Denuncia il falso furto dell’autocarro in leasing: anche senza indennizzo, la condotta è illecita

L’art. 642 c.p. prevede un illecito a consumazione anticipata e non richiede, ai fini della propria configurabilità, l’effettivo conseguimento di un indennizzo o di un vantaggio, essendo sufficiente che la condotta fraudolenta sia diretta e idonea ad ottenerlo. Il vantaggio, peraltro, può corrispondere a qualsiasi beneficio derivante dal contratto di assicurazione.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8105/2016, depositata il 29 febbraio. Il caso. Il gip presso il Tribunale di Trieste dichiarava non luogo a procedere nei confronti di un indagato, cui era stato rimproverato di aver presentato false denunce di furto, con riferimento a un autocarro dallo stesso detenuto in leasing . Il gip, in particolare, escludeva la configurabilità dell’illecito di cui all’art. 642 c.p. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona , ritenendo che la denuncia di furto non fosse volta ad ottenere l’indennizzo dell’assicurazione, spettante alla società che aveva concesso in leasing l’autocarro e non all’utilizzatore del medesimo. Il Procuratore Generale ricorreva per cassazione, lamentando violazione dell’art. 642 c.p., poiché l’imputato, con la falsa denuncia di furto, aveva trasferito sull’assicurazione l’onere di pagare le rate future del leasing . Ricorreva per cassazione anche la compagnia di assicurazione, parte civile, deducendo la violazione dell’art. 642 c.p Un reato a consumazione anticipata. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Infatti, gli Ermellini hanno evidenziato che l’illecito di cui all’art. 642 c.p. è un reato a consumazione anticipata, che non richiede il conseguimento effettivo dell’indennizzo. Indennizzo e vantaggio, indicati dalla norma in esame, caratterizzano l’elemento soggettivo della fattispecie, la quale richiede il dolo specifico. E’ necessario, ha sottolineato il Collegio, che la volontà del soggetto agente sia volta al conseguimento, per sé o per altri, dell’indennizzo assicurativo o di un qualsiasi vantaggio derivante dal contratto di assicurazione. Tale indennizzo, pertanto, non deve essere effettivamente percepito, dall’agente, dal momento che ai fini della configurazione dell’illecito di cui all’art. 642 c.p. è sufficiente che il medesimo realizzi le azioni previste dalla disposizione, per ottenere un vantaggio. In relazione al caso di specie, quindi, il Collegio ha sottolineato come non assuma rilevanza che l’imputato non fosse legittimato a percepire l’indennizzo, essendo la sua condotta volta a conseguire un vantaggio. L’art. 642 c.p. prevede un illecito a consumazione anticipata e non richiede, ai fini della propria configurabilità, l’effettivo conseguimento di un vantaggio, essendo sufficiente che la condotta fraudolenta sia diretta e idonea ad ottenerlo. Il vantaggio, peraltro, può corrispondere a qualsiasi beneficio derivante dal contratto di assicurazione. A chiosa, il Collegio ha precisato che la falsa denuncia di furto deve ritenersi certamente riconducibile alla nozione di sinistro di cui all’art. 642, comma 2, c.p. con tale espressione, infatti, non si indica soltanto l’ipotesi di incidente stradale, ma qualsiasi evento pregiudizievole subito da colui che fruisca del contratto assicurativo e che faccia sorgere, in capo al medesimo, un diritto al risarcimento. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 gennaio – 29 febbraio 2016, numero 8105 Presidente Prestipino – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. II giudice per le indagini preliminari di Trieste dichiarava il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. penumero nei confronti dei N.D Il N. accusato di avere presentato false denunce di furto in relazione ad un autocarro detenuto in leasing. Il giudice per le indagini preliminari evidenziava che la denuncia di furto non era finalizzata ad ottenere l'indennizzo dell'assicurazione, che spettava alla società che aveva concesso il bene il leasing e non all'utilizzatore dello stesso, sicchè riteneva non integrati gli elementi per configurare il reato di cui all'art. 642 cod. penumero 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Trieste che deduceva 2.1. violazione di legge. Si riteneva che la condotta contestata era inquadrabile nella fattispecie descritta dall'art. 642 cod. penumero in quanto l'imputato con la falsa denuncia di furto aveva trasferito sull'assicurazione l'onere del pagamento delle future rate di leasing, così ottenendo un vantaggio personale, distinto dalla ricezione dell'indennizzo spettante alla società che aveva concesso il bene in leasing . 3. Ricorreva per cassazione anche la compagnia Allianz s.p.a parte civile che deduceva 3.1.vizio di motivazione la motivazione circa la mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata sarebbe contraddittoria, in quanto emergeva che la condotta era finalizzata ad assicurarsi l'appropriazione del bene concesso in leasing attraverso il trasferimento degli oneri del contratto di locazione alla compagnia assicuratrice 3.2. violazione dell'art. 425 cod. proc. penumero in quanto le valutazioni dei Gip esulerebbero dal perimetro della cognizione riservata al giudice per le indagini preliminari quando effettua il vaglio di procedibilità all'esito dell'udienza preliminare. 3.3. violazione dell'art. 642 3.3.1. si deduceva che la sentenza impugnata valorizzava il fatto che l'indennizzo non sarebbe stato versato all'imputato, ma non avrebbe considerato che l'art. 642 cod. pen è un reato a consumazione anticipata ed il pagamento dell'indennizzo si configura non come elemento costitutivo, ma circostanziale. Il conseguimento del profitto ingiusto è estraneo alla fattispecie prevista dall'art. 642 cod. penumero che si consuma con la commissione delle condotte tipiche indipendentemente dall'effettivo conseguimento dei vantaggio cui tali condotte sono finalizzate. Nel caso di specie sarebbe emerso che la finalità della falsa denuncia era quella di consentire all'imputato di appropriarsi del mezzo, senza pagare le rate di leasing, trasferendo l'onere relativo alla compagnia assicuratrice. 3.3.2. La sentenza impugnata trascurerebbe il fatto che la condotta penalmente rilevante poteva anche essere diretta ad ottenere un vantaggio non per l'imputato, ma per altri nel caso di specie per quanto emergesse con chiarezza che l'interesse dei N. era di appropriarsi dei bene senza pagare più le rate, non poteva negarsi l'esistenza di un vantaggio della società di leasing, nella misura in cui questa avesse ricevuto l'indennizzo. 3.3.3. La sentenza inoltre non valuterebbe che l'art. 642 cod.penumero non richiede richiede solo che la condotta risulti finalizzata ad ottenere un vantaggio ingiusto inoltre non sarebbe stato considerato che, in caso di perdita del bene locato, l'indennizzo avrebbe potuto essere riconosciuto all'imputato in proporzione a quanto già pagato. 3.3.4. Omessa valutazione della sussistenza degli elementi per configurare la fattispecie decritta nel secondo comma dell'art. 642 cod. penumero 3.4. Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dei fatto come truffa della quale emergevano tutti gli elementi costitutivi. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato. 1.1. II giudice per le indagini preliminari con la sentenza impugnata ha fondato la decisione di non luogo a procedere sul fatto che la condotta contestata non avrebbe mai raggiunto l'obiettivo dì ottenere il vantaggio dell'indennizzo in quanto la falsa denuncia era finalizzata ad ottenere un vantaggio distinto e diverso consistito nel non dover più restituire il bene alla società di leasing penultimo foglio della sentenza impugnata . 1.2. Il giudice di merito non considera, tuttavia, che il reato contestato, a consumazione anticipata, non richiede il conseguimento effettivo dell'indennizzo. L'indennizzo ed il vantaggio indicati dalla norma sono elementi che connotano l'elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico, in quanto è necessario che la volontà dell'agente sia diretta a conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o, comunque un vantaggio derivante da un contratto dì assicurazione . Dunque l'indennizzo dell'assicurazione non deve essere effettivamente conseguito dall'agente, essendo sufficiente per l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 642 cod. penumero che questi ponga in essere una delle azioni descritte dalla norma al fine specifico di ottenere un vantaggio - non necessariamente coincidente con l'indennizzo - che discenda direttamente dal contratto di assicurazione. Dunque non rileva che il N. non fosse il soggetto legittimato a ricevere l'indennizzo, in quanto la sua condotta era finalizzata ad ottenere un vantaggio altro , ovvero come correttamente riconosciuto dalla sentenza impugnata l'impossessamento dei bene senza la corresponsione degli oneri derivanti dal contratto di locazione finanziaria. Tale vantaggio è sicuramente derivante dal contratto in quanto il raggiungimento dell'obiettivo dell'impossessamento senza oneri sarebbe stato possibile solo attraverso la presentazione della falsa denuncia di furto, volta ad ingannare la compagnia assicuratrice ed a spostare, a possesso invariato, gli oneri economici della locazione dall'imputato, utilizzatore dei bene, alla compagnia assicuratrice. 1.3.Deve dunque essere affermato che il reato previsto dall'art. 642 cod.penumero è a consumazione anticipata, sicchè non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio, ma solo che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo. Tale vantaggio non deve, peraltro, essere identificato esclusivamente nella percezione dell'indennizzo, essendo sufficiente, come si ricava dalla lettera della norma, che la condotta sia diretta a lucrare qualsiasi beneficio discendente dal contratto di assicurazione. Sicchè, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non ha nessun rilievo il fatto che il N. non fosse legittimato ad ottenere l'indennizzo spettante alla società che aveva concesso il bene in locazione considerato che, come riconosciuto dal giudice di merito, la sua condotta fraudolenta risultava diretta ad ottenere un vantaggio conseguente dal contratto di assicurazione, ovvero l'impossessamento del bene locato senza oneri economici. 1.4. Sotto il profilo oggettivo la condotta ascritta al N., ovvero la presentazione di una falsa denuncia di furto, rientra pacificamente nell'area semantica dei sinistro , elemento costitutivo della fattispecie astratta secondo quanto indicato dal secondo comma dell'art. 642 cod. penumero Sul punto, il collegio ribadisce la giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di sinistro , prevista dal secondo comma dell'art. 642 cod. penumero si riferisce non solo all'ipotesi dell'incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subìto dal fruitore dei contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento Cass. sez. 2, numero 21816 del 26/02/2014, Rv. 259575 Cass. sez. 2, numero 1856 dei 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258012 1.5. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale dì Trieste per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste.