Remissione del debito: semplice condotta regolare o effettiva partecipazione all’opera di rieducazione?

Il beneficio della remissione del debito, relativo alle spese di giustizia e di mantenimento in carcere, art. 6, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 può essere concesso al condannato che versi in condizioni economiche disagiate, qualora il medesimo abbia, in istituto, tenuto una condotta regolare, ai sensi dell’art. 30 – ter, comma 8, della l. n. 354/1975.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6826/2016, depositata il 22 febbraio. Il caso. Il magistrato di sorveglianza competente respingeva l’opposizione, proposta da un condannato, avverso la pronuncia di rigetto dell’istanza di remissione del debito, relativo alle spese di giustizia e di mantenimento in carcere. In particolare, il giudice rilevava l’infondatezza dell’istanza, in considerazione della carenza del presupposto della buona condotta inframurale, previsto ai sensi dell’art. 6 del d. P.R. n. 115/2002. In particolare, il magistrato di sorveglianza rilevava come la condotta tenuta dal detenuto fosse stata regolare, ma il medesimo non avesse manifestato un distacco dall’associazione delinquenziale di riferimento, né avesse intrapreso un percorso di revisione critica sul proprio passato. Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando inosservanza della legge penale e vizio di motivazione. Non è necessario, ai fini della concessione del beneficio, che sia fornita prova della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. La Suprema Corte ha preliminarmente chiarito che il beneficio della remissione del debito, relativo alle spese di giustizia e di mantenimento in carcere, art. 6, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 può essere concesso al condannato che versi in condizioni economiche disagiate, qualora il medesimo abbia, in istituto, tenuto una condotta regolare, ai sensi dell’art. 30 – ter , comma 8, della l. n. 354/1975. Gli Ermellini hanno precisato che, secondo quanto emerge dalla norma, il comportamento è regolare quando è caratterizzato da senso di responsabilità e correttezza, nell’ambito delle attività organizzate ed in quelle eventuali, lavorative o culturali. Il Collegio ha, inoltre, rilevato che, benché sia consolidato l’orientamento per cui la regolare condotta non va intesa come supino adattamento alla regole carcerarie, ma come assiduo e costante impegno del condannato all’opera di rieducazione , la giurisprudenza non ritiene necessario, ai fini della concessione del beneficio in esame, che sia fornita prova della partecipazione del condannato al progetto rieducativo rilevante, invece, per la concessione della misura alternativa della liberazione anticipata, ex art. 54 della l. n. 354/1975 . Gli Ermellini, quindi, hanno affermato che, in presenza di una condotta inframurale regolare, l’istanza per la concessione del beneficio di cui all’art. 6, comma 2, del d. P.R. n. 115/2002, non può essere rigettata. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 gennaio – 22 febbraio 2016, n. 6826 Presidente Cortese – Relatore Cavallo Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha respinto l'opposizione proposta da V.V. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di remissione dei debito ruolo 1381-09 relativo alle spese di giustizia e di mantenimento in carcere afferenti il procedimento definito con sentenza di condanna della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta deliberato, il 17 febbraio 2014, ribadendo il giudizio di infondatezza della stessa per difetto dei presupposto della buona condotta inframurale richiesto dall'art. 6 d.p.r. n. 115/2002 valutazione che pur in presenza di formale regolare condotta inframurale è stata basata sul rilievo 001ssenza di un distacco del condannato dall'associazione delinquenziale di riferimento ed un serio percorso di revisione critica delle scelte criminali del passato , non sussistendo allo stato elementi inerenti ad una definitiva rottura del vincolo associatívo . 2. Ha proposto impugnazione !'interessato, censurando il provvedimento sotto il profilo della inosservanza della legge penale e dei vizio di motivazione contraddittorietà e manifesta illogicità in quanto il Magistrato di sorveglianza, pur ritenendo integrato il requisito della regolare condotta in istituto, ha comunque rigettato l'istanza di remissione del debito sulla base di una valutazione illegittimamente incentrata sul non pertinente rilievo dell'assenza di un distacco dall'associazione delinquenziale di riferimento e di un serio percorso di revisione critica delle scelte criminali del passato , Considerato in diritto 1. Il ricorso è, nei termini di seguito precisati, fondato. 1.1 Occorre considerare, preliminarmente, che il beneficio della remissione dei debio relativo alle spese dei procedimento e di mantenimento in carcere, secondo !a previsione dell'art. 6, comma 2 dei d.AR. 30 maggio 2002 n. 115, può essere concesso al condannato in disagiate condizioni economiche che abbia tenuto in istituto una regolare condotta ai sensi dell'art. 30-ter, comma 8 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , ovvero, come precisato dalla norma richiamata, abbia palesato durante la detenzione costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali . Al riguardo, è opportuno rammentare, che se è pur vero, che nel vigore dell'art. 56 Ord. pen. norma che nella sua originaria formulazione richiedeva per la remissione de/ debito che l'istante si fosse distinto per regolare condotta questa Corte Sez. 1, n. 738 de! 13/04/1983 - dep. 27/05/1983, Campria, Rv. 159273 ha affermato il principio secondo cui /e regolare condotta non va intesa come supino adattamento alle regole carcerarie, ma come assiduo e costante impegno dei condannato all'opera di rieducazione in particolare al lavoro, allo apprendimento scolastico e professionale, ed infine, al mantenimento dei buoni rapporti di correttezza con gli altri detenuti e con il personale di custodia, elementi tutti sintomatici di un sicuro ravvedimento, e dei progressivo abbandono dei disvalori che avevano indotto a scelte criminali , la successiva giurisprudenza però in tal senso si veda Sez. 1, n. 5304 dei 16/10/1996 - dep. 23/11/1996, Alario, Rv. 206222 , anche in considerazione della nuova formulazione della norma di riferimento, che autorevole dottrina ha osservato essere connotata da un minor rígore , non ha mancato di rilevare come, ai fini della concessione dei beneficio, non sia richiesta la prova della partecipazione dei condannato all'opera di rieducazione, rilevante ai fini dei l'applicazione della misura alternativa della liberazione anticipata prevista dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario orientamento questo ribadito anche da un più recente arresto Sez. 1, n. 7772 de! 16/11/2007 - dep. 20/02/2008, Comande', Rv. 239229 , secondo cui H rigeUo dell'istanza di remissione dei debito non può essere fondato, in via esclusiva, sulla mera rilevazione dell'avvenuto rigetto di una precedente istanza di liberazione anticipata . Da ciò discende, che in presenza di una regolare condotta inframurale come rilevata nella specie dal giudice di merito, l'istanza non poteva essere rigettata in base al mero rilievo dell'assenza di distacco dall'associazione delinquenziale di riferirnento, ovvero, par di comprendere, a ragione della mancata dissociazione dei ricorrente V. V. in regime di detenzione ex art. 41-bis Od. pen. , dall'associazione mafiosa di apparenza, non richiedendo il legislatore una siffatta condizione. L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame dell'istanza di remissione del debito, il quale dovrà procedere ad un nuovo esame dell'istanza nel rispetto dei principio di diritto sopra evidenziato, procedendo, per altro, a!!'esarne della sussistenza dell'ulteriore requisito delle disagiate condizioni economiche che non risulta esaminato in sede di opposizione, per la preliminare rilevazione, non adeguatamente motivata, della insussistenza dei requisito della buona condotta inframurale . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia.