Portone chiuso in faccia: gesto ineducato, che però non giustifica la pioggia di offese

Folle vicenda in un condominio. A dare il ‘la’ alla battaglia giudiziaria la scelta di chiudere velocemente il portone, nonostante l’arrivo di tre donne che abitano nel palazzo. Sproporzionata e non comprensibile la loro reazione.

Follie da condominio. Lei, abitante nel palazzo, vede arrivare un’altra condomina e chiude volutamente, e in tutta fretta, il portone. Gesto poco civile, senza dubbio, ma non tale da legittimare la reazione scomposta della persona risentitasi per l’affronto subito. Consequenziale la condanna per il delitto di ingiuria, concretizzatosi in una raffica di offese Cassazione, sentenza n. 5229/2016, Sezione Quinta Penale, depositata oggi . Ira. Nessun dubbio già per i giudici di merito. Gli improperi, ripetuti ad alta voce nel contesto condominiale di una cittadina siciliana, meritano di essere sanzionati. Logica, quindi, la condanna per ingiuria , con tanto di multa – 750 euro – e risarcimento del danno a favore della persona offesa. Nel contesto della Cassazione, però, il legale delle tre donne finite sul banco degli imputati sostiene la tesi della provocazione . A suo dire, in sostanza, a provocare l’ ira delle sue clienti è stata la condotta dell’altra condomina, che volutamente aveva chiuso il portone del palazzo vedendo arrivare le tre donne. Ma la linea difensiva della provocazione si rivela davvero fragile Per i giudici del ‘Palazzaccio’, pur dando per acclarata la ricostruzione dell’episodio, si può affermare, senza dubbio, che la semplice chiusura di un portone, prima dell’arrivo di altri condomini non può rendere giustificabile lo stato d’ira manifestato verbalmente alle tre donne. Quella condotta, cioè la volontaria e frettolosa chiusura del portone del palazzo, è stata sì ineducata , riconoscono i giudici, ma non così grave da rendere comprensibile la protratta reazione offensiva posta in essere dalle tre donne.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 settembre 2015 – 9 febbraio 2016, n. 5229 Presidente Bruno – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. A. R., C. A. e C. B. sono state condannate dal giudice di pace di Mazara del Vallo per il reato di cui all'articolo 594, commesso nei confronti di N. V., alla pena di euro 750 di multa, oltre al risarcimento del danno. 2. Il tribunale di Marsala ha confermato la sentenza di primo grado, condannando le imputate al rimborso delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile. 3. Contro la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione tutte e tre le imputate, con unico e contestuale atto, lamentando a. erronea ricostruzione del fatto ed errata valutazione delle emergenze processuali, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, laddove ha valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese dalla persona offesa, senza peraltro tener conto che la reazione delle imputate era stata provocata da un comportamento della persona offesa, per cui doveva riconoscersi la scriminante di cui all'articolo 599, comma 2, cod. pen b. Con un secondo motivo di ricorso deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante comune di cui all'articolo 62 numero 2 del codice penale. Sotto il primo profilo, ritengono che lo stato di incensuratezza, la collaborazione processuale e la prognosi positiva circa l'astensione dalla commissione di futuri reati, avrebbero dovuto far propendere il giudice di primo grado per l'applicazione delle attenuanti generiche. Quanto all'attenuante della provocazione, le ricorrenti si limitano ad affermare che il giudicante avrebbe dovuto applicarla nei loro confronti. c. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla eccessività della pena sotto tale profilo si osserva come la pena in concreto irrogata a ciascuna delle imputate sia eccessiva rispetto ai fatti contestati. d. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 dei codice penale. e. Con un quinto motivo di ricorso si ritiene che sia applicabile anche ai processi in corso l'istituto della messa alla prova, con sospensione dei procedimento, introdotto con la legge 28 aprile 2014, numero 67, entrata in vigore il 7 maggio 2014. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile il primo motivo è valutativo di merito e come tale inammissibile, anche perché non si confronta affatto con la specifica ed approfondita motivazione sul punto del tribunale, che ha spiegato che anche a prescindere dalla prova dell'effettiva sussistenza della situazione rappresentata a discolpa dalle imputate, la condotta della N., per quanto ineducata, non avrebbe affatto giustificato l'illecita e protratta reazione offensiva posta in essere il fatto ingiusto, ha osservato correttamente il giudice di appello, deve presentarsi con caratteristiche di antigiuridicità o contrarietà a regole sociali di civile convivenza di gravità sufficientemente significativa e tale da giustificare di per sé l'insorgere di uno stato d'ira, non essendo tale la semplice chiusura di un portone prima dell'arrivo di altri condomini. 2. La prima censura dei secondo motivo è di merito e come tale inammissibile in sede di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, mentre la seconda, relativa all'attenuante comune, è assolutamente generica e pertanto anch'essa inammissibile. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto non contestano l'affermazione in diritto del tribunale, secondo cui non sarebbero ammissibili le doglianze relative all'entità della pena o ai benefici di legge, in quanto ininfluenti sulle pretese civilistiche. 4. L'istanza sviluppata nel quinto motivo è generica, in quanto non indica in modo specifico se e per quale motivo sarebbe applicabile l'istituto in questione al caso in esame il motivo è, dunque, ancora una volta inammissibile. 5. Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge art. 616 c.p.p. , la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso cfr. Sez. 2, n. 35443 dei 06/07/2007 - dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957 al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.