Arresti domiciliari: l’indisponibilità del braccialetto elettronico pregiudica la concessione della misura?

L’accoglimento dell’istanza di concessione degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275 – bis, comma 1, c.p.p., in sostituzione della custodia cautelare in carcere, può essere subordinata alla materiale disponibilità del braccialetto elettronico da parte della polizia giudiziaria? Stante la sussistenza di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, è stato richiesto l’intervento delle Sezioni Unite.

In questo senso la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5799/2016, depositata l’11 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Potenza affermava la penale responsabilità di un imputato per il reato di tentato omicidio e lo condannava alla pena di anni 8 di reclusione la Corte di Appello confermava nel merito la statuizione di prime cure, ma rideterminava la pena in anni 7 e mesi 10 di reclusione. Nell’alveo del giudizio di appello, l’imputato – ristretto in regime di custodia cautelare carceraria – avanzava istanza di revoca della misura cautelare o di sostituzione della stessa con altra meno afflittiva, ma i giudici rigettavano la richiesta conseguentemente, il condannato proponeva impugnazione ex art. 310 c.p.p., ma il Tribunale di Potenza emetteva ordinanza di rigetto dell’appello cautelare, confermando la misura intramuraria. Avverso tale ordinanza reiettiva, l’imputato ricorreva per cassazione, deducendo due differenti motivi di gravame in primis , violazione e falsa applicazione della legge processuale penale – in particolare degli artt. 272, 274 e 299 c.p.p. – nonché vizio di motivazione con riferimento al tema della attualità delle esigenze cautelari in secundis , ancora violazione e falsa applicazione della legge processuale penale – in particolare degli artt. 275, 275 - bis e 299 c.p.p. – nonché vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta inidoneità dell’applicazione di una diversa misura – nello specifico quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275 – bis, comma 1, c.p.p. – a contenere il pericolo di reiterazione del reato, considerato che l’impossibilità di utilizzare mezzi di controllo elettronici per l’indisponibilità degli stessi non esclude sic et simpliciter la possibilità di applicare gli strumenti ordinari di controllo afferenti la misura cautelare meno afflittiva comunque ritenuta concedibile. La valutazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. La prima sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso in quanto il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha correttamente ed esaustivamente chiarito come la sussistenza del pericolo di reiterazione non sia stata ritenuta solo sulla valutazione della sola gravità del reato contestato – come, invece, asserito dal ricorrente – ma sulle specifiche modalità di consumazione dello stesso, nonché sulla personalità trasgressiva e ribelle ai precetti delle autorità del prevenuto, desumibile non solo dall’esistenza di un precedente penale a suo carico, ma dal comportamento dallo stesso già tenuto in occasione di una pregressa autorizzazione concessagli ad allontanarsi dal luogo del domicilio coatto, concretizzatosi in una violazione delle prescrizioni impostegli. Il contrasto giurisprudenziale i due orientamenti contrapposti. Con riferimento, invece, al secondo motivo di doglianza, afferente la richiesta di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, con previsione del controllo attraverso l’attivazione di dispositivi elettronici – poi rigettata per materiale indisponibilità di questi ultimi da parte della polizia giudiziaria – ,la Corte Regolatrice ha osservato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale relativamente alla conseguenza derivante proprio dalla indisponibilità dei predetti dispositivi, ed ha invocato l’intervento delle Sezioni Unite. Un primo orientamento ha affermato che, qualora il giudice – come nel caso de quo – non accolga una istanza di sostituzione della custodia in carcere a causa della indisponibilità di braccialetti” da parte della polizia giudiziaria, non sussisterebbe alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione, perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla persona dell’indagato. L’opposto indirizzo giurisprudenziale ha, invece, statuito che ,in tema di arresti domiciliari, poiché la prescrizione relativa alla adozione del c.d. braccialetto elettronico non attiene al giudizio di adeguatezza della misura ma alla verifica della capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà di movimento , è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico dovendo, invece, il detenuto, in caso di indisponibilità del braccialetto, essere controllato con i mezzi tradizionali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 28 gennaio – 11 febbraio 2016, n. 5799 Presidente Cortese – Relatore Cavallo Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza deliberata il 9 luglio 2015, ha rigettato l'appello proposto da L.F. , ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza in data 29 maggio 2015, con la quale era stata rigettata dalla Corte di Appello della sede, l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere ovvero di sostituzione della stessa con altra misura meno afflittiva. 1.1 Per motivare tale decisione i giudici dell'appello hanno ritenuto necessario illustrare, preliminarmente, l’ iter del procedimento cautelare instaurato nei confronti del L. , precisando al riguardo, in estrema sintesi - che l'istante, il 1° aprile 2014, era stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione, siccome ritenuto colpevole, tra l'altro, del delitto di tentato omicidio, pena ridotta in appello, con sentenza del 5 marzo 2015, ad anni 7 e mesi 10 di reclusione - che la Corte territoriale, con l'ordinanza impugnata, aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura applicatagli sin dal 16 ottobre 2012 e disposta, da ultimo, dal Tribunale del riesame, ex art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 18 marzo 2013 confermata in sede di legittimità a ragione della assenza di elementi nuovi idonei a consentire la rivalutazione del quadro cautelare e del rilievo che il solo decorso del tempo non fosse elemento utilmente valutabile , rappresentando, altresì, che in conseguenza di pregresse violazioni delle prescrizioni imposte e della indisponibilità del dispositivo del braccialetto elettronico, non potesse essere formulato un giudizio di affidabilità circa il rispetto delle prescrizione di misure meno afflittive . 1.2 Tanto premesso, i giudici di appello, illustrati i motivi di impugnazione, hanno rigettato il gravame, precisando - con riferimento al primo motivo d'impugnazione, con il quale si censurava la valutazione di inaffidabilità del L. per pregresse violazioni , che il comportamento tenuto dall'appellante il giorno 13 dicembre 2013 posto a fondamento del negativo giudizio espresso dalla Corte territoriale ovvero la circostanza che il L. , autorizzato ad allontanarsi dal luogo di domicilio coatto dalle ore 10 alle ore 13 del giorno omissis , alle ore 9,10 fu sorpreso fuori dalla propria abitazione e denunciato per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. , pur non essendosi estrinsecato in una violazione del regime degli arresti domiciliari - con conseguente rettifica della motivazione del provvedimento impugnato sul punto - denota tuttavia ribellione ai precetti dell'autorità e personalità trasgressiva - con riferimento al secondo motivo d'impugnazione, con il quale si denunciava una violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la custodia in carcere come estrema ratio , che la Corte territoriale ha correttamente valutato la possibilità di sostituire gli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, concludendo in senso negativo , attesa l'indisponibilità del congegno come da nota della Questura di Salerno - con riferimento al terzo motivo d'impugnazione, con il quale si denunciava difetto di motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari rispetto alla data di esecuzione del fatto criminoso, con riguardo alla novella in materia di misure cautelari entrata in vigore l'8 maggio 2015 , che la motivazione del giudice di prime cure deve ritenersi corretta , evidenziando, al riguardo, a che la ratio della legge 47/2015 è quella di rafforzare l'esigenza di una vantazione più stringente dell'effettiva pericolosità del prevenuto , b che il requisito dell'attualità del pericolo di recidivanza , secondo la giurisprudenza di legittimità il riferimento è a Sez. 1, n. 15667 del 16/01/2013 - dep. 04/04/2013, Capogrosso, Rv. 255350 , s'identifica nella esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati c che tale requisito appare sussistente nel caso in esame , tenuto conto delle circostanze in occasione delle quali è avvenuto il fatto delittuoso di cui è procedimento , nel senso che, seppure lo stesso non era maturato in contesti criminali di particolare allarme, ma nella ordinarietà della vita quotidiana, essendo scaturito dall'impulso di vendicare l'affronto subito da persona legata da vincoli amicali al L. da parte della persona , tuttavia particolarmente gravi furono le modalità del fatto e le sue conseguenze la persona offesa fu minacciata con una pistola detenuta illegalmente, le fu fatto ingoiare un proiettile e fu colpita selvaggiamente con un bastone e abbandonata esanime d che appare evidente che il pericolo di reiterazione criminosa deve essere considerato attuale, nel senso che ordinariamente possono esistere occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati , atteso che il reato che costituisce titolo cautelare fu commesso a seguito di un litigio tra terze persone e che il L. annovera un precedente penale per ricettazione, sia pure risalente nel 1999 che ha riportato condanna in grado di appello che il danno arrecato alla persona offesa è di particolare gravità, avendone posto in pericolo la vita che le modalità dell'azione delittuosa sono state particolarmente cruente ed aggressive f che il solo decorso del tempo dalla data di commissione dal fatto omissis ovvero dalla data di esecuzione della misura 30 maggio 2014 non costituisce elemento rilevante ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare. 2. Ricorre per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il L. , per il tramite del suo difensore, il quale ha proposto due motivi d'impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in riferimento agli artt. 272, 274 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione mancanza, illogicità e contraddittorietà , deducendo, con riferimento al tema dell'attualità delle esigenze cautelari, che la motivazione addotta dai giudici di appello per il rigetto dell'appello sul punto, è ben lungi dal giustificare la sussistenza del requisito dell'attualità concernente il pericolo di ricaduta nel reato , in quanto non rispetta il canone di valutazione imposto dall'art. 274 lett. c secondo lo schema logico elaborato dalla recentissima giurisprudenza di legittimità il riferimento è a Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015 - dep. 15/09/2015, Marino, Rv. 264688 secondo cui per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l'occasione, sicuramente o con elevato grado di probabilità continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274, lett. c , cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà” , evidenziando, altresì, che il pericolo di reiterazione del reato da parte del ricorrente è stato tratto, sostanzialmente, dalla sola gravità del reato per cui si procede, così non rispettando, assolutamente, il nuovo canone dettato dall'ultimo periodo della lett. c dell'art. 274 cod, proc. pen., nella sua nuova formulazione. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in riferimento agli artt. 275, 275 bis e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione mancanza, illogicità e contraddittorietà , con riferimento alla ritenuta inidoneità dell'applicazione di una diversa misura nello specifico quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, comma 1, cod. proc. pen. a contenere il pericolo di ricaduta del L. , evidenziando, al riguardo, che il Tribunale, pur condividendo la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto eccessiva la misura inframuraria ritenendo invece congrua quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen., ne ha però escluso l'applicazione, così di fatto condizionando, illegittimamente, la scarcerazione dell'imputato al verificarsi di un presupposto la disponibilità e l'effettiva attivazione da parte dell'autorità deputata ai controlli del dispositivo elettronico , laddove, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione in un recente arresto il riferimento è a Sez. 1, n. 39529 del 10/09/2015 - dep. 30/09/2015, Quid, Rv. 264943 la previsione dell'art. 275-bis cod. proc. pen. in base alla quale il giudice prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici - quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria - va intesa nel senso che vanno applicati gli strumenti ordinari di controllo, in caso di indisponibilità degli stessi . Considerato in diritto 1. Rileva, in primo luogo il Collegio che non sono fondate le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, con il primo motivo d'impugnazione, con riferimento alla valutazione di persistente sussistenza delle esigenze cautelari. Il tribunale ha fornito, infatti, adeguata e logica motivazione in ordine all'affermato pericolo di recidiva, valorizzando il dato fattuale, che non ha formato oggetto di specifica confutazione da parte del ricorrente, della notevole violenza della condotta oggetto di imputazione la persona offesa fu minacciata con una pistola detenuta illegalmente, le fu fatto ingoiare un proiettile e fu colpita selvaggiamente con un bastone e abbandonata esanime . 1.1 Il pericolo di reiterazione, quindi, non è stato fondato dal giudice di merito sulla valutazione della sola gravità del reato contestato tentato omicidio , bensì sulle specifiche modalità di consumazione dello stesso nonché sulla personalità trasgressiva del prevenuto, quale desumibile non solo dall'esistenza di un precedente penale a suo carico, sia pur risalente nel tempo, ma dal comportamento dallo stesso tenuto il 13 dicembre 2013, in occasione dell'autorizzazione concessagli ad allontanarsi dal luogo del domicilio coatto. Il Tribunale ha spiegato, in particolare, con plausibili argomentazioni, come tali incensurabili in sede di legittimità, che in caso di revoca della misura, sussisteva un concreto pericolo di reiterazione criminosa, da considerarsi attuale, risultando altamente probabile il determinarsi di occasioni favorevoli alla commissione di nuovi reati, tenuto conto del dato che il reato che costituisce titolo cautelare fu commesso a seguito di un litigio tra terze persone e della già valutata personalità trasgressiva del prevenuto, la cui condotta pregressa, risulta aver già denotato, secondo il giudice di merito, una apprezzabile ribellione ai precetti dell'autorità . 2. Quanto poi al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con previsione del controllo attraverso l'attivazione di dispositivi elettronici, a ragione dell'accertata indisponibilità degli stessi da parte della polizia giudiziaria, occorre osservare, preliminarmente, che la decisione dei giudici dell'appello, pur non evocandoli espressamente, risulta conforme ai principi di diritto affermati sul punto da questa Corte Suprema, secondo cui, qualora il giudice - ritenendo che l'adozione di uno strumento di controllo elettronico il così detto braccialetto elettronico sia nel caso concreto una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ed idonea per fronteggiare le esigenze cautelari - non accolga un'istanza di sostituzione della custodia in carcere, a causa della indisponibilità di braccialetti da parte della P.G., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla persona dell'indagato in tal senso, Sez. 2, sentenza n. 520 del 17/12/2014 - 09/01/2015, Borchiero, non massimata Sez. 2, n. 28115 dei 19/06/2015 - dep, 02/07/2015, Candolfi, Rv. 264230 Sez. 2, n. 46328 del 10/11/2015 - dep. 23/11/2015, Pappalardo e altro, Rv. 265238 . A tale indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, se ne contrappone altro, non meno consistente, che muovendo dalla premessa - condivisa per altro anche dall'opposto orientamento - secondo cui la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico, non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale”, ritiene che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni”. Sez. 2, n. 47413 del 29/10/2003 - dep. 10/12/2003, Bianchi, Rv. 227582 Sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012 - dep. 17/10/2012, Bottan, Rv. 253716 Sez. 2, n. 50400 del 23/09/2014 - dep. 02/12/2014, Di Francesco ed altro, Rv. 261439 Sez. 1, n. 39529 del 10/09/2015 - dep. 30/09/2015, Quici, Rv. 264943 . La natura, meramente modale, del congegno elettronico, si è affermato, fa sì che non possa essere subordinata alla concreta applicabilità del congegno la misura custodiale che il giudice ha ritenuto doversi applicare, in ragione della valutazione di merito sulla pericolosità dell'indagato. In particolare, con l'ultima delle indicate decisioni, richiamata anche in ricorso, è stato affermato il principio di diritto secondo cui In tema di arresti domiciliari, poiché la prescrizione relativa all'adozione del c.d. braccialetto elettronico non attiene al giudizio di adeguatezza della misura ma alla verifica della capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà di movimento, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico, dovendo, invece, il detenuto, in caso di indisponibilità del braccialetto, essere controllato con i mezzi tradizionali”. 3. In presenza di così rilevante contrasto, peraltro concernente il regolamento di diritti di rilievo costituzionale, s'impone l'intervento regolatore delle Sezioni Unite Penali di questa Corte. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.