Indigente e non cerca lavoro: condannato per l’omesso mantenimento all’ex moglie

Fatale il non avere provveduto al versamento dell’assegno fissato in occasione del divorzio. Non regge la tesi difensiva della situazione di povertà lamentata dall’uomo. Egli è abile al lavoro, ma non ha mai dimostrato di aver provato a cercare una occupazione.

Disoccupato e, per giunta, in carcere per un periodo. Condizione precaria, sicuramente, ma che non rende giustificabile l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento all’ex moglie Cassazione, sentenza n. 50002/2015, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Assegno. Linea dura, quella decisa dai giudici sia in Tribunale che in Corte d’appello l’uomo è condannato per non aver versato alla ex moglie l’assegno mantenimento per i due figli maggiorenni , stabilito in occasione del divorzio . Irrilevante, per i magistrati, lo stato di indigenza lamentato dall’uomo e testimoniato dalla necessità di chiedere un aiuto ai familiari . Eppure, nel contesto della Cassazione, il difensore batte nuovamente sul tasto delle difficoltà economiche. Rese più gravi, viene aggiunto, dal fatto che l’uomo subì un periodo di custodia in carcere . Colpa. Ogni obiezione si rivela però inutile. Anche per i magistrati del ‘Palazzaccio’, difatti, l’uomo va sanzionato per non avere regolarmente provveduto all’ assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie. Decisivo il fatto che lui si sia trovato sì in situazioni economiche difficili, ma non senza colpa . Su questo fronte, in particolare, viene condivisa la valutazione dei giudici di merito. L’ indigenza vissuta dall’uomo è stata provocata anche dal suo contegno, non immune da colpe . Egli, difatti, pur abile al lavoro , non ha in alcun modo addotto di aver posto in essere tutte le iniziative opportune per trovare una occupazione tale da consentirgli di adempiere all’obbligo di mantenimento nei confronti della ex moglie e dei figli . E peraltro anche l’impossibilità di produrre reddito a causa del periodo di detenzione carceraria è stata frutto del comportamento delittuoso tenuto dall’uomo, assolutamente quindi non immune da colpe .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 ottobre – 18 dicembre 2015, n. 50002 Presidente Milo – Relatore Paternò Raddusa Ritenuto in fatto e diritto 1. Pinter Agostino è stato ritenuto responsabile e condannato dal Tribunale di Rovereto, con decisione confermata in appello dalla Corte distrettuale di Trento per il reato previsto e punito dall'art. 12 sexies legge 898/70. Tanto, per non aver versato l'assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie per i due figli maggiorenni in esito a quanto statuito dal Tribunale competente in occasione del divorzio. 2. Viene impugnata dall'imputato, tramite il difensore di fiducia, la decisione resa in appello. E nel ricorso si adduce violazione di legge e difetto di motivazione per non avere la Corte distrettuale considerato lo stato di indigenza del ricorrente, che fu costretto a rivolgersi ai familiari per avere un aiuto e che ebbe a patire anche un periodo di custodia in carcere grazie al quale, avuto accesso, per un breve periodo, al relativo circuito assistenziale, ebbe a stornare in favore della moglie gli importi a tale titolo ricevuti. Dato, questo della indigenza, congetturalmente superato dalla Corte attraverso il riferimento ad una potenziale capacità lavorativa del ricorrente i si che lo stesso non senza colpa si era trovato nelle situazioni economiche addotte. Si lamenta poi difetto di motivazione sulle generiche , avendo la Corte motivato solo sul trattamento da irrogare e nulla avendo risposto in ordine all'invocata applicazione delle citate attenuanti con l'appello. 3. E' infondato il primo motivo di ricorso. Secondo il consolidato orientamento espresso in materia da questa Corte/ l'impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. solo quando sia incolpevole, giacché l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione cfr tra le tante da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 11696 del 03/03/2011 Rv. 249655 . E nel caso la Corte distrettuale, nell'applicare con coerenza tale indicazione interpretativa, ha puntualmente evidenziato come la situazione di indigenza rivendicata con l'appello dall'imputato sia stata sostanzialmente provocata anche dal contegno, non immune da colpe, del ricorrente, che, abile al lavoro, non ha in alcun modo neppure addotto di aver posto in essere tutte le iniziative opportune per trovare una occupazione lavorativa tale da consentirgli di adempiere all'obbligo di mantenimento nei confronti della ex moglie e dei figli così come imposto dalla sentenza di divorzio. E di certo non può ritenersi utile al fine il periodo di detenzione carceraria ricompreso nell'arco temporale della contestazione, giacchè l'impossibilità di produrre reddito per siffatta ragione trova proprio fondamento in un comportamento delittuoso ascritto al ricorrente, evidentemente non immune da colpe in tal senso anche per tale frangente temporale. 4. Non merita l'accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso, legato ad una asserita assoluta assenza di motivazione quanto alla chiesta applicazione delle generiche. Ritiene, infatti,la Corte che il complessivo tenore della motivazione tradisca con evidenza l'implicita recessività ritenuta dai Giudici distrettuali rispetto all'unico elemento fondante la chiesta applicazione delle generiche, id est il parziale pagamento effettuato stornando parte dei contributo assistenziale ricevuto durante la custodia in carcere. Rivelano l'implicito giudizio negativo speso dalla Corte sul punto le osservazioni esposte in sentenza nel valutare siffatta circostanza fattuale, cui non viene ascritto un rilievo positivo perché l'iniziativa segnalata dalla difesa ebbe a far seguito alla condanna, per il medesimo titolo di reato, pur se per ambiti cronologici antecedenti e per inadempimenti pregressi, resa sempre in danno dei Pinter. Dei resto, in linea con siffatta valutazione, è proprio con riferimento al rilievo da ascrivere a siffatto precedente specifico ed alla persistente condotta posta in essere dall'imputato malgrado siffatta condanna che la Corte distrettuale ha tratto gli elementi logici grazie ai quali negare fondatezza, in genere, alle richieste subordinate espresse con l'appello, in esse compresa quella relativa alla applicazione delle generiche. Risulta nella sostanza smentito l'addotto difetto di motivazione sul punto. 5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.