Dichiarazione di falsità: imprescindibile la materiale disponibilità del documento

L’art. 537 c.p.p. implica il possesso, da parte dell’autorità, del documento, in quanto prevede che all’esito del procedimento venga dichiarata la falsità dello stesso e, soprattutto, siano posti in essere gli interventi ripristinatori richiesti dalle circostanze.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4606/2016, depositata il 3 febbraio scorso. Il caso. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Avellino rigettava la richiesta, avanzata da un indagato, di restituzione del libretto di circolazione, sequestratogli dalla polizia municipale. In particolare, il libretto era stato requisito poiché sussisteva il fondato sospetto che un bollino” attestante una revisione fosse falso. L’interessato proponeva ricorso avverso il provvedimento, ai sensi dell’art. 263 c.p.p., ed il gip competente accoglieva la richiesta, rilevando come per l’accertamento della ipotizzata falsità non fosse necessario mantenere il sequestro a fini probatori. Il Procuratore Generale della Repubblica, presso il Tribunale, ricorreva per cassazione, sottolineando che il sequestro probatorio di un documento ritenuto falso è funzionale a porre in essere i provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p. . E’ necessaria la materiale disponibilità del documento. La Suprema Corte ha precisato che l’art. 537 c.p.p. implica il possesso, da parte dell’autorità, del documento, in quanto prevede che all’esito del procedimento venga dichiarata la falsità dello stesso e, soprattutto, siano posti in essere gli interventi ripristinatori richiesti dalle circostanze. A tale ultimo fine, hanno evidenziato gli Ermellini, la disponibilità materiale del documento è imprescindibile. Il Collegio ha, pertanto, espresso parere concorde rispetto al rilievo del ricorrente, confermando che il sequestro probatorio di documento sospettato di falsità e costituente corpo del reato non richiede che siano esplicitate le specifiche finalità probatorie che ne abbiano consentito l’adozione, in quanto esso è funzionale a garantire i provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p . Le attività previste dalla suddetta norma dichiarazione di falsità, cancellazione totale o parziale, ripristinazione o rinnovazione , infatti, presuppongono che il giudice disponga del documento oggetto di falsificazione. Gli Ermellini hanno, infine, evidenziato come il possesso attuale del documento possa rispondere ad esigenze probatorie, che possono essere soddisfatte mediante esperimento di indagini tecniche già durante la fase delle indagini preliminari. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 novembre 2015 – 3 febbraio 2016, n. 4606 Presidente Palla – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. II Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino, con decreto del 17/12/2014, rigettava la richiesta di restituzione dei libretto di circolazione dell'autovettura Fiat Stilo tg. XX XX HF, di proprietà di D.D.A. - sequestrato dalla Polizia Municipale di San Martino Valle Caudina il 5/11/2014 perché vi era il fondato sospetto che il bollino attestante una revisione apparentemente eseguita il 19/7/2013 fosse falso - in quanto il mantenimento del sequestro era indispensabile per accertare caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto in sequestro . 2. Contro il provvedimento suddetto proponeva opposizione D.D.A., ex art. 263 cod. proc. pen., e il Giudice delle indagini preliminari, con ordinanza del 10/2/2015, accoglieva l'opposizione sul presupposto che la falsità del documento, relativamente al bollino , fosse desumibile aliunde e che, pertanto, non fosse necessario mantenere il sequestro a fini probatori. 3. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per violazione di legge. Deduce, innanzitutto, che il sequestro probatorio di un documento sospettato di falsità è funzionale a garantire i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen. dichiarazione di falsità dei documento ed altre statuizioni di cui all'articolo suddetto per il che è indispensabile che il giudice disponga del documento oggetto di falsificazione. Inoltre, la restituzione del documento consente di detenere, e utilizzare, in violazione di legge, una carta di circolazione su cui è apposto un falso bollino di revisione. Infine, perché la disponibilità del corpo del reato avrebbe consentito al Pubblico Ministero di stabilire le effettive caratteristiche di quanto in sequestro . Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Tra le esigenze rappresentate dal Pubblico Ministero impugnante meritano senz'altro considerazione la prima e l'ultima espressa in ricorso e sopra evidenziate, rappresentate dalla necessità di disporre del documento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pena e dalla necessità di stabilire le effettive caratteristiche di quanto in sequestro . L'art. 537 cod. proc. pen. prescrive, infatti, che all'esito del procedimento sia non solo dichiarata la falsità del documento per la qualcosa non sarebbe indispensabile il possesso dello stesso , ma anche che siano adottati i provvedimenti ripristinatori richiesti dalle circostanze, per il che è invece indispensabile la disponibilità materiale del documento. Questa Corte ha di conseguenza stabilito che il sequestro probatorio di documento sospettato di falsità e costituente corpo dei reato non richiede che siano esplicitate, le specifiche finalità probatorie che ne abbiano consentito l'adozione, in quanto esso è funzionale a garantire i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen., cioè la dichiarazione di falsità del detto documento e la sua cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, ovvero, se dei caso, la ripristinazione,, 'la rinnovazione o la riforma dello stesso, con la prescrizione del modo in cui deve essere eseguita, attività il cui svolgimento implica che il giudice disponga del documento oggetto di falsificazione, dovendone disporne l'acquisizione qualora esso non sia presente in atti Cass., n. 13839 del 12/3/2014 . Se è vero, pertanto, che all'esito del procedimento il Giudice non potrà confiscare il libretto di circolazione, ma dovrà limitarsi ad ordinare la cancellazione della falsa annotazione, è anche vero che l'esecuzione dell'ordine presuppone - per la sua effettività - la disponibilità del documento. Inoltre, il possesso attuale del documento può essere effettivamente funzionale alla soddisfazione di un'esigenza probatoria - quella di dimostrare che la carta di circolazione è stata oggetto della falsificazione denunciata connaturata al tipo di sequestro in atto. Esigenza che, a seconda delle caratteristiche della contraffazione e della evoluzione del procedimento penale, può essere soddisfatta attraverso l'esperimento di indagini tecniche già nella fase delle indagini preliminari, ovvero permanere fino all'esito del procedimento. Esigenza che non è affatto azzerata dalle dichiarazioni della persona indicata nel provvedimento impugnato, posto che si tratta di dichiarazioni I modificabili `a dibattimento e che non esauriscono, comunque, le problematiche posta dalla falsificazione. Tutto non toglie, comunque, che la regolarizzazione del documento possa' avvenire già nella fase delle indagini preliminari, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i soggetti interessati, e che la prova possa essere cristallizzata in atti opponibili agli indagati attuali e a quelli potenziali, facendo venir meno la necessità del procrastinamento del vincolo. Appare quindi evidente, a questo punto, l'errore in cui è incorsa l'ordinanza impugnata, che non ha fatto buon governo dei principi sopra` 'rico'rdati disponendo la restituzione - prima della sua regolarizzazione - dei 'libretto di circolazione affetto dalla falsità denunciata e compromettendo '`altresì la possibilità di esperire sullo stesso le ulteriori indagini richieste dalle circostanze. Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame, il quale si atterrà ai principi formulati da questa Corte. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame.