“Punto” per le agenzie di scommesse clandestine, la sanatoria impedisce il sequestro preventivo dei beni

La sanatoria-bis prevista dalla legge di stabilità 2015 ne rende lecita l’attività fino all’anno in corso. I beni non sono più sequestrabili nel periodo.

Così la Cassazione, Terza sezione Penale, sentenza n. 5734/2016, depositata l’11 febbraio. Il fatto. Veniva emesso sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. nei confronti di un titolare di un centro scommesse clandestine, configurate le ipotesi di reato ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 1 bis , della l. n. 401/1989 – c.d. Interventi contro l’azzardo e le scommesse clandestine e degli artt. 718 e 719 c.p. – sul divieto del gioco d’azzardo -. La misura aveva colpito terminali elettronici, tastiere e modem per la comunicazione online a disposizione di una società priva della necessaria autorizzazione statale. In Cassazione l’indagato sosteneva il perfezionamento della procedura di sanatoria bis prevista dalla legge di stabilità del 2015 – rieditante la medesima facoltà di regolarizzazione contenuta nella legge di stabilità dell’anno precedente –, la violazione di legge in cui era incorso il giudice del riesame e la liceità dell’attività di centro scommesse ora svolta dal ricorrente, per cui decadeva l’ipotesi di aggravamento o di protrazione del reato fondativa della misura cautelare sui beni dell’indagato. La nota e contestata sanatoria-bis della c.d. azzardopoli”. La misura sanatoria riguarda quei centri di trasmissione dati che operano la raccolta di scommesse senza concessione e mediante trasmissione on line, lucrando su vincite più generose consentite dal margine di evasione fiscale e sulla seguente maggiore appetibilità dell’offerta commerciale ai giocatori. Destinatarie erano decine di agenzie e di privati, molti dei quali con sede all’estero ed operanti nel territorio nazionale. La legge n. 140/2014 prevede sanatoria fiscale mediante domanda all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e pagamento di modesta ammenda, la quale consente l’esercizio dell’attività fino al nuovo termine del 2016, permanendo l’assoggettamento degli operatori economici ai medesimi controlli soggettivi e oggettivi previsti per i già operanti concessionari dello Stato. Va pure evidenziato che il regime autorizzatorio previsto dalla legislazione nazionale non confligge, come più volte sancito dalla Corte di Giustizia Europea destinataria di ricorsi pregiudiziali da parte dei giudici nazionali, con il diritto comunitario ed il libero esercizio dell’attività economica, visti i connessi profili di sanità e di ordine pubblico che permeano la disciplina nazionale. L’Unione Europea ha però imposto al legislatore nazionale una più bassa durata delle concessioni e disposto l’illiceità comunitaria dell’esclusione dalle gare delle società per azioni, in un’ottica pro-concorrenziale. La sanatoria libera” i beni fino alla scadenza. Più giudici nazionali hanno ritenuto che la concessione della sanatoria – egual effetto non va riconosciuto al ricorso al TAR avverso il diniego amministrativo e dunque al mancato perfezionamento di domanda già inoltrata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli -, sia bastevole a giustificare la rimozione della misura del sequestro preventivo, vista la liceità dell’attività fino al termine ex lege fissato e l’impossibilità a protrarre un comportamento divenuto autorizzato. Evidente la violazione di legge. Il termine ultimo è il 2016, oltre il tempo potranno scattare i sigilli della finanza, in assenza di autorizzazione all’esercizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 gennaio – 11 febbraio 2016, n. 5734 Presidente Ramacci – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26/6-10/7/2015, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto da C.B.o avverso l'ordinanza emessa il 4/5/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale era stata respinta l'istanza di restituzione dei beni sottoposti a vincolo il 2/12/2013 al B.o - indagato per i reati di cui agli artt. 4, commi 1 e 4-bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401, 718, 719 cod. pen. - erano stati sequestrati computer, modem, monitor, tastiere e stampanti, nonché materiali da gioco, tutti relativi all'attività di scommesse on line che lo stesso esercitava sotto l'insegna SKS365 , società priva di concessione statale. 2. Propone ricorso per cassazione il B.o, a mezzo dei proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 1, comma 643, lett. g , I. 23 dicembre 2014, n. 190. Ii Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione di questa normativa - che ha introdotto una procedura di regolarizzazione per soggetti che comunque offrono scommesse con vincite in danaro in Italia, per conto proprio o di soggetti terzi, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - e, in particolare, non avrebbe valutato che la SKS365 ha completato la relativa procedura con riguardo a tutti i propri centri di raccolta, compreso quello gestito dal ricorrente, corrispondendo le somme dovute. Quel che emergerebbe anche dal sito dell'Agenzia dei Monopoli, sul quale è riportata - tra i centri di raccolta autorizzati - anche la citata SKS365 , così confermandosi il perfezionamento della regolarizzazione come indicata. Con memoria depositata il 12/1/2016, il difensore ha ribadito le proprie deduzioni, depositando ampia documentazione al riguardo in particolare, provvedimenti giurisdizionali Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato. Va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza dei pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati ebbene, nel caso che occupa, l'attività di raccolta scommesse svolta dal B.o per conto della società SKS365 deve ritenersi - ad oggi - legittimamente esercitata, sì da doversi annullare il vincolo reale in esecuzione. 4. Al riguardo, occorre premettere che la I. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 643 recante Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato la c.d. Legge di stabilità 2015 pubblicata sulla GU n. 300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99, in vigore dai 1.1.2015, ha stabilito che In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione della L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 14, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni a non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi del testo unico di cui al R. G. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di Euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e b le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli c le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione d l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c , trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti e la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui ai D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dal D. L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 24, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015 f gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato g con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari h il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui al R. D. n. 773 del 1931, art. 88 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e . Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio i con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuati ve del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale . Ciò premesso, il difensore del B.o ha evidenziato - giusta documentazione allegata - che la società SKS365 Group GMBH ha provveduto alla regolarizzazione nei termini appena citati titolo autorizzatorio n. 2015/A151496/GIOCHI/SCO dei 17/6/2015 e che il punto di raccolta scommesse di C.B.o, in Napoli al Corso Vittorio Emanuele III n. 10, risulta nell'elenco di quelli in ordine ai quali tale procedura si è positivamente conclusa. Ne deriva, ai sensi del disposto di cui sopra sub g che, dal momento in cui ha aderito alla sanatoria fiscale e almeno fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse - ed indipendentemente dalla sussistenza o meno del fumus commissi delicti relativamente alle condotte poste in essere fino a quella data e alla risoluzione della questione di pregiudizialità proposta da questa Corte in sede comunitaria - il ricorrente potrà legittimamente svolgere l'attività in essere, per cui la libera disponibilità delle apparecchiature sequestrategli dal G.i.p. non può in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati in senso conforme, Sez. 3, n. 23960 del 12/5/2015, Criscione, Rv. 263847, Sez. 3, n. 43392 del 9/4/2015, Buratti, non massimata, Sez. 3, n. 23963 del 26/5/2015, Musco, non massimata, Sez. 3, n. 23961 del 12/5/2015, Leto, non massimata . L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.