Aggressività alternata a indifferenza, incubo per la donna: compagno accusato di maltrattamenti

Inequivocabili le condotte violente dell’uomo. Evidenti le ripercussioni negative riportate dalla compagna, sia a livello fisico che psicologico. Solida la contestazione del reato di maltrattamenti. Irrilevante che vi siano stati anche periodi di apparente calma nella vita della coppia.

Periodi di burrasca e periodi di apparente calma. Davvero difficile la vita per la donna, costretta a subire gli assurdi, improvvisi sfoghi – fisici e verbali – del compagno. Nonostante l’alternarsi di violenze e di indifferenza, però, è comunque legittimo contestare il reato di maltrattamenti. Corretta, allo stesso tempo, la decisione di costringere l’uomo agli arresti domiciliari Cassazione, sentenza n. 6766/16, sezione Sesta Penale, depositata il 19 febbraio . Racconto. Nessun dubbio né per il gip né per i giudici del Tribunale sono gravi gli indizi a carico dell’uomo, sotto accusa per presunti maltrattamenti ai danni della compagna. Significative le dichiarazioni della donna – che racconta la sua vita da incubo –, corroborate, però, da un certificato medico e da una relazione psicologica. Questi documenti attestano, difatti, sia le lesioni fisiche che quelle morali riportate. Confermata, di conseguenza, l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo. Condotte. E anche in Cassazione, nonostante le obiezioni mosse dal difensore, vengono ritenute solide le accuse. Inequivocabile, in sostanza, il quadro probatorio , da cui emergono i particolari dei maltrattamenti messi in atto dall’uomo, maltrattamenti consistiti in minacce di morte, aggressioni verbali, intimidazioni, condotte violente . Tutto ciò ha trasformato in un incubo la vita della donna tra le mura domestiche. Ella, difatti, ha dovuto affrontare quotidianamente paura e insicurezza , con ripercussioni anche sul piano fisico . Su quest’ultimo fronte, in particolare, si fa riferimento non solo a un trauma contusivo mandibolare ma anche a mal di testa, insonnia, inappetenza . Appare logico, quindi, per i Giudici, alla luce delle violenze verificatesi in ambito domestico – accompagnate anche da mancanza di rispetto per la donna –, ipotizzare il reato di maltrattamenti . Secondario il fatto che vi siano stati anche periodi caratterizzati da condotte non aggressive dell’uomo. Seguendo questa linea di pensiero, è corretto considerare concreto il pericolo di reiterazione dei maltrattamenti. Significativo, in questa ottica, il richiamo alla gravità delle condotte compiute dall’uomo e alla sua indole notevolmente aggressiva , testimoniata anche da alcuni precedenti penali che ne confermano la propensione alla violenza e il disprezzo per le regole del vivere civile . Di conseguenza, è assolutamente corretta, concludono i Giudici, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, con il presidio del braccialetto elettronico nei confronti dell’uomo, obbligato tra le mura dell’ abitazione della sorella .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 dicembre 2015 – 19 febbraio 2016, n. 6766 Presidente Conti – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di Giovanni G., indagato del reato di cui all'art. 572 c.p., ha confermato il provvedimento dei 24 luglio 2015 con cui il G.i.p. del Tribunale di Ravenna aveva disposto la misura della custodia in carcere, sostituita con gli arresti domiciliari con ordinanza del 3 agosto 2015. I giudici del riesame hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi per i maltrattamenti cui sarebbe stata sottoposta la convivente, I.M., le cui dichiarazioni sono state ritenute attendibili inoltre, hanno considerato esistente il gravissimo pericolo di reiterazione dei reato, desunto dalla condotta minacciosa e intimidatoria posta in essere reiteratamente dal G. nei confronti della M 2. L'avvocato C.B., nell'interesse dell'indagato, ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto basati sulle sole dichiarazioni della persona offesa inoltre, ha contestato la motivazione dell'ordinanza con riferimento agli episodi presi in considerazione per desumere l'esistenza dei maltrattamenti. Con il secondo motivo ha censurato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti i gravi indizi a carico dell'indagato per il reato di maltrattamenti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute pienamente attendibili , in quanto le varie denunce sono state puntualmente ribadite nelle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria considerate dal Tribunale dettagliate, costanti e coerenti , peraltro riscontrate dal referto ospedaliero del 13.6.2015, in cui risulta diagnosticato alla M. un trauma contusivo mandibolare, dalla relazione psicologica dei 19.6.2015 nonché dalle dichiarazioni della dottoressa M. M. e dalla madre della persona offesa. Da questo complesso probatorio i giudici del riesame hanno desunto la sussistenza dei gravi indizi relativi ai maltrattamenti posti in essere dal G. nei confronti della convivente, maltrattamenti consistiti in continue minacce di morte, aggressioni verbali e intimidazioni continue oltre che in condotte violente, comportamenti in grado di aver determinato nella persona offesa una situazione di permanente paura e insicurezza, con ripercussioni anche sul piano fisico, così come evidenziato nella relazione della dottoressa M., che ha ricondotto i mal di testa, l'insonnia e l'inappetenza agli eventi violenti verificatisi in ambito domestico. Si tratta di una serie di elementi che, allo stato, giustificano la configurabilità dei reato di cui all'art. 572 cod. pen., da ritenersi integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con la persona offesa ma, come nel caso in esame, sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo. 3. Infondato anche il motivo con cui il ricorrente censura l'ordinanza in relazione alle ritenute esigenze cautelare, in quanto sul punto il Tribunale ha motivato in maniera coerente e logica, mettendo in rilievo il pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reato, desumibile dalla gravità delle condotte poste in essere dall'indagato, nonché dall'indole notevolmente aggressiva e dai precedenti penali che confermano la sua propensione alla violenza e il disprezzo per le regole del vivere civile . Condizioni che, per il Tribunale, hanno giustificato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. braccaletto elettronico, presso l'abitazione della sorella, in modo da salvaguardare anche la sicurezza della persona offesa. 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.