Non sussiste il disturbo della quiete pubblica se è solo un condomino a lamentarsi

Per poter ritenere integrata la fattispecie criminosa di cui all’articolo 659 c.p. è indispensabile, a prescindere dal livello dei rumori e del superamento del limite di normale tollerabilità, che il frastuono segnalato abbia l’attitudine a propagarsi in modo tale da essere idoneo a disturbare una pluralità indeterminata di persone.

Con la sentenza numero 49983, depositata il 18 dicembre u.s., i Giudici di legittimità tornano a rimarcare i tratti essenziali del reato contravvenzionale contemplato dall’articolo 659 c.p., figura criminosa più volte oggetto di esame da parte di dottrina e giurisprudenza, forse in virtù della scarsa specificità descrittiva della norma sotto il profilo della condotta. La quaestio. Il caso trae origine dalla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catania nei confronti di una donna imputata dei reati di cui agli articolo 659 e 674 c.p Avverso siffatto provvedimento la prevenuta propone ricorso per Cassazione a mezzo del proprio difensore, lamentando, tra i vari motivi, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata per il reato di cui all’articolo 659 c.p. in assenza di un comprovato disturbo ad una pluralità di persone. L’accoglimento del ricorso. Le doglianze difensive colgono nel segno. Gli Ermellini della Tersa Sezione rilevano, effettivamente, l’erronea applicazione della legge penale proprio nei termini rappresentati dalla ricorrente. Il ragionamento della Suprema Corte parte dall’analisi del capo di imputazione, secondo il quale l’imputata è chiamata a rispondere del reato di cui all’articolo 659 c.p. perché mediante schiamazzi ed altri rumori disturbava il riposo e le occupazioni delle persone, segnatamente disturbando B.C., abitante in appartamento sottostante, sbattendo sedie, trascinando mobili, battendo tappeti sulla ringhiera dei balconi . Ebbene, che l’imputata fosse avvezza a provocare forti rumori mediante il trascinamento di mobili e lo sbattimento dei tappeti sulla ringhiera dei balconi è una circostanza incontrovertibile così come confermata dai testi escussi in dibattimento. Tuttavia, dalle risultanze istruttorie è emerso anche che il disturbo del riposo e delle occupazione è stato unidirezionale, nel senso che a doverlo subire è stata solo la costituita parte civile abitante nell’appartamento al piano sottostante rispetto a quello dell’imputata. La necessità di una pluralità di soggetti passivi. Ciò posto, i Giudici di Piazza Cavour non possono che ritenere erronea la decisione del Tribunale siculo, atteso che la fattispecie in parola non si configura se il disturbo del riposo o delle occupazioni si riversa soltanto su una persona, a nulla rilevando l’elevata frequenza e/o l’intollerabilità dei rumori o degli schiamazzi prodotti dall’accusato. Il soggetto passivo del reato in esame deve necessariamente essere individuato in una pluralità di soggetti. Tale conclusione è conferente col bene giuridico protetto dalla norma, che è la quiete pubblica e non la tranquillità di un singolo soggetto. Si tratta, comunque, di principi ormai granitici nella giurisprudenza della Corte di Cassazione sin dagli anni ’90, senza mai presentare mutamenti. Infine, proprio in tema di disturbo lamentato all’interno di un edificio condominiale, come nel caso che ci occupa, perché possa dirsi integrato il reato contemplato dall’articolo 659 c.p. non basta che i rumori arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, ma occorre una situazione fattuale di rumori atti a recare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio in tal senso, anche Cass. Penumero , Sez. I, numero 45616/2013 . Per tali motivi si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catania.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 aprile – 18 dicembre 2015, n. 49983 Presidente Squassoni – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 gennaio 2014 il Tribunale di Catania dichiarava S.N., colpevole dei reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. alla stessa ascritti ai capi A e B e per l'effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena, condizionalmente sospesa, di € 300,00 di ammenda oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 1.1 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso l'imputata a mezzo del proprio difensore, articolando tre distinti motivi con il primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale affermato la responsabilità della S. in ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen. in assenza delle condizioni previste dalla legge assenza dei disturbo di una pluralità di persone . Con il secondo motivo la difesa lamenta altra inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè manifesta illogicità della motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 674 cod. pen. in quanto nessuna delle cose asseritamente lanciate dalla S. sul sottostante balcone di casa della vicina era idonea a recare molestia e non vi erano nemmeno elementi atti a dimostrare la natura delle cose lanciate. Con il terzo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge processuale art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità in punto di valutazione delle prove a carico della S., connesse alle dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. 2. II primo motivo, con il quale si lamenta l'inosservanza della legge penale in punto di affermazione della responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni delle persone, va accolto. Come premessa fattuale va ricordato che alla S. viene mossa la contestazione di cui all'art. 659 cod. pen. perché mediante schiamazzi o altri rumori disturbava il riposo e le occupazioni delle persone, segnatamente disturbava BER TINI Concetta, abitante in appartamento sottostante, sbattendo sedie, trascinando mobili, battendo tappeti sulla ringhiera dei balconi . Le risultanze della istruzione dibattimentale hanno dimostrato - come emerge dalla sentenza impugnato - le circostanze contestate, nel senso che i testi escussi L.A. e F.M.R. hanno riferito di rumorosi e. continui trascinamenti violenti, nell'arco delle giornate, di mobili e sedie oltre a rumori provocati dallo sbattere continuo e violento di tappeti sulle ringhiere dei . balconi dell'appartamento della S. sovrastante quello della vicina B.C.R.V 2.1 Ciò precisato erra il Tribunale nel ritenere configurabile il reato delineato dall'art. 659 cod. pen. quando a subire il disturbo delle proprie occupazioni sia una persona soltanto, a nulla rilevando, ai fini della integrazione della fattispecie né la persistenza, né il livello dei rumori prodotti, né la provenienza di essi. 2.2 Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, per potersi ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 659 c.p., è indispensabile, indipendentemente dal livello dei rumori e dunque dal superamento del limite della normale tollerabilità, che il frastuono segnalato abbia l'attitudine a propagarsi in modo tale da essere idoneo a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tale conclusione è coerente non solo con il dato normativo la norma parla di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone , riferendosi, quindi, ad una pluralità di soggetti passivi potenzialmente destinatari dei rumori molesti ma soprattutto con la natura del bene giuridico protetto, individuabile nella quiete pubblica e non nella tranquillità del singolo soggetto che si dolga della rumorosità prodotta da altri così tra le tante Sez. 1^ 20.5.1994 n. 7753, De Nardo, Rv. 198766 idem 29.11.2011 n. 47298, lori, Rv. 251406 idem Sez. 1 ^ 14.10.2013 n. 45616, Virgillito ed altro, Rv. 257345 . 2.3 Va dunque ribadito che, laddove l'attività di disturbo, come talvolta accade, si verifichi all'interno di in un edificio condominiale così come è accaduto nel caso in esame , perché possa essere integrato il reato non basta che i rumori arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione,' ma occorre una situazione fattuale di rumori atti a recare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, poiché solo in questo caso può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica così, testualmente, Sez. 1^ 45616/13 cit. . Si impone, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine a tale reato perché il fatto non sussiste nella sua oggettività giuridica. 3. Anche il secondo motivo è fondato nel senso che non risulta adeguatamente spiegata da parte dei Tribunale né la natura delle cose gettate dalla S. sul sottostante balcone della B., né l'idoneità di tali cose a recare molestia. Ancora una volta va ricordato - sotto il profilo fattuale - che alla S. viene mossa la contestazione di cui all'art. 674 cod. pen., per avere gettato o versato cose in luogo privato, ma di comune o altrui uso, atte ad offendere o molestare persone, segnatamente atte ad offendere o molestare B.C. abitante in un appartamento sottostante ove venivano versate spazzatura o altre cose . 3.1 Lo stesso tenore. della contestazione induce a qualche perplessità in merito alla effettiva idoneità della condotta in concreto posta in essere dalla S. a molestare la vicina perplessità che l'istruzione dibattimentale, seppur meticolosa, non è riuscita a fugare. La norma penale parla di getto di cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone ovvero di emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti . In particolare, al di là della produzione di polvere derivante dalla pulizia di oggetti effettuata dalla S. nel balcone esterno della propria abitazione che poi, per caduta o dispersione aerea, giungeva nel balcone sottostante, non è dato evincere dal testo della sentenza impugnata quale fosse la natura delle cose asseritamente gettate dalla S. nel balcone sottostante. 3.2 II concetto di molestia insito nella norma in esame si riferisce al lancio di cose che determinano situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete, produttive di un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio della normali attività quotidiane di lavoro e di relazione di una determinata persona Sez. 3^ 18.6.2004 n. 38297, P.M. in proc. Providenti ed altri Sez. 1^ 4.7.1986 n. 12261. Di Leo, Rv. 174195 . 3.3 Nel caso in esame, come rilevato anche dalla difesa della ricorrente, nessuna specifica analisi è stata effettuata da parte del giudice circa la natura delle cose di volta in volta gettate dalla S. nel sottostante balcone ed in particolare in cosa consistesse la spazzatura ovvero il lancio di insetticidi e come esso avvenisse. 3.4 Sul punto, pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania perchè, in tale sede, venga verificata la natura degli oggetti gettati dalla imputata verso il balcone della vicina e soprattutto la loro idoneità ad imbrattare o molestare la vicina. Rimane, con ciò, assorbito il terzo motivo del ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A perché il fatto non sussiste e con rinvio al Tribunale di Catania per il reato sub B .