Quando l’iscrizione di ipoteca su un bene dell’azienda comporta distrazione?

La concessione di un’ipoteca senza un sinallagma rispondente al fine istituzionale dell’impresa, integra l’illecito di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché tale condotta comporta di per sé ed automaticamente una diminuzione patrimoniale.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5245/2016, depositata il 9 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Torino condannava un imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al fallimento di una s.r.l. . La Corte territoriale confermava la statuizione del giudice di prime cure, pur rideterminando la pena in considerazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando erronea applicazione della legge, per avere il giudice di merito considerato sussistente la distrazione per il solo fatto che l’impugnante aveva iscritto ipoteca su un bene della società. Niente fine istituzionale dell’impresa c’è distrazione. La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in materia di reati fallimentari, configura l’illecito di bancarotta fraudolenta per distrazione anche la concessione di un’ipoteca senza un sinallagma rispondente al fine istituzionale dell’impresa, in quanto essa realizza di per sé ed automaticamente una diminuzione patrimoniale . Il Collegio, infatti, ha precisato che ai fini dell’integrazione dell’illecito in esame, è necessario l’elemento soggettivo del dolo generico e, quindi, la divergenza oggettiva dell’atto di disposizione dallo scopo previamente indicato definisce, in modo sufficiente, il volere dell’agente, non rivestendo alcuna rilevanza le motivazioni che hanno orientato la condotta del medesimo. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 novembre 2015 – 9 febbraio 2016, n. 5245 Presidente Nappi – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. F.M. è stato condannato dal tribunale di Torino alla pena di anni 3 di reclusione in quanto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società FIVE FRUITS Sri, dichiarata fallita con sentenza dei tribunale di Torino del 5 maggio 2003. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, salvo dichiarare le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e rideterminare la pena in anni 2 di reclusione. 2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato per erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza della distrazione per il solo fatto di avere iscritto ipoteca su un bene della società secondo il ricorrente la mera costituzione di un'ipoteca a garanzia di un credito non costituisce un atto di disposizione del bene e non costituisce pertanto un'operazione di oggettivo svuotamento della ricchezza sociale . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato occorre premettere che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008 . 2. Ebbene, la sentenza di appello non fa che riprendere, condividendolo, il percorso motivazionale del giudice di primo grado la maggior analiticità della sentenza del tribunale è particolarmente utile per comprendere appieno le ragioni della decisione. Innanzitutto, è infondato il presupposto del ricorso, ossia che la costituzione di un'ipoteca non costituisca un atto di disposizione dei bene e non costituisca, pertanto, un'operazione di oggettivo svuotamento della ricchezza sociale sia sufficiente citare, in proposito, Sez. 5, n. 45332 del 09/10/2009, Rapisarda, Rv. 245157 In tema di reati fallimentari, integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione di un'ipoteca senza un sinallagma rispondente al fine istituzionale dell'impresa, in quanto essa realizza di per sé ed automaticamente una diminuzione patrimoniale inoltre, poichè ai fini della configurabilità del reato è postulato il dolo generico, la divergenza oggettiva dell'atto di disposizione dal fine suddetto dà sufficientemente conto della direzione del volere dell'agente, essendo del tutto irrilevanti i motivi che hanno determinato il suo comportamento . 3. Entrambi i giudici di merito, poi, hanno rilevato che, quand'anche l'ipoteca fosse stata iscritta per un prestito a favore della società, allora la bancarotta sarebbe ravvisabile nella sparizione delle relative somme, che non sono state rinvenute e di cui l'amministratore non è stato in grado di indicare la destinazione sociale . La sentenza di primo grado è molto approfondita ed analitica nell'evidenziare che tutte le ipotesi alternative integrano la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale pagg. 43-45 e letta in sintonia con quella di appello rende evidente e logico il discorso argomentativo complessivo sul reato addebitato all'imputato, il quale, viceversa, non ha saputo fornire adeguate giustificazioni in ordine alla pertinenzialità delle poste passive alla normale attività societaria. 4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.