Scuola occupata: ipotizzabili la violenza privata e l’interruzione di pubblico servizio

Nell’occhio del ciclone uno studente di una scuola superiore. A lui, che assieme ad altri ha realizzato una manifestazione culminata con l’occupazione dell’istituto, contestati i reati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Decisivo l’atteggiamento tenuto nei confronti dei docenti e degli altri studenti. A salvarlo è il perdono giudiziale.

A salvarlo il perdono giudiziale”. Ma ha rischiato tantissimo lo studente di scuola superiore che ha preso possesso dell’istituto, impedendo l’accesso ai docenti e ai ragazzi contrari alla occupazione. Corretta, difatti, la contestazione dei reati di violenza privata” e interruzione di pubblico servizio” Cassazione, sentenza n. 7084/2016, Sezione Quinta Penale, depositata oggi . Occupazione. Ricostruita facilmente la vicenda mattinata movimentata in un istituto scolastico veneto, a causa della manifestazione organizzata da alcuni studenti. Però quello che è nato come uno sciopero si tramuta in una occupazione temporanea dell’istituto. Consequenziale, per i promotori della protesta, il ‘divieto di accesso’ alla struttura. Proprio questo è il nodo centrale col blocco delle porte viene impedito al personale docente e agli studenti l’ingresso nella scuola, e, ovviamente, viene anche reso impossibile il regolare svolgimento delle lezioni . A finire nell’occhio del ciclone è uno studente in particolare, citato addirittura in giudizio per violenza privata e interruzione di pubblico servizio . Ebbene, tali contestazioni sono assolutamente plausibili, secondo la Cassazione. Ciò perché l’esercizio di diritti fondamentali, quali quello di sciopero viene meno quando esso lede altri interessi costituzionalmente garantiti . Proprio come avvenuto in questa vicenda, poiché, sottolineano i magistrati, l’occupazione temporanea per circa due ore della scuola ha impedito, di fatto, ai non manifestanti di svolgere le consuete attività di studio per un tempo apprezzabile, con conseguente ingiustificata compressione dei loro diritti . E tale visione non può essere scalfita, chiariscono ancora i giudici del ‘Palazzaccio’, dalla constatazione della tolleranza espressa in occasione di precedenti occupazioni della scuola , non sanzionate con procedimenti disciplinari a carico dei promotori della manifestazione. A salvare lo studente, però, come detto, solo il perdono giudiziale . Indiscutibile, però, la gravità della condotta da lui tenuta nei confronti dei docenti e degli altri studenti.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 ottobre 2015 – 23 febbraio 2016, n. 7084 Presidente Fumo – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. II Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia ha, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarato non doversi procedere nei confronti di P.M. per reati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio per concessione del perdono giudiziale, nonché per i reati di minaccia e diffamazione per remissione della querela. Il P. è accusato di avere, in concorso con soggetti non identificati, impedito - bloccando le porte - al personale docente e ad altri studenti l'accesso all'istituto scolastico Giordano Bruno di Mestre e il regolare svolgimento delle lezioni inoltre, di aver minacciato e diffamato la preside dell'Istituto. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato - l'avv. Alfiero Farinea - denunciando plurimi vizi di motivazione. 2.1. Lamenta, innanzitutto, quanto al reato di violenza privata capo A , che il Giudice dell'udienza preliminare abbia ritenuto integrato il reato de quo sebbene abbia poi riconosciuto che il personale docente e quello amministrativo, nonché gli studenti, ebbero facoltà di accesso all'Istituto da una porta secondaria, come si desumerebbe dalle dichiarazioni dei testi Favaretto e Franzoso. Deduce che a nessuno degli studenti rimasti fuori dell'edificio fu impedito l'accesso allo stesso da parte dell'imputato, come riferito, ancora una volta, dai testi Sordi, Favaretto e Varello. Sotto altro profilo lamenta che P. sia stato condannato per fatti diversi da quelli contestati, in quanto nell'imputazione si parla di impedimento, frapposto a insegnanti e studenti, ad entrare nell'edificio scolastico, mentre nella motivazione della sentenza si parla di impedimento a svolgere o seguire le lezioni. 2.2. Quanto al reato di interruzione di pubblico servizio capo B , lamenta che, con motivazione illogica e in violazione di precise norme di legge, ordinaria e costituzionale, sia stato escluso l'esercizio del diritto di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, che avrebbero reso operante la scriminante dell'art. 51 cod. pen. In particolare, si duole del fatto che il G.U.P. abbia fatto riferimento, per dedurre l'illiceità della manifestazione, ai diritti dei non partecipanti, senza operare il dovuto bilanciamento con i diritti esercitati da P. e senza tener conto delle specifiche modalità di svolgimento della protesta, limitata nel tempo e improntata al dialogo con tutti gli operatori scolastici. Inoltre, lamenta che i giudici abbiano individuato nella cd 'autogestione istituzionale un'alternativa all'occupazione e allo sciopero e che abbiano fatto leva sull'assenza di un congruo preavviso per dedurre l'illegittimità dell'iniziativa. 2.3. In ordine ad entrambi i reati per cui è stato applicato il perdono giudiziale lamenta, infine, che, in maniera contraddittoria, i giudici abbiano escluso la scriminante putativa di cui all'art. 51 cod. pen., avendo dato atto che P. ha dichiarato, nel corso della protesta, di agire in base all'art. 18 della Costituzione e che precedenti proteste, svolte con le stesse modalità, non avevano comportato conseguenze negative . Considerato in diritto Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento 1. II primo motivo è inammissibile perché interpreta liberamente le proposizioni contenute in sentenza e perché propone una diversa ricostruzione dei fatto, contrastante con quella operata dai giudici di primo e secondo grado, senza dedurre il travisamento della prova da parte del giudicante. In sentenza si dà atto - con estrema chiarezza - che al personale docente, al personale amministrativo e agli studenti che non aderivano alla manifestazione fu impedito l'accesso, perché il portone principale della scuola era stato sbarrato e l'accesso ara consentito solo attraverso una porta di sicurezza laterale, dove, per entrare, si dovevano contrattare le condizioni di ingresso, che era di fatto subordinato all'adesione alla manifestazione pag. 4 . Inutilmente, pertanto, il ricorrente si appella a diverse dichiarazioni rese - secondo il suo modo di vedere - dai testi Sordi, Favaretto, Franzoso, Varello , giacché in sentenza le dichiarazioni di costoro sono riprodotte con contenuto esattamente contrario inutile rimarcare che la lettura e l'interpretazione delle dichiarazioni rese dai soggetti del processo spetta al giudicante e che la contestazione di quell'interpretazione richiede - per essere apprezzata in sede di legittimità - la deduzione e la dimostrazione del travisamento probatorio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., nemmeno tentate dal ricorrente . Quanto alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., pure adombrata col primo motivo di ricorso, basti rimarcare che l'impedimento, frapposto dal ricorrente ai compagni di scuola e al corpo docente, ad entrare nell'edificio scolastico - come da questi compreso e come si apprezza con la semplice lettura dell'imputazione - rappresenta un dippiù rispetto all'impedimento o al disturbo del normale svolgimento delle lezioni. Da qui, l'assenza di ogni profilo di incertezza sul contenuto dell'imputazione o di violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza correlazione che sussiste ogni qualvolta l'imputato sia stato in grado - come nella specie - di difendersi dall'accusa mossa nei suoi confronti. 2. I Giudici di merito non hanno affatto negato al ricorrente la titolarità del diritto di sciopero diritto, peraltro, difficilmente riconducibile alle situazioni soggettive ravvisabili in capo allo studente , di riunione o di manifestazione dei pensiero hanno chiaramente affermato - in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte Cass., n. 12464 dei 2.7.1980 - che lo stesso esercizio di diritti fondamentali, quali quello di sciopero, riunione e di manifestazione del pensiero, cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti esattamente come avvenuto nella specie, giacché l'occupazione temporanea della scuola per circa due ore ha di fatto impedito ai non manifestanti di svolgere le consuete attività di studio per un tempo apprezzabile, con conseguente ingiustificata compressione dei loro diritti pag. 7 . Gli altri argomenti spesi dal giudicante per spiegare l'arbitrarietà dell'iniziativa possibilità di effettuare una autogestione programmata con obbligo di preavviso sono serviti alla Corte d'appello per chiarire che l'imputato aveva altri strumenti per impostare un dialogo costruttivo con i compagni di scuola e col corpo docente non si è limitata a motivare la decisione col richiamare gli strumenti alternativi che potevano essere - e non sono stati - attivati nella specie. Così ragionando la Corte d'appello non ha affatto negato rilevanza ai diritti evocati dal ricorrente, ma ne ha riconosciuto l'efficacia scriminante fino a che l'esercizio delle facoltà ad essi connesse non ridondi in una lesione di altri interessi generali costituzionalmente protetti, non potendo in alcun modo in tali casi ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 51. 3. Quanto all'ultimo motivo, non può bastare l'affermazione dell'interessato di aver agito in base all'art. 18 della Costituzione per ritenere operante la scriminante putativa, né il fatto che, in altre occasioni, all'occupazione della scuola non fossero seguiti procedimenti disciplinari a carico dei promotori. La Corte d'appello ha evidenziato che P. era soggetto intellettualmente attrezzato , perfettamente in grado di comprendere il carattere antisociale delle sue azioni, per cui era anche in grado di comprendere che la tolleranza manifestata in precedenti occasioni non rendeva lecita una condotta altrimenti incidente - in maniera negativa - sui diritti degli altri studenti e su quelli degli operatori scolastici, né poteva essere posta a base di comportamenti indefinitamente protratti nel tempo, specie a fronte della aperta opposizione - manifesta nella specie - della dirigenza dell'Istituto. Peraltro, occorre c/ lnsiderare che la scriminante putativa presuppone un vero e proprio errore sul fatto, nel senso che l'agente deve credere di trovarsi in una situazione che, se effettivamente esistente, integrerebbe gli elementi della causa di giustificazione. Pertanto, ove la scriminante invocata sia costituita dall'esercizio del diritto, l'errore non può consistere nell'attribuire al diritto di associazione, nella specie una estensione maggiore di quella riconosciutagli dall'ordinamento, perché, in tal caso, si verserebbe in errore sul diritto e non sul fatto , che è fuori dell'ambito di operatività dell'art. 59 cod. pen Ed è proprio questa la situazione evocata nella specie, in quanto nessuna norma autorizzava l'imputato ad associarsi con altri studenti nella maniera da lui pretesa e a comprimere il diritto di coloro che volevano partecipare allo svolgimento delle lezioni o a rendere la prestazione lavorativa. Consegue a tanto che il ricorso, infondato sotto ogni aspetto, va rigettato. La minore età dell'imputato all'epoca del fatto esclude che debba essere condannato alle spese del procedimento ed impone l'oscuramento dei dati che lo riguardano, a fronte della diffusione del provvedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.