La vittima di violenza sessuale non è sempre credibile

Il giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa deve seguire criteri maggiormente rigorosi e puntuali rispetto a quelli usati per verificare le affermazioni di un testimone che sia terzo rispetto ai fatti.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4358/2016, depositata il 3 febbraio. Il fatto. Il ricorrente adisce la Corte di Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che lo condannava per il reato di violenza sessuale perpetrato ai danni della figlia della propria convivente. Il ricorso si fonda sull’illegittimità della sentenza per non aver tenuto conto della prova decisiva, consistente nelle dichiarazioni della sorella della vittima, che porterebbe a ritenere dubbie le affermazioni rese dall’offesa. Valore incriminante delle dichiarazioni della parte lesa. La Corte di legittimità ritiene fondato il ricorso. Allo stesso tempo ricorda che per le imputazioni riguardanti reati a sfondo sessuale è congruo che l’accusa si fondi, quanto alle prove dichiarative, in via principale su quanto riferito dalla parte offesa, dato che tali comportamenti si realizzano abitualmente solo in presenza del soggetto agente e della vittima. Quindi, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato sono sufficienti le dichiarazioni rese dalla parte offesa. Credibilità delle dichiarazioni. La stessa Cassazione considera che questo assunto necessita di essere bilanciato con il giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che deve seguire criteri maggiormente rigorosi e puntuali rispetto a quelli usati per un testimone che sia terzo rispetto ai fatti. Infatti, non è possibile dare piena credibilità ad una vittima che dall’esame delle dichiarazioni risulti affetta da una patologia di mitomania o che ritenga un comportamento abituale riportare dichiarazioni mendaci. La Corte di legittimità, nel caso concreto, ritiene che la vittima non risulti essere una testimone attendibile per la ricostruzione dei fatti. Per questi motivi gli Ermellini hanno ritenuto di annullare la sentenza impugnata e rinviarla ad altra sezione della Corte d’appello cagliaritana.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno 2015 3 febbraio 2016, n. 4358 Presidente Claudia Relatore Gentili Ritenuto in fatto La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 6 luglio 2011, ha sostanzialmente confermato l'arresto con il quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di G.P.P. in ordine al resto di cui all'art. 609-bis cod. pen., ritenuta sussistere l'ipotesi attenuata di cui all'ultimo comma della detta disposizione, per avere in una occasione usato violenza sessuale nei confronti di L.T., figlia della propria convivente, condanndolo, pertanto, alla pena di giustizia. Come detto la Corte territoriale ha confermato l'ipotesi accusatoria riformando la sentenza del giudice di prime cure solo con riferimento alla applicazione delle pene accessorie, non disposte da quello. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, tramite il proprio difensore, deducendo due motivi di lagnanza. Il base al primo di essi è sostenuta la illegittimità della sentenza della Corte territoriale per non avere questa tenuto conto di una prova decisiva, cui nel testo della impugnata sentenza si fa comunque riferimento, consistente nelle dichiarazioni rese dalla sorella della parte offesa, L., la quale ha riferito che T. era persona adusa alla menzogna quale strumento volto ad ottenere ciò che voleva e che, pertanto, ad essa non doveva darsi credito. Precisava anzi la teste che in passato la sorella la aveva accusata falsamente, onde scagionare altra persona, di avere rubato un telefono cellulare. Tale emergenza istruttoria non era stata adeguatamente valutata, secondo l'avviso del ricorrente, dai giudici del merito, i quali avevano, anzi, sostenuto che agli atti non vi erano elementi per ritenere che la L. fosse una bugiarda patologica. Col secondo motivo di impugnazione è stata dedotta la illogicità manifesta della motivazione della sentenza della Corte territoriale, in quanto in essa non è chiarito il motivo per il quale, contro ogni logica ed in contrasto con gli elementari principi di esperienza, la L., poco dopo avere subito la violenza da parte del ricorrente avrebbe chiesto di potere uscire nuovamente con lui, in tal modo sottoponendosi al rischio della reiterazione della violenza da poco subita. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata. Osserva, infatti, la Corte che la decisione dei giudici del merito si fonda in modo sostanzialmente esclusivo sulle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa L.T., la quale ha dichiarato che, in data 23 settembre 2006, avendo accompagnato il convivente della madre, G.P.P., con l'automobile di questo a svolgere una piccola commissione 4J bar del paese, questi, avendo deviato rispetto al percorso da seguire ed avendo, quindi, fermato l'automobile in una località di campagna, aveva iniziato a toccarle le cosce, le parti intime ed il seno, desistendo dal suo intento solo di fronte alla richiesta in tal senso della adolescente. Tali avvenimenti erano stati riferiti, dopo talune ritrosie ed in tempi diversi, dalla ragazzina a numerose operatrici sociali della comunità Carbonia futura ove la minore, unitamente alla sorella L., era da tempo ospite essendo stata affidata ad essa a causa dei maltrattamenti subiti per opera dello stesso G Tanto considerato, rileva la Corte che, in linea di principio, non sussistono elementi ostativi acciocché una sentenza dichiarativa della penale responsabilità dell'imputato sia. anche esclusivamente, fondata sulle dichiarazioni accusatorie diffuse dalla persona offesa. Vi è anzi da dire che, in particolare laddove la imputazione abbia ad oggetto la commissione di reati connessi alla violazione della libertà sessuale della persona offesa è circostanza fisiologicamente ricorrente che l'accusa si fondi, quanto alle prove dichiarative, in via certamente principale, se non del tutto esclusiva, sui quanto riferito dalla parte offesa, posto che le condotte in questione si realizzano abitualmente alla sola presenza del soggetto agente e del soggetto passivo del reato. A tale proposito questa Corte ha più volte chiarito, con orientamento ampiamente consolidato, come siano sufficienti ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'imputato anche le sole dichiarazioni di segno accusatorio rese dalla parte offesa, senza che le stesse necessitino di particolari conferme esterne, non essendo tali dichiarazioni bisognevoli, ai fini della loro efficacia probatoria, di essere riscontrate, secondo la previsione di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., da altri elementi di prova che ne confermino la attendibilità così, inter alias Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 febbraio 2015, n. 6169 . Siffatto principio deve essere tuttavia raffinato attraverso la precisazione che il giudizio sulla credibilità, oggettiva e soggettiva, delle dichiarazioni della persona offesa va essere condotto secondo criteri di rigore più puntuali ed intensi di quelli ordinariamente seguiti allorché debba essere valutata la attendibilità di un testimone che sia terzo rispetto ai fatti di causa in questo senso, sulla scorta di Corte di cassazione, Sezione unite penali, 24 ottobre 2012, n. 41461, si veda, anche qui ex plurimis Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 gennaio 2015, n. 3368 . Nel caso di specie ritiene il Collegio che la Corte territoriale cagliaritana non abbia fatto buon governo dei riportati principi, in particolare omettendo di sottoporre al necessario rigoroso vaglio critico le dichiarazioni accusatorie rese dalla parte offesa, a fronte di una situazione probatorio che risulta essere, diversamente da quanto sostenuto dai giudici dei merito, piuttosto malcerta. Deve, infatti, rilevarsi che a contrastare il giudizio di incondizionata attendibilità della persona offesa formulato sia dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari che dalla Corte territoriale sarda, stanno non solamente le dichiarazioni rese sia dalla madre dì quella, la quale ha in più occasione ribadito di non credere alla veridicità di quanto affermato dalla figlia T. in ordine all'episodio criminoso contestato al G., sia da M. L., sorella della stessa parte offesa, la quale ha, richiamando anche ad un altro specifico episodio, sostenuto che la sorella T. è persona incline alla mistificazione, a volte da lei utilizzata al fine di perseguire suoi specifici scopi, ma anche la stessa ritrattazione che la persona offesa L.T. ha fatto delle accuse da lei stessa mosse al compagno della madre. Invero, come peraltro segnalato nella impugnata sentenza, la persona offesa in più occasioni, sia pure a distanza di un certo tempo dalla prime rivelazioni, parlando sia con gli operatori sociali della comunità cui era affidata, che con la madre che con la stessa polizia giudiziaria, ha sostenuto di essersi inventata tutto quanto e che era ora tempo di dire, infine, la verità. Né, ritiene questa Corte, che sia trascurabile, ai fini della complessiva attendibilità delle accuse propalate della L., il fatto, anch'esso pacificamente acquisito agli atti del giudizio, che lo stesso giorno in cui la ragazzina avrebbe subito la violenza sessuale da parte del prevenuto, una volta rientrata in casa non soltanto la stessa non aveva manifestato alcun segno di disagio, ma persino si era dichiarata disposta a riuscire poco dopo da sola con il G., per andare a fare un'altra commissione presso il medesimo bara ove si erano dovuti recare immediatamente prima. I predetti elementi vengono tutti liquidati dalla Corte territoriale con motivazioni a dir poco frettolose. Infatti, quanto alla scarsa sincerità della L. ed alla sua non estraneità alla strumentalizzazione delle bugie da lei dette al fine di conseguire un qualche risultato pratico a tal proposito va segnalato il fatto che la madre della persona offesa ha sostenuto come possibile movente del ritenuto mendacio della figlia il fatto che ella aspirava ad avere un certo dono per il Natale che, invece, le era precluso per gli scarsi risultati scolastici , la Corte ha risposto nel senso che non vi era motivo per affermare che la ragazzina fosse una bugiarda patologica siffatto rilievo non appare tale da escludere la possibile esistenza di dubbi sulla veridicità di quanto riferito dalla persona offesa, essendo evidente che non è necessario, affinché possa essere posta in dubbia la attendibilità soggettiva di un individuo, che questo risulti essere affetto da una vera e propria mitomania, psichiatricamente rilevante, essendo, appunto sufficiente anche una sua consapevole tendenza alla mistificazione. Parimenti per ciò che attiene alla ritrattazione delle dichiarazioni accusatorie, la Corte ritiene che le stesse siano connesse ai numerosi tentativi fatti dalla madre della L. volti a ridimensionare il contenuto delle accuse da questa fatte al ricorrente. In particolare la Corte mette in relazione l'avvenuta ritrattazione alla circostanza che il G. si fosse, per altra ragione in particolare in quanto arrestato nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia , allontanato dall'ambiente familiare della L Anche in questo caso l'argomento usato dalla Corte territoriale è logicamente non solido, potendo lo stesso essere anche ribaltato, nel senso che, essendo comunque stato allontanato dalla casa familiare il G., in ragione di un altro sopravvento motivo, non vi era più ragione di mantenere in piedi la mistificazione della violenza sessuale, divenuta non più funzionale allo scopo di eliminare il G. dall'orbita familiare, essendo stato questo comunque diversamente raggiunto. Così come appare logicamente instabile la spiegazione data nella sentenza impugnata alla circostanza che lo stesso giorno 23 settembre 2006, immediatamente dopo che si sarebbe verificato l'episodio di violenza ai suoi danni, la ragazzina non avrebbe esitato a uscire nuovamente da sola con colui il quale, secondo il suo racconto, appena qualche momento addietro le aveva usato violenza. Invero affermare che tale rinnovata fiducia nei confronti del compagno della madre sia la prova della sua ingenuità e che l'episodio in questione, anziché minarlo, rafforzerebbe il giudizio di attendibilità di quanto raccontato dalla persona offesa, appare più uno sterile esercizio di retorica argomentativa, piuttosto che una valida spiegazione di un comportamento apparentemente inspiegabile atteso che la L., piccola ma pur sempre con la consapevolezza di sé di una persona già adolescente, si sarebbe potuta sottrarre senza alcuna difficoltà dal rinnovare recandosi nuovamente fuori casa con il suo asserito violentatore l'occasione per questo di usarle ulteriori molestie. Alla luce degli elementi riportati ritiene questa Corte che la necessaria opera di scrupolosa verifica della attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa debba essere condotta dalla Corte territoriale, secondo il ricordato insegnamento di questa Corte, con maggiore approfondimento, sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, che riesaminerà il contenuto delle dichiarazioni accusatorie fatte dalla persona offesa, valutandone quindi nuovamente, alla luce dei rilievi dianzi esposti, la loro attendibilità oggettiva e soggettiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.