Aggravante della consegna a minori dello stupefacente anche se i ragazzi agiscono da meri intermediari

L'aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall'art. 80, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 309/1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne.

Con la sentenza n. 49571, depositata il 16 dicembre 2015, la Corte di Cassazione ritorna su una materia spesso oggetto della prassi giudiziaria, in particolare approfondisce la natura di una delle circostanze aggravanti previste per la vendita e cessione di stupefacenti, risolvendo un interrogativo di non poco momento, se non altro per i suoi effetti sulla dosimetria della pena essendo previsti aumenti da un terzo alla metà . Il caso. Il processo vede coinvolto un soggetto di origini nordafricane, cui si ascrivono numerose condotte di vendita e cessione di cocaina, avvinte intuitivamente dal medesimo disegno criminoso tra queste, alcune risultavano di maggior gravità, avendo coinvolto i figli minori dell'assuntore che, più volte, avevano provveduto al pagamento e ritirato la sostanza per conto del padre. La Corte d'appello di Milano aveva riformato parzialmente la decisione del gip ambrosiano, confermando la condanna e la più afflittiva sanzione connessa alla consegna a minori dello stupefacente, ma rideterminando la pena inflitta in anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, reputando che il fatto fosse riconducibile al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 c.d. lieve entità . L'imputato ricorre per Cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando con unico motivo di censura la violazione di legge penale, in relazione proprio all'art. 80, d.P.R. n. 309/1990. Sostiene il ricorrente, infatti, che i giudici del gravame avrebbero indebitamente ampliato l'operatività della disposizione in discussione, dato che, dall'istruttoria del giudizio a quo , emergerebbe un ruolo dei figli dell'assuntore di meri intermediari” la circostanza non sarebbe validamente applicabile, dunque, posto che per poter attribuire alla condotta la qualificazione più severa, la consegna della sostanza ai ragazzi avrebbe dovuto svolgersi perché la consumassero. La III Sezione – su parere conforme del Procuratore generale – rigetta integralmente il ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e precludendo – correttamente, anche per la possibilità di identificare i minori coinvolti – la diffusione dei dati identificativi riportati dal provvedimento. Nella succinta motivazione, dopo aver premesso che il vaglio di legittimità riguarderà le argomentazioni espresse in entrambi i gradi di merito, che si sono conclusi con decisioni conformi, svolge un breve excursus storico della norma in esame, richiamando pronunce rese in forza della disciplina previgente, e valorizzando, a fini ermeneutici, la lettera della norma e, per altro verso, l'intenzione costante – chiaramente desumibile, anche dalla novella operata – del legislatore. L' iter si presenta chiaro e sintetico, non dilungandosi inutilmente sulla riproposizione di questioni già costituenti, ad avviso del Collegio, ius receptum . Gli argomenti per un'esegesi corretta. In primo luogo, la Corte richiama la dizione letterale della disposizione, secondo la quale Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà a nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore e, al contempo, dello stesso precetto originario, che regola la condotta di chi consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. I termini utilizzati, lungi dall'essere mera endiadi, prefigurano una serie di azioni, tutte idonee, alternativamente, ad integrare gli estremi del delitto e della sua forma aggravata l'ulteriore precisazione dell'assenza di una necessaria determinazione finalistica dello scambio – della quale dovrebbe essere consapevole l'agente – peraltro, esclude qualunque equivoco rispetto alla volontà di conferire ampio spettro alla norma, in relazione alla maggiore pericolosità dei comportamenti che punisce. Ed invero, sotto questo profilo, ulteriore argomentazione è rappresentata, in rapporto all'evoluzione normativa, dall' intentio legis rimuovendo l'inciso per uso non terapeutico presente nella precedente formulazione art. 74, comma primo, n. 1, l. n. 685/1975 , il Parlamento ha voluto precisare l'esistenza di due distinte forme di aggravamento consegna e cessione per consumo , con un'anticipazione della soglia di punibilità utile a scongiurare il rischio di qualunque utilizzo, proprio o altrui, terapeutico o meno, cui concorra, anche solo passivamente, il minore. Il principio di diritto espresso. Gli Ermellini giungono a codificare, testualmente, il seguente principio di diritto L'aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall'art. 80, comma primo, n. 1, d.P.R. n. 309/1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne . In buona sostanza, dunque, per poter ritenere provata l'ipotesi delittuosa in questione, non dovrà neppure essere oggetto di accertamento la finalità per la quale la sostanza stupefacente sia stata fornita a soggetti di età minore – e l'utilizzo concreto che costoro ne abbiano fatto – essendo sufficiente che sia dimostrata l'effettività della consegna. L'interpretazione restrittiva proposta dal ricorrente, in conclusione, non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto dell'impugnazione. Conclusioni. La sentenza in commento, concisa e lineare nella giustificazione dell'opzione percorsa, risulta agile spiegazione della ratio – e, conseguentemente, dei paradigmi applicativi – della norma scrutinata. L'Estensore mette a fuoco sin da subito gli elementi che, più di altri, possono e devono guidare la lettura della disposizione, facendo giustizia di deduzioni ritenute prive di supporto giuridico. Potrà essere, pertanto, un utile spunto per l'operatore forense, garantendo, in fase di analisi delle fattispecie, una più coerente previsione delle conseguenze sanzionatorie per l'autore.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 ottobre – 16 dicembre 2015, n. 49571 Presidente Franco - Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. - A.B. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO dei 27/06/2014, depositata in data 8/09/2014, che ha parzialmente riformato la sentenza dei GIP del medesimo tribunale dei 4/02/2014 e, ritenuta l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73, d.p.r. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in 2 anni di reclusione e 5000,00 di multa, revocando le pene accessorie inflitte in primo grado nonché la misura custodiale applicata, confermando nel resto la sentenza che lo aveva ritenuto colpevole del reato di vendita e cessione continuata di stupefacenti dei tipo cocaina che consegnava ai figli minori dell'assuntore che provvedevano materialmente al pagamento ed al ritiro della sostanza su sue disposizioni, fatto aggravato ai sensi dell'art. 80, comma primo, lett. a , d.p.r. n. 309 del 1990 e commesso in data antecedente e prossima al 19/06/2012. 2. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. Att. Cod. Proc. Pen. 2.1. Deduce con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b , Cod. Proc. Pen., in relazione all'art. 80, d.p.r. n. 309 del 1990. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza poiché, sostiene il ricorrente, la posizione dei minori sarebbe stata quella di intermediari, avendo gli stessi curato la consegna dei denaro e dello stupefacente l'aggravante contestata si applicherebbe invece solo se la consegna dello stupefacente avvenga a minore per il consumo sul punto, la Corte d'appello avrebbe dilatato l'ambito applicativo della fattispecie penale, e sarebbe quindi illegittima. Considerato in diritto 3. II ricorso è infondato. 4. Ed invero, già il primo giudice la cui motivazione, trattandosi di doppia conforme, si salda con quella d'appello Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595 , aveva affermato che l'aggravante in questione rinviene la propria ratio nella maggiore pericolosità della consegna per qualunque scopo operata di sostanza stupefacente ad un minorenne, avendo il legislatore inteso, oltre che reprimere il traffico di sostanza stupefacente, tutelare i minori ed evitare che i medesimi possano venire in contatto con le sostanze nocive per la loro salute l'aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, concludeva il primo giudice, è pertanto configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che la droga possa eventualmente avere, in quanto ragione dell'aggravamento della pena risiede proprio nel fatto che un minore sia entrato in possesso dello stupefacente e possa comunque assumerne. La Corte d'appello aggiunge poi, in merito alla configurabilità dell'aggravante contestata, che la condotta prevista dalla norma, concernente il caso in cui le sostanze stupefacenti sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore, è la stessa che l'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 indica come quella di chi consegna per qualunque scopo le sostanze precisano i giudici di appello che l'ambito indefinito, ma non per questo incerto o generico, dei termini comunque e qualunque sta a significare che è punito in maniera più grave il rapporto instaurato dallo spacciatore ed avente ad oggetto sostanze stupefacenti, con persona di età minore in fatto, osserva la Corte territoriale, che il ricorrente conoscesse bene l'età minore dei fratelli D.S. è cosa che nemmeno l'imputato aveva mai negato, affermando anzi di conoscere bene l'intera famiglia e di aver ceduto già gli stupefacenti al D.S.N. in passato, e di aver avuto molte discussioni con la Cinus, madre dei minori, anche in loro presenza. 5. Trattasi di soluzione ad avviso del Collegio giuridicamente corretta. Ritiene infatti questa Corte che non possa essere seguita l'esegesi offerta dal ricorrente. L'aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore prevista in precedenza dall'abrogato art. 74, legge 22 dicembre 1975, n. 685 , è infatti configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che la droga possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne. L'art. 80, comma primo, lett. a , d.P.R. n. 309 del 1990 infatti, nel prevedere che Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà a nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore omissis , ricalcando sostanzialmente la precedente previsione dell'abrogato art. 74, comma primo, n. 1 della citata legge n. 685 del 1975 1 nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di età minore o comunque destinate a persona di età minore per uso non terapeutico , chiarisce in modo irVquivoco che l'applicazione della circostanza aggravante in esame è collegata alla consegna o comunque alla destinazione delle sostanze stupefacenti ai minori. E' quindi, chiaro dalla stessa formulazione letterale della fattispecie in esame che ciò che rileva è il semplice fatto che lo stupefacente sia consegnato a minore per poter integrare compiutamente la condotta aggravato ria. Il disposto dell'art. 80, comma primo, n. 1, d.p.r. n. 309 del 1990, infatti, - come già l'abrogato art. 74, comma primo, n. 1, legge 22 dicembre 1975 n. 685 - prevede due distinte forme di aggravamento. La prima consiste nella consegna diretta delle sostanze nelle mani del minorenne e introduce una condotta criminosa cosiddetta anticipata , cioè intesa a prevenire qualsiasi pericolo di utilizzazione propria o altrui, terapeutica o meno da parte dei minore. La seconda forma aggrava la pena quando lo stupefacente sia comunque destinato al minore e, nella nuova formulazione, è stato opportunamente soppresso l'inciso relativo all'uso non terapeutico e tuttavia non via sia consegna diretta nelle mani del minore v., per un'applicazione sotto la vigenza dell'abrogata legge n. 685 del 1975 Sez. 6, n. 5585 del 08/03/1991 - dep. 27/05/1991, Romano, Rv. 187609 v., inoltre, nel senso che l'aggravante de qua si fonda sulla materiale consegna della droga al minore Sez. 6, n. 8519 dei 16/01/1987 - dep. 27/07/1987, Menzera, Rv. 176439 . 6. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto L'aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall'art. 80, comma primo, n. 1 d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne. Fattispecie nella quale lo stupefacente veniva consegnato ai figli minori dell'assuntore che provvedevano al pagamento ed al ritiro della sostanza su disposizione di quest'ultimo . 7. II ricorso dev'essere, conclusivamente, rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.