DURC irregolari e pagamento di fatture: quando per il pubblico ufficiale si configura l’abuso d’ufficio

Deve ritenersi sussistente l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 323 c.p., realizzato attraverso la liquidazione degli importi di fatture in presenza di DURC non più validi o segnalanti posizioni di irregolarità contributiva che, invece, non spettano alla società beneficiaria, quando il pubblico ufficiale abbia emesso tali attestazioni di pagamento seppure compilate da altri soggetti nell’esercizio delle sue funzioni.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4887/16, depositata il 5 febbraio. Il caso. L’imputata, in qualità di dirigente comunale, veniva condannata per il reato di cui all’art. 323 c.p. in relazione alla violazione delle norme di cui agli artt. 4 e 6 d.P.R. n. 207/2010 per avere, sostanzialmente, in presenza di DURC irregolari, consentito il pagamento delle somme fatturate da parte di una società svolgente attività per il Comune. La stessa, con ricorso, deduceva l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sia in relazione alla violazione delle norme suddette, sia in relazione alla sussistenza dell’ingiusto vantaggio patrimoniale a favore della società, nonché del dolo intenzionale, in quanto la condotta della ricorrente, al più avrebbe costituito un comportamento negligente, consistendo in una violazione del proprio dovere di controllo nei confronti dell’effettivo compilatore” degli atti emessi a sua firma. Il DURC. A stabilire esattamente forma e contenuto di tale documento provvede l’art. 6 del medesimo d.P.R. n. 207, il quale dispone che per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento . La stazione appaltante” acquisisce anche d’ufficio tale documento, tra l’altro, anche per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture comma 3 lett. d . Obblighi del responsabile del procedimento. Se nulla accade in presenza di un documento regolare, tuttavia, rileva fornire indicazioni, in caso contrario. Sul punto, la stessa norma, al comma 8, stabilisce che ove il DURC risulti negativo per due volte consecutive , il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso, invece, che tale situazione riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8 . Intervento sostitutivo della stazione appaltante” in caso d’inadempienza contributiva dell’esecutore o del subappaltatore. In merito agli adempimenti della stazione appaltante a soccorrere è la norma di cui all’art. 4 che prevede che, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza . Ove quindi, ci si accorga di tali incoerenze, sono i responsabili che pagano, direttamente, quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile , trattenendo, per l’appunto, da quanto dovuto, ciò che va versato. Il reato di abuso d’ufficio in relazione agli artt. 4 e 6 d.P.R. n. 207/2010. In definitiva, dunque, ove il pubblico ufficiale, in presenza di tali documenti irregolari, abbia, seppure in esito a valutazioni professionali fatte da terzi, sottoscritto attestazioni per il pagamento di fatture emesse dalle società esecutrici o subappaltatrici, è responsabile del reato di abuso di ufficio ai sensi dell’art. 323 c.p., configurandosi, in tal caso sia l’elemento oggettivo del reato che il dolo intenzionale richiesto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 gennaio – 5 febbraio 2016, n. 4887 Presidente Rotundo – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17.4.2015 la Corte di appello di Milano - a seguito di gravame interposto, tra gli altri, dall'imputata D.G. e dalla parte civile Comune di Peschiera Borromeo avverso la sentenza emessa il 16.7.2014 dal locale Tribunale - in parziale riforma di detta decisione ha assolto la predetta dai reati sub A artt. 81 cpv., 353bis cod. pen. e D artt. 110, 323 cod. pen., in concorso con V.P. perché il fatto non sussiste e rideterminato la pena inflitta in relazione alla confermata statuizione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo C artt. 81 cpv., 323 cod. pen. in relazione alla sua qualità di dirigente comunale , oltre le statuizioni civili in favore della predetta parte civile. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la imputata che, a mezzo del difensore, deduce 2.1. Violazione degli artt. 453 e ss. cod. proc. pen. in relazione alla omessa declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato emesso nei confronti della ricorrente. La risposta della Corte di merito in ordine alla pertinente deduzione svolta in appello non coglie il suo senso, da individuarsi nella erronea indicazione - da parte del GIP - di presupposti erronei - quali quelli riferiti all'art. 453, comma 1 , cod. proc. pen. - nell'emanazione del decreto. 2.2. Violazione degli artt. 4 e 6 d.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 323 cod. pen. in ordine all'ingiusto vantaggio patrimoniale mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 cod. pen La indifferenziata considerazione dei DURC non tiene conto del fatto che alcuni atti di liquidazione quelli relativi alle fatture 34, 35, 57, 58, 59, 83 e 86 dei 2011 erano stati emessi in costanza di regolarità contributiva di Grafiche Sirio s.r.l Cosicché , a riguardo, insussistente doveva ritenersi l'elemento oggettivo del reato contestato sia in relazione alla violazione di norme sia ali' ingiusto vantaggio patrimoniale a favore della società. Inoltre, anche in relazione agli altri atti di liquidazione - emessi in presenza di DURC irregolari - nessun indebito vantaggio patrimoniale si è verificato in quanto i pagamenti alla società riprendevano solo nel momento in cui la posizione contributiva della medesima società tornava ad essere regolare, avendo essa comunque regolarmente svolto le prestazioni a favore del Comune. Si censura, ancora, l'affermazione della sentenza gravata che avalla dichiarazioni testimoniali secondo le quali i DURC relativi alla posizione contributiva della società sarebbero stati irregolari, essendo il contrario provato dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali del m.llo C.' e di P.A Quanto al dolo intenzionale, sarebbe manifestamente contraddittoria la motivazione che fa leva sui doveri di vigilanza e di controllo in capo alla ricorrente, rispetto alla accertata prassi operativa che prevedeva un precedente controllo da parte di altro soggetto - il compilatore - che conduceva ad una condotta negligente, divergente rispetto al dolo intenzionale richiesto. In ogni caso, detto soggetto - la s.ra M. - mai aveva riferito di pressioni da parte della ricorrente aventi ad oggetto le inadempienze contributive della società, emergendo - piuttosto - sue negligenze a riguardo delle verifiche. Cosicché - da un lato - il maldestro tentativo richiamato dalla Corte sarebbe imputabile ad un soggetto diverso dalla ricorrente dall'altro, le prove acquisite dich. G., dich. M. e nota riepilogativa G.d.F. deporrebbero - al contrario di quanto assunto dalla sentenza - per l'intervento della ricorrente, non appena veniva a conoscenza dell'irregolarità della posizione della società , a provvedere alla sospensione dei pagamenti delle fatture. Esulerebbe, poi, dal tema della prova dell'elemento psicologico l'argomento dei rapporti tra la ricorrente e la famiglia A., peraltro limitati all'ambito lavorativo anche la vicenda del trasferimento della ditta ANTARES s.r.l. dal V. alla A. alcuna incidenza e pertinenza risultava avere rispetto ai fatti di causa. Infine, contraddittoria risulterebbe la ragione della assoluzione dal capo A - laddove si prospetta la legittima aspirazione del Comune della conferma della A. quale grafico - rispetto alla motivazione dei dolo intenzionale dei capo C sulla base dei motivi personali che avrebbe spinto la ricorrente. 2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato contenimento della pena nel limite edittale minimo ed agli aumenti operati con riferimento alla recidiva ed alla continuazione interna. Il sensibile discostamento operato dalla Corte di merito rispetto ai minimi edittali sarebbe viziato sia dalla duplice considerazione della recidiva - per stabilire la pena base e la misura della aggravante - sia dalla duplice considerazione della quantità degli atti di liquidazione - ai fini della pena base e dell'aumento per la continuazione. Nessuna considerazione si è avuta per le provate qualità`, positive della ricorrente. Inoltre, immotivata è la applicazione della recidiva nella sua massima estensione come pure la quantificazione della continuazione per i vari episodi. 2.4. Omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, rispetto alla specifica doglianza mossa a riguardo in appello. 2.5. Omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ancorché quella inflitta - unita alla precedente condanna - rientrasse nelle condizioni del beneficio. 2.6. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, posto che in relazione al capo C - come dedotto in appello - non vi era traccia di motivazione sul punto nella prima decisione, anche sotto il profilo quantitativo. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. 2. II primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. E' stato affermato che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 , osservandosi che il provvedimento adottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice dei dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c e 180 cod. proc. pen 2.2. Pertanto, incensurabile è l'emissione del decreto di citazione per giudizio immediato emesso nei confronti della ricorrente, in costanza delle condizioni che lo permettevano. 3. II secondo motivo è infondato. 3.1. Quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo va ricordato quanto segue. 3.1.2. Secondo l'art. 6 d.P.R. n. 207/2010, per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento tale documento comma 3 è richiesto, tra l'altro, d per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e comma 4 ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c e d , qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b , che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. Al comma 8 è previsto che in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento dei documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118,comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 . L'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 prevede che nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b , direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile . 3.1.3. Pertanto, ineccepibile è la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, realizzato mediante la liquidazione degli importi delle fatture in presenza sia di DURC non più validi, sia segnalanti posizioni di irregolarità contributiva e che, pertanto, non spettavano alla società beneficiaria. Tutto ciò - come si desume dalla doppia conforme statuizione - attraverso le attestazioni di regolarità dei DURC emesse dalla stessa ricorrente. La quale - come correttamente osservato dai giudici di merito - non può esimersi dalla personale responsabilità di tali attestazioni - espressione dell'esercizio delle sue funzioni - invocando la preliminare compilazione degli atti da parte di altri soggetti. Costituisce, poi, apprezzamento alternativo del fatto la deduzione difensiva relativa alla doppia conforme considerazione in ordine alla attribuzione all'Ufficio di ragioneria e non all'imputata della determinazione di sospendere i pagamenti delle fatture. Pertanto, esula da vizi di legittimità la ritenuta sussistenza del dolo intenzionale costituito dalla coscienza e volontà di consentire, in costanza di violazione di legge, il conseguimento di importi non dovuti. Tutto ciò in un contesto di rapporti tra la ricorrente e la titolare della società beneficiata - che se non essenziale rispetto alla struttura dell'illecito - sicuramente dimostra un contesto consono ad esso. 4. II terzo motivo è inammissibile, risolvendosi in una censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati dal giudice di merito nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici, laddove si è considerata la gravità del fatto attraverso al reiterazione delle condotte ed applicata la ritenuta recidiva e la continuazione. 5. II quarto motivo è infondato - tenuto conto della deduzione difensiva in appello che faceva leva sulla sola condotta processuale - rispetto alla implicita valutazione fatta attraverso la considerazione della gravità del fatto ed in assenza di elementi positivi. 6. II quinto motivo è infondato. 6.1. II giudice di appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena quando l'interessato non ne formuli alcuna richiesta di applicazione né nell'atto di impugnazione, né in sede di discussione, sicché il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione Sez. 4, n. 43113 del 18/09/2012, Siekierska, Rv. 253641 . 6.2. Pertanto, in assenza di qualsiasi sollecitazione di parte, non sussiste la dedotta illegittimità della sentenza in punto di omessa valutazione della concedibilità del beneficio sulla sola base della somma delle pene inflitte. 7. II sesto motivo è infondato, rispetto alla conferma del danno morale conseguente alla condotta sub C già riconosciuto dalla prima decisione e determinato in via equitativa solo genericamente contestata in punto di motivazione in sede di appello. 8. II ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.