“Dammi 25mila euro o rivelo la nostra relazione omosessuale”: condannato

Inequivocabile il contenuto delle email. La richiesta di denaro è accompagnata dalla minaccia di rendere pubblica la presunta liaison omosex. Regge anche l’accusa di diffamazione, realizzata attraverso il sito web personale.

Estorsione e diffamazione. Tutto attraverso il web. Centrale la minaccia di rendere pubblica una presunta liaison omosessuale. Condanna inevitabile per il responsabile delle email finalizzate ad ottenere ben 25mila euro e della diffusione on line dell’identità – con nome, cognome e foto – del presunto partner Cassazione, sentenza n. 6017, sezione Seconda Penale, depositata il 12 febbraio 2016 . Online. Linea di pensiero comune per i giudici di merito. Evidente, a loro dire, la responsabilità per i reati di tentata estorsione e diffamazione aggravata anche tramite internet . L’uomo finito sotto accusa, difatti, ha utilizzato i mezzi informatici a propria disposizione, cioè email e sito web personale, per provare ad ottenere denaro da un uomo, minacciandolo di rendere pubblica la loro presunta relazione omosessuale e additandolo, per giunta, come ‘marchettaro’. Tutto ciò è sufficiente per arrivare ad una condanna, secondo i giudici di merito, a 16 mesi di reclusione e 400 euro di multa . Minaccia. E nonostante le obiezioni mosse dal legale, per i Giudici della Cassazione è corretta, e non discutibile, la valutazione compiuta tra Tribunale e Corte d’appello. Ciò perché, innanzitutto, è evidente che prospettare alla vittima l’intenzione di rendere pubblica una relazione omosessuale integri la minaccia di un male futuro . E in questa ottica la richiesta di denaro è un ulteriore significativo elemento che dà forza alla contestazione dell’ estorsione . Non regge, invece, la tesi della mera richiesta di compenso per prestazioni sessuali , anche perché il presunto credito sarebbe comunque inesigibile , in quanto derivante da un contratto nullo, avente causa illecita . Allo stesso tempo, è indiscutibile la diffamazione . Sul sito web della persona accusata, difatti, non solo è stata data notizia della presunta relazione omosessuale, ma sono stati anche forniti particolari scabrosi , rendendo di pubblico dominio episodi gravemente lesivi dell’immagine del presunto partner, definito, peraltro, ‘marchettaro’.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 novembre 2015 – 12 febbraio 2016, n. 6017 Presidente Esposito – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza emessa in data 19.10.2010 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato G.P., in atti generalizzato, colpevole dei reati di tentata estorsione per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere R.B., in atti generalizzato, a consegnargli la somma di 25.000 euro, con reiterate minacce, rivolte al predetto B. ed alla di lui convivente, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell'intento per la resistenza offerta dalla p.o. , diffamazione aggravata anche a mezzo internet per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso la reputazione del predetto B., con scritti ed anche a mezzo internet, appellandolo tra l'altro con un epiteto disonorevole e calunnia perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante le denunzie sporte in tre distinte occasioni, incolpava il predetto B. di avere tentato di estorcergli la somma di 25.000 euro, pur sapendolo innocente - fatti commessi in Roma fino al 15.3.2006 -, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice, anche per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui al capo C , ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa la Corte di appello ha confermato anche le statuizioni civili disposte in favore della parti civili B. e T.C., in atti generalizzata - che, contro tale provvedimento, l'imputato con l'ausilio di un difensore iscritto all'apposito albo speciale ha proposto ricorso per cassazione - che, all'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza Considerato in diritto - che l'imputato ha denunciato I falsa applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. lamentando che i tre messaggi di posta elettronica valorizzati ad integrazione della materialità del reato non contengono alcuna minaccia o violenza, ma la mera richiesta di restituzione della somma di euro 25.000, non costituente - come preteso dalla p.o. B. - compenso di prestazioni lavorative, bensì compenso di prestazioni sessuali e feticiste, e comunque unicamente minacciando di rivolgersi in caso di rifiuto all'A.G., e che, in ogni caso, difetterebbe l'elemento psicologico del reato II quanto al reato di cui al capo B , che l'imputato si sarebbe limitato a riprodurre integralmente il contenuto di un atto prodotto alla A.G., e comunque che il fatto sarebbe scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca III quanto al reato di cui al capo D , che la calunnia non sarebbe configurabile per difetto di dolo IV ancora quanto ai reati di cui ai capi A e B , che gli stessi sarebbero estinti per prescrizione a partire dal 6.6.2013 - che il ricorso è in toto inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693 Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133 , del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, poiché la Corte di appello f. 1 ss. - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie che riprendono quelle, condivise, dei primo giudice, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità , e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha valorizzato, ai fini della contestata affermazione di responsabilità - relativamente al reato di cui al capo A , le possibili conseguenze dannose evocate nelle tre e-mail de quibus, specificate dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio reso ai C.C. in data 4.3.2006, con condotta che la Corte di appello ha, con giudizio di merito incensurabile in questa sede, ritenuto dotata di chiare connotazioni estorsive f. 2 della sentenza impugnata non vi è dubbio che prospettare alla vittima l'intenzione di rendere pubblica una relazione omosessuale integri la minaccia di un male futuro la cui verificazione dipende dalla volontà dell'autore, idonea, come tale, a coartare la volontà del soggetto passivo compromettendone la libertà di autodeterminazione , e sorretta dal necessario dolo f. 2 della sentenza impugnata sussiste anche nella condotta di P. il dolo richiesto dalla norma in esame, in quanto egli era ben consapevole di coartare B. per costringerlo ad una prestazione economica ingiusta d'altro canto, il credito vantato dal P. era senz'altro inesigibile, poiché in ipotesi asseritamente derivante da un contratto nullo, in quanto avente causa illecita, e quindi suscettibile di costituire unicamente fonte di obbligazioni naturali, a tutela delle quali non è data azione esperibile in sede civile Sez. II, n. 7972 del 31.1.2013, C.E.D. Cass. n. 254995, e n. 38714 del 6.6.2014, C.E.D. Cass. n. 260521 - relativamente al reato di cui al capo B , il fatto ritenuto con giudizio di merito incensurabile in questa sede che il limite della verità e della continenza il quale ultimo canone esige che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato Sez. V, n. 18170 del 9.3.2015, C.E.D. Cass. n. 263460 - al cui rispetto è condizionata la configurabilità dell'invocata causa di giustificazione - nel caso in esame era stato abbondantemente superato f. 3 della sentenza impugnata P. è andato oltre perché nella pubblicazione sul suo sito internet sono stati descritti particolari scabrosi della sua presunta relazione con B., così rendendo di dominio pubblico episodi gravemente lesivi dell'immagine della persona offesa - relativamente al reato di cui al capo D , il collegamento, evidenziato ancora una volta ineccepibilmente ed incensurabilmente in questa sede, non alla richiesta di restituzione di 25.000 euro oggetto del distinto delitto di estorsione tentata, bensì alla tre denunzie presentate dall'imputato con l'accusa che il B. gli avrebbe chiesto la somma di denaro in oggetto minacciandolo di morte e di rivelare alla sua famiglia la loro relazione sessuale. In pratica con tali denunzie l'imputato ha invertito le rispettive condotte attribuendo al B. quello che è stato dimostrato essere il suo comportamento , e la palese falsità di siffatta accusa come tale archiviata era stato lo stesso imputato a diffondere, attraverso il proprio sito, la notizia della relazione, con dovizia di particolari anche intimi, a riprova dell'assenza di remore all'eventualità che i propri familiari ne acquisissero conoscenza , della quale il P. aveva evidente consapevolezza, proprio poiché le cose tra i due interessati erano andate al contrario di come denunziato dal P. f. 3 della sentenza impugnata - che, con tali argomentazioni, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti - che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione dei reati di cui ai capi A e B secondo il ricorrente, ma in realtà la questione riguarderebbe in anche quello di cui al capo D , in astratto prescritto a partire dal 15.9.2013 eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, C.E.D. Cass. n. 217266 nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, C.E.D. Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, C.E.D. Cass. n. 239400 - che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria - che l'imputato va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili B. e C., che vanno liquidate come da dispositivo, con rimborso spese forfettario all'aliquota base, IVA e CPA come per legge P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Nonché alla rifusione in favore delle parti civili B. R e C. T. delle spese dalle stesse sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro tremilaseicento, oltre accessori come per legge.