Restituzione in termini: negata se la parte ha omesso di consultare il registro telematico

La mancata informazione, relativamente al deposito della sentenza, è da imputare alla parte privata interessata che, consultando esclusivamente il registro cartaceo e non quello telematico, non ha tenuto conto né delle innovazioni tecnologiche dell’ufficio giudiziario introdotte da svariate norme di legge , né delle indicazioni fornite dal personale di cancelleria.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5043/2016, depositata l’8 febbraio. Il caso. Un condannato chiedeva di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., per poter proporre impugnazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Salerno, a conferma della statuizione del giudice di pace, lo aveva riconosciuto responsabile dell’illecito di lesioni volontarie. Il ricorrente rilevava di essere venuto a conoscenza del deposito della sentenza con circa due anni di ritardo, pur avendo egli provveduto a controllare mensilmente il Registro cartaceo mod.30”, essendo avvenuto il deposito del provvedimento in via telematica. L’informatizzazione dei registri. La Suprema Corte ha precisato che, ai sensi della l. n. 399/1991, le modalità di tenuta dei registri, previsti da codici e normativa complementare, relative all’attività degli uffici giudiziari, vengono definite con decreto del Dicastero della giustizia. Il d. m. 264/2000, recante disposizioni relative alla tenuta dei registri, ne ha prescritta l’informatizzazione ed il d. m. 24 maggio 2001 ha approvato le regole procedurali concernenti la tenuta dei registri informatizzati. Gli Ermellini hanno chiarito che il d. m. 27 aprile 2009 che, in sostituzione del provvedimento del 2001, ha definito le regole procedurali per la gestione del sistema informatico del Ministero e per la tenuta, con modalità informatiche, dei registri delle cancellerie, ha segnato l’avvio del Sistema Informativo della Cognizione Penale SICP . Non è più consentita, ha sottolineato il Collegio, la tenuta dei registri, e delle relative rubriche compreso il Registro cartaceo mod.30” , in forma cartacea, poiché interamente gestiti dal sistema con modalità telematiche. La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, il Tribunale di Salerno aveva avvisato che il Registro cartaceo mod.30” è adibito ad uso interno e che il deposito delle sentenze viene annotato in un registro apposito ed informatizzato le informazioni concernenti il deposito delle decisioni, pertanto, devono essere richieste al personale di cancelleria che, ove richiesto, provvede a comunicarle all’utenza. Pertanto, hanno chiosato i Giudici di Piazza Cavour, la mancata informazione, relativamente al deposito della sentenza, è da imputare alla parte privata interessata, che non ha tenuto conto né delle innovazioni tecnologiche dell’ufficio giudiziario, né delle indicazioni fornite dal personale di cancelleria. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 novembre 2015 – 8 febbraio 2016, numero 5043 Presidente Palla – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. G.R. chiede di essere rimesso in termini - ex art. 175 cod. proc. penumero - per l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 23-11-2012, confermativa di quella del Giudice di Pace, che lo aveva condannato per lesioni volontarie in danno di P.A Deduce di aver avuto contezza del deposito della sentenza solo in data 21-8-2014 allorché la cancelleria gli comunicava, su sua richiesta, che la sentenza era stata depositata il 12-12-2012 e che il deposito era avvenuto in via informatica. Tanto, nonostante il Registro cartaceo mod. 30 fosse stato da lui mensilmente consultato. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. In base alla legge 2/12/1991, numero 399, le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro della Giustizia. In esecuzione di detta legge sono stati emanati in data 27 marzo 2000 il decreto ministeriale numero 264 - che ha dettato norme sulla tenuta dei registri, prescrivendone la tenuta di regola in modo informatizzato, sul numero e tipo di registri che ciascun ufficio giudiziario deve tenere, e sulla raccolta dei provvedimenti nell'archivio digitale - nonché il D.M. 24 maggio 2001, che ha approvato le regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati. Anche dopo l’emanazione dei decreti previsti dalla I. 339/91 ha però conservato rilevanza, in materia penale, il D.M. 30 settembre 1989 - che aveva previsto i nuovi registri in materia penale, tra i quali il Mod. 30 Registro di deposito delle sentenze - poiché il D.M. numero 264 del 2000 ha individuato i nuovi registri solo per la materia civile. Decisiva rilevanza in materia ha infine assunto il D.M. 27 aprile 2009 GU Serie Generale numero 107 del 11-5-2009 , che ha fissato, in sostituzione del decreto ministeriale 24 maggio 2001, le regole procedurali per la gestione del sistema informatico del Ministero della giustizia e per la tenuta informatizzata dei registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, Ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia, come previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, numero 264. Con l'emanazione di tale decreto ha preso avvio il Sistema Informativo della Cognizione Penale SICP e da allora non è più consentita la tenuta dei registri in forma cartacea e delle relative rubriche né di tutti i registri descritti negli allegati tecnici operativi, previsti dalla precedente normativa, in quanto integralmente gestiti in via informatica dal sistema. Pertanto, anche il registro cartaceo di deposito delle sentenze, mod. 30, è entrato a far parte di una piattaforma comune di informazioni ed annotazioni, la cui gli operatori legali devono attingere per acquisire le informazioni relative al deposito delle sentenze. Nella specie, la cancelleria del Tribunale di Salerno ha fatto presente che il Registro cartaceo mod. 30 - pur non essendo stato formalmente abolito - è ad uso interno e che il deposito delle sentenze è annotato solo nel Registro Generale mod. 16 informatizzato e che le informazioni relative al deposito delle sentenze vanno richieste al personale di cancelleria della sezione, che provvede ad informare l'utenza dopo aver consultato il suddetto registro informatizzato, così come segnalato da appositi cartelli presenti in questa cancelleria e sul registro cartaceo di deposito delle sentenze . Ne consegue che la mancata informazione circa il deposito della sentenza numero 2131/12 del Tribunale di Salerno è imputabile alla parte privata, che non ha tenuto conto delle innovazioni - apportate al sistema delle registrazioni - dalla normativa sopra richiamata e delle indicazioni del personale della cancelleria salernitana, che segnalavano la novità attraverso le forme di pubblicità sopra specificate. Va aggiunto che non risulta nemmeno, dalla certificazione prodotta, che la parte interessata abbia chiesto informazioni alla cancelleria del Tribunale circa il deposito della sentenza di cui si tratta e che abbia ricevuto risposta negatoria, emergendo soltanto, dall'attestazione allegata all'istanza, che presso il Tribunale di Salerno il registro mod. 30 assolve, ormai, solo ad una funzione interna e che sullo stesso non è stata fatta alcuna annotazione relativa alla sentenza che riguarda G.R. . Troppo poco, quindi, per affermare che l'interessato ha ricevuto dalla cancelleria una errata informazione circa il deposito della sentenza in questione errore che, per la giurisprudenza di questa Corte, autorizzerebbe la rimessione in termine per l'impugnazione da ultimo, Cass., numero 44509 del 7/7/2015 , permanendo l'onere per l'istante di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione. Consegue a tanto che l'istanza va rigettata e il richiedente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.