L’ordinanza di ammissione al rito è irrevocabile, a meno che l’imputato non si rende conto delle conseguenze della sua richiesta

L’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato al di fuori dai casi in cui il pubblico ministero proceda a nuove contestazioni non può essere revocata salvo che detta ordinanza non sia espressione di una libera volontà degli imputati che, in quanto stranieri, non comprendano l’italiano e abbiano firmato una procura speciale in lingua italiana agli stessi non nota.

Questo l’interessante principio di diritto affermato dal G.U.P. di Catania che, a seguito di un’attenta analisi della normativa e della giurisprudenza, con particolare riferimento alle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, colma un vuoto legislativo, aderendo all’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo. Il quadro fattuale e individuazione delle quaestio iuris. In un procedimento a carico di più imputati stranieri, a seguito della notifica del giudizio immediato gli avvocati, muniti di procura speciale in italiano, avanzavano richiesta di giudizio abbreviato ‘secco’ ai sensi dell’art. 438 c.p.p. . Il G.I.P. fissava quindi con decreto l’udienza per il rito speciale prescelto. All’udienza gli imputati, che nel frattempo avevano revocato i precedenti difensori e nominati degli altri, chiedevano la revoca della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato avanzata dai difensori revocati dall’incarico con nomina di un nuovo legale. Il G.U.P., entrando nel cuore del percorso interpretativo, traccia il duplice ordine di questioni che la richiesta di revoca pone 1 quello, in generale, dell’ammissibilità della revoca della richiesta di ammissione al rito abbreviato 2 quello della tutela di diritti dell’imputato, riconosciuti anche in sede europea dalla CEDU, che possano essere pregiudicati o lesi nell’esercizio di diritti processuali personalissimi dello stesso. L’ordinanza di ammissione dell’abbreviato non condizionato è irrevocabile. Il ordine alla prima questione il G.U.P. etneo ricorda che il diritto vivente è nel senso della irrevocabilità del provvedimento di ammissione all’imputato al rito abbreviato e che l’eventuale revoca venga considerata dalla giurisprudenza di legittimità prevalente atto abnorme che comporta l’abnormità di tutti gli atti conseguenti. Alla stessa conclusione la Suprema Corte è giunta nel caso affine che ci riguardava, ossia quello in cui, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato da parte dell’interessato, viene fissata con decreto l’udienza per il rito speciale. In particolare, si è di recente affermato che la richiesta di giudizio immediato, se è revocabile fino all’adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell’art. 438 c.p.p., laddove, invece, è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata solo fino all’adozione, ai sensi dell’art. 458, comma 2, c.p.p., del decreto di fissazione dell’udienza per l’ammissione del procedimento speciale Sez. V, n. 21568/2015 . Il diverso caso di revoca dell’ordinanza a seguito di nuove contestazioni. Le Sezioni Unite hanno avallato indirettamente tale conclusione pur trattando una diversa questione afferente il rito abbreviato condizionato. Nella sentenza n. 41461 del 2012, il Supremo Collegio ha rilevato che la revoca della richiesta del giudizio abbreviato non è configurabile trattandosi di facoltà non attribuitagli dall'ordinamento processuale se non nell'ipotesi disciplinata dall'art. 441-bis c.p.p.”. In tale previsione normativa è prevista l’ipotesi di sopravvenienza di contestazioni suppletive del pubblico ministero, potendo in questo caso l’imputato chiedere la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie. La logica della diversa soluzione si inquadra all’interno del generale principio per cui la regressione della procedura è consentita in ragione dell’esigenza difensiva insorta, non dovuta a profili di colpa dell’imputato, successivamente alla prima scelta. Se cambia quindi il quadro accusatorio l’imputato può tornare sui suoi passi, anche perché la scelta di avvalersi del giudizio abbreviato è certamente una delle più delicate tra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà difensive Corte cost., n. 237/2012 l’imputato, in cambio di una diminuzione di pena, accetta come prova quella formata senza contraddittorio, durante le indagini preliminari, davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, con conseguente attenuazione delle garanzie processuali offerte dal diritto interno, quali, in particolare, la pubblicità del dibattimento, la possibilità di chiedere la produzione di elementi di prova e di ottenere la convocazione di testimoni Corte EDU, 30.11.2000, Kwiatkowska c. Italia . E la compromissione della garanzie defensionali non si esaurisce nel primo grado di giudizio, ma si riverbera nel secondo e nel terzo giacché, in grado di appello, deve ritenersi operante una rigida preclusione all'attivazione dei poteri di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione di prove in grado di appello” così come, in sede di legittimità, non si può invocare, in sede di gravame, il motivo di ricorso previsto dall’art. 606, lett. d , c.p.p. La deroga all’irrevocabilità. Tuttavia, la Suprema Corte, sembra avere aperto degli spiragli per dare la possibilità di revocare l’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, almeno nel caso in cui la stessa abbia violato norme inderogabili. A supporto di tale conclusione si richiama la giurisprudenza sviluppata dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare della sentenza del 18.10.2006 sul caso Hermi contro Italia secondo la quale la domanda di accesso al giudizio abbreviato rappresenta, l'espressione di una scelta consapevole e ponderata caratterizzata dalla volontaria accettazione della riduzione delle garanzie conseguente all'adesione al rito speciale in cambio di una consistente riduzione della pena in caso di condanna. Ma ricordano i giudici europei – ed ecco il punto fondamentale – sempre che l’istante è stato indubitabilmente in grado di rendersi conto delle conseguenze della sua richiesta di adozione della procedura abbreviata”. Come verifica il giudice la comprensione e volontarietà della richiesta? Il nodo critico della questione che ruota attorno alla possibilità di prevedere la revoca dell’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato è pero il seguente come fa il giudice a verificare se l’imputato abbia compreso i vantaggi e gli svantaggi del giudizio abbreviato? Anche perché manca nelle norme che disciplinano il giudizio abbreviato una disposizione, come quella prevista nell’art. 446, comma 5, c.p.p. in tema di patteggiamento, nella quale se il giudice ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato. Ora, se si rimane ancorati alla giurisprudenza che sancisce l’abnormità dell’ordinanza di revoca del rito abbreviato, è stata ravvisata al fine di evitare che il P.M. subisca una non voluta deviazione dalla propria strategia processuale dopo avere acconsentito all'abbreviato , ovvero a bloccare il processo in un limbo paralizzante ed improduttivo” Sez. I, n. 32905/2008, continuando a sostenere la irrevocabilità della richiesta di rito abbreviato proprio perché, finché non intervenga il consenso del P.M. si ha una mera proposta che, come tale è revocabile, ma una volta perfezionatosi il negozio di diritto pubblico non ci si può sottrarre al vinculum iuris che si è creato , si potrebbe porre un problema di legittimità costituzionale dell’art. 438 c.p.p. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non è previsto che il giudice disponga la comparizione dell’imputato laddove ritenga opportuno verificare la volontarietà della richiesta. Interpretazione costituzionalmente orientata. Il G.U.P. di Catania, a fronte di tale evidente profilo di criticità procedurale, decide di applicare, in via analogica, ritenendola espressione di un principio di carattere generale, l’art. 446, comma 5, c.p.p. posto che il giudice, una volta compiuta la suindicata verifica, potrebbe proseguire con il rito richiesto o revocare l’ordinanza ammissiva. Infatti, una volta intervenuta l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, sebbene il dato normativo non configuri espressamente uno spazio per la trattazione delle questioni preliminari al merito, così come previsto dall’art. 491 c.p.p. per il giudizio ordinario, tuttavia la disciplina di cui all’art. 421 c.p.p. non esclude una fase preliminare. Questo vaglio critico, quindi, permetterebbe di verificare se vi sia stato da parte dell’imputato, un effettivo errore di comprensione o, invece, un mero ripensamento che, di per sé, sarebbe irrilevante ai fini del giudizio de quo. Difatti, la norma su emarginata si riferisce evidentemente ai soli vizi originari del consenso, con ciò escludendo che possa avere rilevanza un mutamento del volere successivo alla formazione dello stesso. Scelta di accedere all’abbreviato viziata. Alla luce di siffatto accertamento, il G.U.P. catenese ritiene che le garanzie degli imputati non siano state preservate in quanto gli stessi hanno palesato in udienza che non comprendono, né parlano o scrivono, la lingua italiana. Tramite l’interprete hanno dichiarato di aver effettuato un solo colloquio in carcere col difensore che gli ha fatto firmare un atto la procura speciale per accedere al rito ordinario in lingua italiana agli stessi non nota, senza avere ricevuto congrue spiegazioni sulle implicazioni della scelta del rito, da un lato premiali riduzione di pena , dall’altro comportarti la rinuncia al contraddittorio, dagli stessi invece ritenuto indispensabile per l’esame dei testi a carico. Sul punto il Giudice ricorda che l’art. 6 § 3 CEDU lett. e prevede il diritto all’assistenza gratuita di un interprete va riconosciuto non solo alle dichiarazioni di udienza ma esteso anche agli atti scritti e alla fase istruttoria. E, sul punto, che solo il difensore successivamente nominato ha chiesto all’autorità giudiziaria procedente l’autorizzazione ad avvalersi di interprete per tutti i colloqui in carcere con gli imputati. Pertanto il G.U.P. ha ritenuto che la scelta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato – che gli imputati in udienza hanno espressamente e con ausilio dell’interprete revocato – nel caso di specie può assumersi dagli stessi non consapevolmente assunta e viziata. Di conseguenza, non ammessi gli imputati al rito abbreviato, ne ha disposto la citazione, in conformità del decreto di giudizio immediato, dinanzi alla Corte di Assise di Catania per la celebrazione del processo nelle forme ordinarie. Conclusioni. La soluzione ermeneutica del G.U.P. di Catania è di notevole pregio in quanto non si ferma alla strada interpretativa di sollevare questione di legittimità costituzionale, ma trova un percorso interpretativo che consente di garantire un diritto processuale personalissimo dell’imputato scelta volontaria e consapevole del giudizio abbreviato , in ossequio al disposto della CEDU e del dictum della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Sarebbe, ad ogni modo auspicabile, l’intervento del legislatore attraverso l’emanazione di una norma analoga a quella prevista, per l’applicazione della pena su richiesta delle parti, dall’art. 446, comma 5, c.p.p

Tribunale di Catania, Ufficio G.U.P., ordinanza 11 dicembre 2015 Giudice Cascino Valutata la richiesta in data odierna, con ausilio di interprete formulata personalmente da S. 11 il S nato a il con cui gli stessi formulano espressa revoca della richiesta di ammissione a rito abbreviato avanzata dai difensori revocati dall'incarico con nomina di nuovo difensore che li assiste nel presente giudizio. Valutato che a seguito di conforme istanza di abbreviato avanzata a seguito di notifica di giudizio immediato, è stata dal GIP fissata l'odierna udienza ex art. 458 comma 2° c.p.p. Rilevato che la detta richiesta di revoca pone un duplice ordine di questioni quello della ammissibilità, in generale, della revoca della richiesta di ammissione al rito abbreviato, e quello della tutela di particolari diritti dell'imputato, che possano ritenersi lesi o pregiudicati nell'esercizio di diritti processuali personalissimi dello stesso così definiti da Cass. pen. 41880/08 . Ciò premesso, osserva E' incontestato che la giurisprudenza di legittimità sia, in via del tutto maggioritaria, concorde nel ritenere che l'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 441 bis c.p.p., sia provvedimento abnorme che comporta l'abnormità, altresì, di tutti gli atti conseguenti Sez. 3, Sentenza n. 9921 del 12/11/2009 Ud. dep. 11/03/2010 il principio è stato, nella sostanza, avallato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. dep. 24/10/2012 Rv. 253212, secondo cui l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata, salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis c.p.p Va poi in particolare valutato se l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato non condizionato sia equiparabile, ai fini della detta irrevocabilità, a quella prevista dall'art. 458 c.p.p., comma 2 con la quale, a seguito della formalizzazione della richiesta di rito abbreviato da parte dell'interessato, viene fissata con decreto l'udienza per il rito speciale. La giurisprudenza di legittimità da ultimo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21568 del 19/03/2015 Ud. dep. 22/05/20151 , ha da ultimo fornito risposta affermativa, dal momento che la richiesta di giudizio abbreviato deve ritenersi irrevocabile tutte le volte in cui ha prodotto i propri effetti giuridici determinando, nel caso normale dell'art. 438 c.p.p., di regola all'interno della udienza preliminare, la adozione della ordinanza con la quale il giudice dispone il giudizio abbreviato e, nel caso dell'art. 458 c.p.p., comma 2 - ossia a seguito di decreto di giudizio immediato - la adozione del decreto con il quale viene fissata l'udienza destinata alla celebrazione del rito abbreviato a ciò conducendo l'ulteriore argomento del richiamo, nel corpo dello stesso art. 458, comma 2, dell'art. 441 bis ossia dello speciale caso di revoca dell'ordinanza con cui è stato disposto il giudizio abbreviato per l'ipotesi della sopravvenienza delle contestazioni previste dall'art. 423 c.p.p., comma 1 . L'unico distinguo operato nella giurisprudenza di legittimità a SS.UU n. 30200 del,2001 tra provvedimento di ammissione del ritte abbreviato previsto dall'art. 438 c.p.p., comma. 4 e decreto., di fissazione della udienza per il rito abbreviato previsto dall'art. 458 c.p.p., comma 2, ha invero riguardato il diverso profilo relativo all'atto dal quale far decorrere il termine di custodia cautelare, atto che l'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis individua nella ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato . Ebbene, in tale limitata prospettiva si è affermato, da parte delle SSUU, che l'ordinanza in questione, nella procedura ex art. 458 c.p.p., comma 2, non possa essere identificata nel decreto di fissazione della udienza sollecitata con la richiesta di rito abbreviato, ma nella ordinanza dispositiva del rito che, per quanto non espressamente prevista nella norma citata, deve intendersi implicitamente necessaria, non fosse altro che in ragione del fatto che ne è prevista la revoca nella norma stessa. In altri termini, la sentenza delle Sezioni unite ha inteso prendere posizione soltanto ed a fini di computo della custodia cautelare sulla identificazione dell'atto introduttivo del rito speciale ordinanza del giudice , ma non ha anche negato che prima della emissione di quella ordinanza revocabile nei casi sopra indicati sia possibile ritenere che la richiesta di rito speciale a seguito di immediato, abbia prodotto i propri effetti giuridici cioè quelli di provocare la emissione del decreto di fissazione della udienza per la trattazione del rito abbreviato , irrevocabilmente una volta emesso il decreto di citazione. Infine è da rilevare che la legge disciplina, e solo all'art. 441 bis c.p.p., la diversa richiesta dell'imputato di prosecuzione del processo nelle forme ordinarie nei limitati casi in cui il pubblico ministero abbia inteso procedere a nuove contestazioni. Tale ultima previsione, tuttavia, pare inquadrarsi nel più generale principio per cui la regressione della procedura è consentita in ragione di una comprovata dal legislatore esigenza difensiva insorta, senza profili di colpa per l'agente, successivamente alla prima scelta. In parte motiva, enuncia espressamente Corte Cost. 23 7/12 che condizione primaria per l'esercizio del diritto di difesa è che l'imputato abbia ben chiari i termini dell'accusa mossa nei suoi confronti. La scelta di valersi del giudizio abbreviato è certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà defensionali, ulteriormente precisando che v. Corte Cost. 62/07 in motivazione l'imputato è infatti libero di valutare, secondo la propria strategia processuale, se sia conveniente chiedere il rito alternativo, consentendo al giudice di porre a base della sua decisione il materiale probatorio formato dalla parte pubblica o accedere invece al giudizio ordinario, nel corso del quale le prove unilateralmente raccolte dal pubblico ministero potranno essere confutate attraverso il contraddittorio E peraltro nella medesima ottica si pone l'art. 99 c.p.p. regolando il caso della facoltà riconosciuta all'imputato di privare di effetti l'atto compiuto dal difensore sempre a condizione che in relazione all'atto stesso non sia intervenuto un provvedimento del giudice. Tuttavia, sempre in tema di giudizio abbreviato, e questa volta in termini generali, si è pure sancito che v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12954 del 09/03/2007 Ud. dep. 29/03/2007 La revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato è legittimamente disposta soltanto nel caso in cui detta ordinanza abbia violato norme inderogabili, nel caso in specie se pronunciata sulla base di una richiesta intempestiva . La giurisprudenza comunitaria, ad ulteriore dimostrazione e conferma del primario ruolo riconosciuto alla libera volontà dell'imputato, esige poi che le scelte difensive refluenti sulla condizione processuale dell'imputato, siano comunque da questo sempre consapevlmente assunte ed a questo congruamente partecipate. Ed in specie, la domanda di accesso al giudizio abbreviato rappresenta, infatti, l'espressione di una scelta consapevole e ponderata caratterizzata dalla volontaria accettazione della riduzione delle garanzie conseguente all'adesione al rito speciale in cambio di una consistente riduzione della pena in caso di condanna sempre che l 'istante, . è stato indubitabilmente in grado di rendersi conto delle conseguenze della sua richiesta di adozione della procedura abbreviata Corte EDU 18/10/2006, Hermi comma Italia,§ 78 . Tuttavia, per essere presa in considerazione sotto il profilo della Convenzione, tale rinuncia deve essere stabilita in maniera non equivoca ed essere accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua importanza Poltrlmol comma Francia, 23 novembre 1993, § 31, serie A n. 277-A, e Hermi, già cit., § 73 Peraltro l'art. 446 comma 5° con disposizione relativa al patteggiamento, ma espressione di un principio generale, espressamente prevede che Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato . Orbene nel caso in specie, può ritenersi che tali garanzie non siano state adeguatamente preservate. Tutti gli imputati hanno palesato in udienza che non comprendono, né parlano o scrivono, la lingua italiana. Hanno, tramite interprete, dichiarato di avere effettuato in carcere solo un colloquio col difensore, che gli ha fatto firmare un atto in specie la procura speciale in lingua italiana agli stessi non nota, senza avere ricevuto congrue spiegazioni circa le implicazioni dei rito abbreviato, da un lato premiali, dall'altro comportanti rinuncia al contraddittorio, dagli stessi invece ritenuto indispensabile per l'esame dei testi a carico. Lo stesso art. 6 par. 3 CEDU lett. e , prevede il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, diritto che non riguarda solo le dichiarazioni in udienza, ma anche gli atti scritti e la fase istruttoria. Nel caso di S. la richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notifica di decreto di giudizio immediato, è stata avanzata dall'Avv. - con atto depositato in data laddove l'imputato con dichiarazione formulata all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Siracusa del giorno precedente, il j, gli aveva revocato il mandato difensivo. Per quanto poi riguarda X ed X la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato è stata presentata da difensori del pari però successivamente, revocati muniti di procura speciale scritta in lingua italiana, non conosciuta dagli imputati, e che gli stessi hanno in udienza dichiarato di non avere compreso e senza che tampoco fosse stata a loro spiegata la differenza tra un rito ed un altro. Si segnala sul punto che il difensore successivamente dagli stessi nominato, ha chiesto a questa A.Q. autorizzazione ad avvalersi di interprete per tutti i colloqui in carcere con gli imputati. Ne consegue pertanto che la scelta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, che gli imputati hanno in udienza espressamente e con ausilio di interprete revocato, ex se non revocabile, nel caso in specie può assumersi non dagli stessi consapevolmente assunta e, in sostanza in origine viziata. Per cui l'atto unilaterale a contenuto negoziale dell'imputato , può ritenersi non legittimamente formato e, sulla base della espressa volontà qui palesata e per le motivazioni sottese non contraddette da emergenze di segno contrario , suscettibile di non ammissione a seguito della fissazione di udienza, pur a seguito di formale richiesta delle parti. Per cui, legittima la revoca e non ammessi gli imputati al rito abbreviato, va ridisposta citazione degli stessi, in conformità al decreto di giudizio immediato di datar del GIP del Tribunale di Catania, dinanzi la Corte di Assise di Catania per l'udienza del C. disponendosi rinotifica dello stesso, con traduzione in lingua agli stessi nota, a cura della Cancelleria, ad imputati e difensori, gli stessi espressamente rinunziando alla salvaguardia del termine di legge. Lettura della presente ordinanza va agli imputati effettuata a cura dell'interprete, presente in udienza