Dare del “mafioso” non è critica ma diffamazione

L’esimente del diritto di critica funziona solamente se l’autore delle critiche rispetta il limite della continenza.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4286, depositata il 2 febbraio 2016. Il fatto. Il ricorrente adisce la Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, che lo condannava al risarcimento, per il reato diffamazione, di due dirigenti di un consorzio locale, poiché durante un dibattimento pubblico li aveva descritti come mafiosi”. Motivo del ricorso è la mancanza di contenuto diffamatorio delle espressioni usate dal ricorrente e la sussistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica. Diffamazione come lesione della dignità personale. La Cassazione afferma che per configurare il reato di diffamazione debba essere lesa la reputazione delle persone offese, in particolare specifica che per reputazione” si deve intendere non la considerazione che ciascuno ha di sé, ma la dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale d’appartenenza ed al contesto storico in cui si vive. Nel caso concreto, come già rilevato dalla Corte d’appello, è ravvisabile un’effettiva lesione della reputazione in questo senso. Limite della continenza. La Suprema Corte evidenzia che uno dei principali limiti del diritto di critica è quello della continenza. Questo limite permette di tollerare anche aspri giudizi sull’operato del destinatario, purché colpiscano le condotte manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce. Quindi, non è concesso ricomprendere nella sfera di applicazione di tale diritto gli attacchi a qualità o modi di essere delle persone che esulino dalla vicenda concreta, poiché assumerebbero la connotazione di una valutazione di discredito della persona oggetto della critica. Nel caso in esame, la Corte rileva che gli appellativi dati dal ricorrente ai due dirigenti del consorzio, esulavano dal contesto in cui si svolgeva il dibattimento e attaccavano, essendo di origine siciliana, una qualità personale. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 settembre 2015 – 2 febbraio 2016, n. 4286 Presidente Lombardi – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 27.11.2014 il tribunale di Vercelli, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Varallo, in data 3.4.2013, aveva condannato M.R. alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in relazione al delitto di cui all'art. 595, c.p., commesso in danno di I.C. e G.C. . 2. Avverso la decisione del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, lamentando 1 vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto, in quanto ad avviso del ricorrente dalle risultanze processuali ed, in particolare, dalle deposizioni dei testi Me. e B. non può evincersi con assoluta certezza che le frasi attribuite al M. , con cui quest'ultimo, nel corso di un dibattito pubblico, avrebbe fatto riferimento alla presenza di soggetti armati dotati di coppola e doppiette posti a sorveglianza dei lavori per la realizzazione di una diga da parte del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, siano mai state effettivamente indirizzate alle persone offese, dirigenti del Consorzio, ed abbiano un contenuto indiscutibilmente diffamatorio, dovendo le stesse essere valutate alla luce delle polemiche che storicamente hanno caratterizzato le attività svolte dal Consorzio, che in passato ha utilizzato anche imprese sospettate di collusioni mafiose, i cui esponenti sono stati inquisiti ed arrestati per tali ragioni 2 violazione di legge in quanto il M. ha esercitato il suo diritto di critica riconosciutogli dall'art. 51, c.p., attraverso un intervento volto ad evidenziare come la nuova diga non avrebbe realizzato nessun vantaggio al territorio biellese e come in passato cittadini ed associazioni ambientaliste si erano battute per evitare la realizzazione di opere superflue, quindi ad affrontare questioni di pubblico interesse vertenti in materia di politica ambientale. 3. Il ricorso va rigettato, stante l'infondatezza dei motivi che lo sorreggono. 4. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che la doglianza in ordine alla effettiva destinazione delle espressioni ritenute offensive ai dirigenti del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, si presenta come una censura di tipo fattuale, non scrutinabile in sede di legittimità, peraltro formulata genericamente. Al riguardo è sufficiente rilevare come il tribunale territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, abbia evidenziato che le espressioni offensive pronunciate dal M. nel corso di un pubblico dibattito su cui si tornerà in seguito sono state chiaramente percepite dal teste Me.El. , presente al convegno, le cui dichiarazioni, sottoposte ad esaustivo esame da parte del giudice di secondo grado, hanno avuto ad oggetto fatti concreti le frasi proferite e non le sensazioni che la stessa testimone aveva tratto ascoltando l'intervento dell'imputato, risultando confermate dall'ulteriore apporto ricostruttivo dell'intera vicenda fornito da altri testi escussi in dibattimento Bi. e Ba. . A fronte di tale esaustivo percorso argomentativo, in cui il tribunale evidenzia specificamente anche l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi, le censure difensive si concentrano soprattutto sul particolare contesto storico-politico evocato dal M. nel suo intervento, il cui scopo, ad avviso del ricorrente non adeguatamente valutato dal tribunale, era quello di operare una rappresentazione critica dell'operato dello I. e del Consorzio, partito con un excursus storico relativo alle precedenti dighe realizzate nel territorio biellese e patrocinate dal medesimo ente, volto a far emergere i danni all'ambiente che la costruzione di questa nuova diga, così come le precedenti, avrebbe causato, al fine di salvaguardare il territorio da opere che, sempre secondo l'imputato, venivano ritenute inutili e distruttive cfr. p. 4 del ricorso . Il ricorrente, dunque, non contesta con argomenti puntuali l'attribuzione delle frasi offensive al M. né eccepisce la mancanza di credibilità dei testimoni ovvero l'inattendibilità delle dichiarazioni da essi rese, ma piuttosto propone una lettura alternativa di tali dichiarazioni, inquadrandole nel contesto delle lotte a tutela dell'ambiente di cui l'imputato è da anni protagonista, giustificando l'evocata vicinanza delle persone offese ad ambienti criminali di natura mafiosa, alla luce della dedotta circostanza che una delle imprese che in passato avevano eseguito lavori in esecuzione di uno degli appalti promossi dal Consorzio, era la ditta Costanzo di Catania, i cui legali rappresentanti, evidenzia il ricorrente, nel corso degli anni Ottanta, sono stati inquisiti ed arrestati per attività illecite di stampo mafioso, come riportato dai mezzi di informazione all'epoca dei fatti. Le censure difensive, dunque, attengono soprattutto alla mancanza di contenuto diffamatorio delle espressioni pronunciate dal M. ovvero alla sussistenza dell'esimente ex art. 51, c.p., sotto il profilo dell'esercizio del diritto di critica, ma esse, anche sotto questi profili, non colgono nel segno. Ed invero nell'attribuire allo I. , direttore generale del citato consorzio, ed all'ente stesso, di cui G.C. era il legale rappresentante all'epoca dei fatti, di avere operato nella costruzione di dighe mediante il ricorso ad occulte connivenze e guardiani siciliani contraddistinti da coppola e doppiette per quanto concerne la sorveglianza dei siti in costruzione, affinché i lavori si svolgessero senza alcuna interferenza e disturbo , sottolineando le origine siciliane dello I. e la presenza in un precedente lavoro di personaggi armati non facenti parte delle Forze dell'Ordine , il M. ha chiaramente evocato, proprio in virtù degli espliciti riferimenti, nel medesimo contesto narrativo, a tratti distintivi della iconografia popolare mafiosa ed alle origini siciliane dello I. , la contiguità delle persone offese ad ambienti criminali di origine mafiosa, di cui i dirigenti del Consorzio si sarebbero consapevolmente avvalsi per garantire la sicurezza delle proprie attività, arrecando un danno evidente alla reputazione del Consorzio e dello I. , presentati come soggetti che, lungi dall'operare con correttezza nel mondo del lavoro, si sarebbero avvantaggiati, per la realizzazione dei propri scopi, di una delle più agguerrite organizzazioni criminali esistenti sul territorio. In tal modo l'imputato ha oggettivamente leso la reputazione delle persone offese, consistente, come è noto, non nella considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico cfr. Cass., sez. V, 28.2.1995, n. 3247, rv. 201054 , non essendo revocabile in dubbio l'estremo disfavore con cui la comunità giudica le organizzazioni mafiose e la vicinanza ad esse cfr. Cass., sez. I, 16.11.2005, n. 44395, rv. 232877 . Né la condotta del M. può ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 51, c.p Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, il limite della continenza nel diritto di critica ex art. 51 c.p. è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Il riconoscimento del diritto di critica, infatti, tollera giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce, ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 04/12/2013, n. 9091 . Sussiste, pertanto, il delitto di diffamazione quando tali limiti sono oltrepassati, trasformando, come accaduto nel caso in esame, il confronto pubblico su temi di interesse generale in una mera occasione per aggredire la reputazione dei propri contraddittori, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente di parte , cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui, anche in considerazione della genericità e delle infondatezza dell'accusa formulata dal M. circa l'utilizzazione di uomini armati appartenenti alla mafia a protezione dei cantieri cfr. Cass., sez. I, 16.11.2005, n. 44395, rv. 232877 , ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia cfr. Cass., sez. V, 5.7.1974, n. 8225, rv. 128431 Cass., sez. V 5.11.1997, n. 11905, rv. 209647 Cass., sez. V, 19.12.2006, N. 4991, RV. 236321 Cass., sez. V, 3.12.2009, n. 7419, rv. 246096 . 5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del M. va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti civili costituite delle spese del presente giudizio di legittimità, che, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, si fissano in complessivi Euro 2000,00, oltre accessori come per legge. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida per ciascuna di esse in Euro 2000,00 oltre accessori di legge.