Dagli atti della fase esecutiva risulta esserci un difensore di fiducia: niente nomina del difensore d’ufficio

Nel procedimento di esecuzione la regola per la quale, in assenza del difensore nominato per questa fase, la notifica di atti vada effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio di cognizione assume carattere speciale rispetto alla disciplina contenuta nell’articolo 655, comma 5, c.p.p., che prescrive, per tutte le altre notifiche da effettuare in caso di esecuzione della pena, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pubblico ministero.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 488/2016, depositata l’8 gennaio u.s., si esprime in materia di esecuzione della pena, concentrando l’attenzione sulla disciplina applicabile al difensore del condannato. Il caso. Il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ordinava il differimento provvisorio dell’esecuzione della pena nei confronti di un soggetto in stato di grave deficienza immunitaria, trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede, che, a sua volta, fissava con decreto l’udienza in camera di consiglio e, da un lato notificava l’atto presso lo studio dell’avvocato presso cui il condannato aveva eletto domicilio, dall’altro designava, ex articolo 97 c.p.p., altro difensore, ai sensi dell’articolo 655, comma 5, c.p.p. Nelle more, il primo professionista depositava una nota con cui dichiarava, quale difensore del condannato, di non rinunciare alla sospensione feriale dei termini processuali. Con un successivo atto, il Tribunale di Sorveglianza fissava una nuova udienza, in occasione della quale rigettava l’eccezione di omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza sollevata dal medesimo avvocato, che lamentava di aver ricevuto solo la notifica per il condannato, difeso nella fase di cognizione. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l’eccezione ed anche le istanze di differimento dell’esecuzione della pena. Avverso siffatto provvedimento, ricorre per Cassazione il difensore del condannato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Più segnatamente, contesta il difensore l’erronea ed inopportuna nomina di un difensore d’ufficio, pur in presenza di un difensore di fiducia egli, infatti, dichiara di aver ricevuto l’ordine di esecuzione del condannato, di aver inoltrato istanza di differimento obbligatorio della pena, di aver ricevuto il provvedimento di rinvio dell’esecuzione, di aver depositato nota riportante la volontà di avvalersi dei termini feriali . La fondatezza del ricorso . I giudici della prima sezione accolgono le doglianze difensive, procedendo ad una puntuale disamina di ogni atto processuale della fase dell’esecuzione da cui si evince chiaramente la presenza di un difensore di fiducia. La disciplina applicabile. Rilevano gli Ermellini che l’articolo 656, comma 5, c.p.p. dispone che il decreto di sospensione della pena detentiva, ove manchi il difensore nominato per la fase dell’esecuzione, è notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio. Ciò al fine di consentire la proposizione delle domande di concessione di misure alternative alla detenzione dalla stessa previste. Siffatta disciplina è speciale rispetto a quella contenuta nell’articolo 655, comma 5, c.p.p., a tenore della quale per tutte le altre notifiche da effettuare in fase di esecuzione è prescritta la designazione di un difensore d’ufficio da parte del pubblico ministero in assenza di nomina da parte dell’interessato. Pertanto - ritiene la suprema Corte - poiché l’avvocato ricorrente, ancorché non nominato difensore di fiducia per la fase dell’esecuzione, ha proposto delle istanze successivamente alla notifica dell’ordine di carcerazione, sulle quali il Tribunale si è pure pronunciato, la conclusione è che il difensore in questione non poteva vedersi negato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di fissazione di udienza ed a partecipare alla medesima.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 settembre 2015 – 8 gennaio 2016, n. 488 Presidente Cortese - Relatore Novik Rilevato in fatto 1. Con decreto emesso il 14 maggio 2014, il Magistrato di sorveglianza di Bologna ordinava il differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nei confronti di H.L. in relazione allo stato di grave deficienza immunitaria del detenuto e trasmetteva gli atti al Tribunale in sede per le determinazioni di competenza. 2. II Tribunale di sorveglianza di Bologna, con decreto emesso il 29 maggio 2014, fissava l'udienza in camera di consiglio per il giorno 19 agosto 2014 alle ore 9.30 e notificava l'atto al condannato nel domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato L.B. di Bologna. Designava come difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen. l'avvocato S.B. del foro di Bologna. II 5 agosto 2014 l'avvocato L.B. depositava nota con cui quale difensore di H.L. comunicava all'A.G. di non rinunciare alla sospensione feriale dei termini processuali. Con nota 19 agosto 2014, notificata al domicilio eletto, il Tribunale di sorveglianza di Bologna richiedeva al condannato di far pervenire certificazione sanitaria aggiornata rilasciata da struttura pubblica e fissava nuova udienza al 6 novembre 2014. In questa udienza, il Tribunale rigettava l'eccezione di omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza sollevata dall'avvocato B., osservando che per il procedimento di sorveglianza non vi era stata nomina fiduciaria in favore del predetto avvocato che aveva assistito il condannato nella fase di cognizione. Rilevava quindi che H., ammesso al differimento provvisorio dell'esecuzione della pena, dopo la scarcerazione aveva reso impossibile l'effettuazione dell'accertamento dei permanere dei presupposti per il differimento della pena e non aveva prodotto nessuna certificazione sanitaria relativa alle condizioni di salute. In conseguenza, detto Tribunale ratificava il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza e rigettava le istanze di differimento dell'esecuzione della pena residua da espiare di anni tre, giorni sei di reclusione e mesi quattro di arresto. 3. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione H.L., a mezzo dei difensore di fiducia avvocato L.B., chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Il difensore contesta che sia stato nominato un difensore di ufficio al condannato nonostante egli ne fosse il difensore di fiducia. Fa presente di aver ricevuto nella qualità la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione di aver avanzato richiesta di differimento obbligatorio della pena, accolta dal Magistrato di sorveglianza di Bologna di aver ricevuto il provvedimento di rinvio dell'esecuzione di aver depositato l'istanza con cui rappresentava la volontà di avvalersi della sospensione dei termini feriali, accolta dal Tribunale di sorveglianza. Ritiene quindi che la nomina di più difensori di ufficio nella stessa procedura sia nulla. 4. II Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso venga respinto. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c , questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può - e talora deve - accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali tra le altre, Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092 Sez. 1, Sentenza n. 8521 del 09/01/2013, Chaid Sez. 1, n. 30558 del 15/07/2010, dep. 30/07/2010, non massimata Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv. 230568 . 2. Dagli atti del procedimento risulta che - in data 7/5/2014 l'avv. B. depositò un'istanza, sottoscritta esclusivamente da lui, per il rinvio dell'esecuzione della pena, che fu accolta dal Magistrato di sorveglianza che, con provvedimento del 14/5/2014, ordinò il differimento provvisorio della pena - nel successivo provvedimento di rinvio dell'esecuzione, emesso dal procuratore della Repubblica il 15/5/2014, fu dato atto che il condannato era assistito dal difensore avvocato B. Luciano, che lo aveva assistito nella fase del giudizio - in tale veste, l'avvocato B., avendo ricevuto, quale domiciliatario di H. Kadar, il decreto di fissazione dell'udienza al 19/8/2014 per il rinvio dell'esecuzione della pena, il 5/8/2014 depositò al Tribunale di sorveglianza la comunicazione, a sua firma, di non rinunciare alla sospensione dei termini processuali - l'udienza fu rinviata al 6/11/2014. 3. L'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dispone che il decreto di sospensione della pena detentiva, ove manchi il difensore nominato per la fase dell'esecuzione, è notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase dei giudizio. La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che nel procedimento di esecuzione, la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione art. 656, comma 5, cod. proc. pen. , è preordinata esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione dalla stessa previste, ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 cod. proc. pen., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pubblico ministero Sez. 1, n. 36797 del 28/09/2006 - dep. 08/11/2006, Mondi', Rv. 235269 Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003 - dep. 04/03/2003, Varavallo, Rv. 224828 4. La conseguenza che se ne deve trarre è che l'avvocato B., ancorchè non nominato difensore di fiducia per la fase dell'esecuzione, quale difensore che aveva proposto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena, sulla quale il Tribunale aveva provveduto nel merito attivando la procedura -Tribunale che aveva anche recepito l'istanza di rinuncia ai termini-, non poteva poi vedersi denegato il diritto di ricevere la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e di partecipare alla stessa. L'omissione di tale avviso ha inficiato il procedimento e l'ordinanza che lo ha concluso. Consegue l'annullamento con rinvio, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.