Il pm non ha l’obbligo di produrre gli atti integrali

Il pubblico ministero può legittimamente selezionare gli atti da inviare al giudice per le indagini preliminari.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3358/16, depositata il 26 gennaio. Il fatto. Il gip del Tribunale di Latina applicava nei confronti di due imputati la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione anche telefonica con persone diverse dai familiari conviventi ed il sequestro preventivo di una serie di beni mobili ed immobili. Contro tale ordinanza hanno proposto ricorso in Cassazione gli imputati. I ricorrenti, con parte dei motivi che in questa sede risulta interessante trattare, si lamentano del fatto che i molteplici omissis che elidono il contenuto degli atti processuali sottesi alla misura cautelare impedirebbero di controllare le modalità investigative adottate e il ragionamento del gip. Gli omissis ed il diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha ritenuto, al contrario, che gli omissis denunziati nel ricorso non abbiano ostacolato la difesa degli imputati. Infatti, ricordano i Giudici, il pm può legittimamente selezionare gli atti da inviare al gip, a fondamento delle proprie istanze perché non ha l’obbligo di produrre gli atti integrali. È, pertanto, possibile la trasmissione di stralci di verbali o l’oscuramento di parte di essi con omissis , al fine di garantire il segreto che permane nella fase delle indagini preliminari, per evitare la compromissione degli accertamenti in corso. Ovviamente, osservano i Giudici, gli atti allegati alla richiesta del pm devono essere idonei a supportare adeguatamente il provvedimento cautelare. Questo sistema, conclude la Corte, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell’entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell’ordinanza impugnata . Nel caso di cui si tratta, osserva il Collegio giudicante, l'ordinanza cautelare dà conto degli elementi di conoscenza e dei ragionamenti che la sorreggono e che conducono a delineare il modus operandi dei ricorrenti. In definitiva, dunque, per la Corte l'ordinanza cautelare è dotata di sua autonoma motivazione che poggia su un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova e non presenta vizi di contraddittorietà o altri vizi logici . Per tali motivi, la S.C. ha dichiarato i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 dicembre 2015 – 26 gennaio 2016, numero 3358 Presidente Rotundo – Relatore Costanzo Ritenuto di fatto 1. Il Giudice per le Indagini preliminari dei Tribunale di Latina, con ordinanza emessa Il 12/10/2015 nel procedimento numero 1308/2015 R.G.N.R., ha applicato a P.C. e D.T.R. -- in relazione ai reati ex articolo 110 e 317 cod.penumero descritti nelle imputazioni provvisorie - la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione anche telefonica con persone diverse dal familiari conviventi, e - ex articolo 321 cod.proc.penumero in relazione all'articolo 12-sexies D.L. numero 306/1992 convertito con modifiche nella legge numero 356/2012 - li sequestro preventivo di una serie beni mobili e immobili. 2. Nel ricorsi - distinti ma dai contenuti Identici - presentati ex articolo 311, comma 2, cod.proc.penumero nell'interesse di D.T.R. e P.C. si chiede l'annullamento della suddetta ordinanza assumendola nulla per i motivi che seguono. 2.1.1. L'ordinanza sarebbe viziata da omessa e/o apparente motivazione ex articolo 125, comma 2, lett.e , cod.proc.penumero in relazione alle sommarle informazioni testimoniali rese dalle persone offese Del Prete Maria e Bianchi Agostino in violazione dell'articolo 63, commi 1 e 2, cod.proc.penumero perché nel momento in cui dalle dichiarazioni emergevano indizi di reità nei loro confronti - per quella che si configurerebbe come istigazione alla corruzione articolo 322 cod.penumero o, comunque, per una violazione della legge numero 74/2000, che nel ricorso si assume collegata al reati per l quali si procede - Il loro esame avrebbe dovuto essere Interrotto ex articolo 63, comma 1, cod.proc.penumero . 2.1.2. L'ordinanza avrebbe violato gli articolo 6, par.3, left. a e b e c , CEDU quale norma interposta ex articolo 117 Cost. , 111 Cost, 178, lett.c e 293, comma 3, cod.proc.penumero , perché l molteplici omissis che elidono Il contenuto degli atti processuali sottesi alla misura cautelare impedirebbero di controllare concretamente le modalità investigative adottate e Il ragionamento dei Giudice per le indagini preliminari. 2.1.3. L'ordinanza sarebbe viziata da omessa e/o apparente motivazione ex articolo 125, comma 2, Iett.e , cod.proc.penumero nella parte relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Considerato in diritto 1. L'incompatibilità con l'ufficio di testimone statuita dagli articolo 197, lett.a , 198, comma 2 e 210 cod.proc penumero e l'inutillzzabilità ex articolo 63 comma 2 cod.proc.penumero appilcabile anche alle dichiarazioni rese da Indagato o imputato di reato connesso o collegato ex articolo 371 comma 2 iett.b sono concretizzazioni dei principio dei nemo tenetur se detegere Cass.penumero , Sez.5, numero 474 dei 26101/1999, Rv.213518 Cass.penumero , Sez.U, numero 1282 del 9/1011996, dep.1997, Rv,206846 Sez.S, numero 1203 dei 18/12/1996, dep.1997, Rv.207464 . L'articolo 63 comma 2 cod.proc.penumero mira a Impedire che le dichiarazioni possano risolversi In un nocumento nel confronti dei dichiarante, sicché esse sono utilizzabili se chi le ha rese, indagato di altro reato, è solo un testimone rispetto al delitto oggetto di Indagine Cass.penumero ,Sez.4, numero 15451 dei 14/03/2012, Rv.253510 . La qualità di indagato va valutata In base alla situazione effettiva e conoscibile al momento In cui le dichiarazioni sono state rese Cass.penumero Sez.U, numero 15208 del 25/0212010, Rv.246584 Sez.6, numero 23776 del 22/04/2009, Rv.244360 , ma nel caso in esame, sarebbe comunque ipoteticamente configurabile solo la fattispecie prevista daii'articolo 63, comma 1, cod.proc.penumero la preesistenza di indizi di reità che comporta l'inutilizzabüità erga omnes ex articolo 63, comma 2, cod.proc.penumero non deriva dal solo fatto che II dichiarante sia stato coinvolto in vicende atte a generare addebiti penali a suo carico, ma occorre che queste siano tali da non condurre a ulteriori indagini, se non postulando responsabilità penali a carico del dichiarante Cass.penumero , Sez.4, numero 29918 dei 17/06/2015, Rv.264476 Sez.S, numero 43508 del 28/05/2014, Rv.261078 . Nella ordinanza impugnata pag.9 si indica che una delle persone offese Dei Prete Maria è imputata ex articolo 10-ter d.Lgs.vo numero 74/2000 in un procedimento, pendente presso il Tribunale di Latina, nel quale P.C. è stato sentito come teste li 14/4/2015. Nella fattispecle, l'unica forma di connessione ipotizzabile sarebbe la 'connessione probatoria' se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza articolo 372, comma 2, lett. b , seconda parte, cod.proc.penumero . Tuttavia né ii ricorrente ha specificamente illustrato le ragioni per le quali ricorrerebbe tale 'connessione probatoria', né esse per altro verso emergono. Nel contesto in esame, potrebbe, semmai, valere la condizione di inutllizzabilità relativa ex articolo 63, comma 1, cod.proc.penumero la qualità di teste parte offesa del reato In relazione ai quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, e rende le dichiarazioni autoindizianti pienamente utilizzabili contra allas, Cass.penumero , Sez.3, numero 15476 del 24/02/2004, Rv.228546 Sez.2, numero 283 dei 1/10/2013, Rv.258105 . Inoltre, vale evidenziare che il motivo di ricorso deve illustrare - a pena di inammissibilità per aspecificità - l'incidenza dell'eventuale eliminazione dei predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza Cass.penumero , Sez.6, numero 18764 dei 05/02/2014, Rv.259452 , perché, se gli elementi dì prova assunti come acquisiti illegittimamente non scardinano la motivazione censurata, allora la censura diventa Irrilevante Cass.penumero , Sez.3, numero 3207 dei 02/10/2014, dep.2015, Rv.262010 Sez. 1, numero 1691 del 06/03/2000, Rv.215918 . da quanto precede deriva che il primo motivo di ricorso è Infondato, anche tralasciando che risulta dei tutto opinabile che dal contenuti delle dichiarazioni rese dalle persone offese emergano indizi di reità a loro carico in ordine alla fattispecie di istigazione alla corruzione o altra analoga. 2. Il secondo e il terzo motivo dl ricorso possono essere trattati congiuntamente. Non risulta che gli omissis denunziati nel ricorso possano avere ostacolato la difesa del imputati. II Pubblico Ministero può legittimamente selezionare gli atti da inviare al Giudice per le indagini preliminari, a fondamento delle proprie istanze perché non ha l'obbilgo dl produrre gli atti integrali. È pertanto possibile la trasmissione di stralci di verbali o l'oscuramento di parte di essi con omissis, ai fine di garantire ii segreto che permane nella fase delle indagini preliminari, per evitare la compromissione degli accertamenti in corso. Gli atti allegati alla richiesta del Pubblico Ministero devono però essere idonei a supportare adeguatamente li provvedimento cautelare. Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non Impedisce Il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione delï'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata Cass.penumero , Sez.6, numero 50949 dei 19/09/2014, Rv.261371 Sez.2, numero 7610 dei 9/02/2006, Rv.233160 . Nel ricorso In esame non vengono specificamente indicati gli omissis che avrebbero nuociuto al diritto di difesa. Dal suo canto, l'ordinanza cautelare dà compiutamente conto degli elementi di conoscenza e dei ragionamenti che la sorreggono e che conducono a delineare il modus operandi degli indagati pag.4 specificandone la diversa natura le molte Intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali e gli Incontri con diversi imprenditori, I riscontri puntuali offerti dalle dichiarazioni delle persone offese e gli accertamenti volti a verificare la loro attendibilità, gli stessi accertamenti patrimoniali In quanto rilevatori dl una rilevante discrasia fra f redditi e i patrimoni degli indagati, la documentazione acquisita. La porzione di conversazioni intercettate necessaria a illustrare la vicenda è Incorporata nei tessuto narrativo nell'ordinanza impugnata, mentre il rinvio per relationem pag.3-4 dell'ordinanza alla richiesta del Pubblico Ministero e da questa alla informativa di P.G. e ai suoi numerosi allegati - dettato da ragioni di economia espositiva - concerne direttamente i contenuti veicoiati dai materiale cartaceo e non il corredo argomentativo, che è autonomamente formato dall'ordinanza In modo efficace nel fare comprendere la ricostruzione dei fatti. In definitiva, l'ordinanza cautelare In esame è dotata di sua autonoma motivazione che poggia su un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova e non presenta vizi di contraddittorietà o altri vizi logici, che - oltretutto - i ricorsi, nella loro genericità, non indicano. Ne deriva che anche sotto i sopra esaminati profili i ricorsi sono manifestamente infondati. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94-1/ter disp.att. c.p.p.