposto dal Pm deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b ed e, l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 477 e 481 cp. Deduce il Pm che ciò che è stato oggetto di contestazione nel capo di imputazione non è l'uso di una fotocopia ma il fatto del tutto diverso di aver formato un permesso invalidi integralmente falso attraverso la riproduzione fotostatica dell'originale rilasciato dal Comune di Rosignano Marittimo ed intestato a C.L.D., e cioè attraverso il confezionamento di un ulteriore permesso avente le medesime caratteristiche cromatiche e di plastificazione del permesso originale osserva pertanto che la condotta, così come descritta anche nella sentenza impugnata, integra il reato descritto in rubrica. Considerato in diritto 2. II ricorso è fondato. 2.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative art. 477 e 482 la riproduzione fotostatica dell'originale di un permesso di parcheggio riservato a invalidi attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica Cass., Sez. 5, n. 19567 del 09/03/2010 - dep. 24/05/2010, Pmt in proc. Altomonte e altro, Rv. 247499 . Sul punto, va precisato che la giurisprudenza maggioritaria, cui questo Collegio aderisce, ha affermato più volte il principio secondo cui hanno rilevanza penale le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica Cass., sez. 5^, 19 marzo 2008, n. 14308 sez. 5^, 7 febbraio 2006, n. 10391 sez. 5^, 2 dicembre 2004, n. 5401 sez. 5^, 27 febbraio 2001, n. 18283 . 2.2 Nella specie, il giudice impugnato nel ritenere che la fattispecie concreta non integrasse il reato di cui all'art. 477 cp né altra ipotesi di falso non ha tenuto in considerazione che il permesso aveva le stesse dimensioni, gli stessi colorì e plastificazione identica al permesso originale e che era stato utilizzato dall'imputata sulla sua autovettura per legittimare la circolazione di quest'ultima come se fosse abilitata sulla base del permesso originario e pertanto non ha applicato il principio sopra esposto e al quale anche questo Collegio convintamente aderisce. 2.3 L'erronea motivazione impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con un nuovo esame che tenga in considerazione il principio di diritto sopra richiamato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze.