La rimessione in pristino è dovuta anche se l’immobile è sequestrato

In tema di reati edilizi, il sequestro del manufatto abusivo non è ostativo all'adempimento dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi imposto dal giudice, in quanto è sempre possibile effettuare, ai sensi dell'art. 85 disp. att. c.p.p., interventi ripristinatori sul bene sequestrato nemmeno il mutamento dello stato dei luoghi configura una causa di impossibilità materiale impeditiva dei lavori di ripristino.

Lo ha stabilito la Terza sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49331, depositata il 15 dicembre 2015. La disciplina dell’ordine di demolizione nei reati edilizi Preliminarmente, occorre ricordare che l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa di natura ablatoria e giurisdizionale, la cui esecuzione compete all’autorità giudiziaria, non essendo ipotizzabile, né logicamente spiegabile, che l’esecuzione di un provvedimento, adottato dal giudice penale, venga affidato alla pubblica amministrazione. Peraltro, l’ordine di demolizione, pur avendo natura amministrativa, è atto giurisdizionale che deve essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna. Ne consegue che, in caso di mancata statuizione in tal senso, il dispositivo della sentenza potrà essere integrato solo dal giudice di appello. Infatti la procedura di cui all’art. 130 c.p.p. relativa alla correzione di errori materiali nel provvedimento emanato può essere applicata solo per porre rimedio ad errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento, e di natura tale da non modificare il contenuto essenziale dello stesso, mentre l’omissione in questione integra un vitium iudicando rettificabile solo in sede di impugnazione a seguito di rituale investitura del giudice di essa. Inoltre, l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo della originaria costruzione. L'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001 è sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p A tale sentenza, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445, comma primo, c.p.p., fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto non trattandosi di pena accessoria nè di misura di sicurezza . e la revoca dell’ordine di demolizione. La Suprema Corte conferma che, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. Peraltro, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività. In un caso analogo, è stato perciò annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, emesso nonostante la pendenza della procedura di condono. In ogni caso, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione di cui all'art. 31 comma 9 d.P.R. 380/2001, non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua sospensione o revoca in sede esecutiva in presenza di determinazioni dell'autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con l'abbattimento del manufatto ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che tali provvedimenti saranno adottati in un breve arco temporale. Non basterebbe, quindi, per neutralizzare l'ordine di esecuzione, la mera possibilità che in un tempo lontano o, comunque, non prevedibile, saranno emanati atti favorevoli al condannato, non potendosi rinviare sine die la tutela del territorio che l'ordine di demolizione è finalizzato a reintegrare. In questa prospettiva, compete al giudice dell'esecuzione valutare i possibili esiti e i tempi di definizione della procedura amministrativa o giurisdizionale avente a oggetto l'ordine di demolizione, essendogli consentito di concedere la sospensione dell'esecuzione solo in presenza di una rapida definizione di tale procedura.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 novembre – 15 dicembre 2015, n. 49331 Presidente Franco – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Asti, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3/11/2014 ha dichiarato l'estinzione per decorso del tempo ” dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza 354/2003 del 14/3/2003 del Tribunale di Asti, irrevocabile il 5/7/2006, con la quale D.G. era stata condannata, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 20 legge 47/1985. Il Giudice, qualificato come pena”, secondo i principi stabiliti dalla Corte EDU, l'ordine di demolizione impartito dal giudice, lo ha ritenuto travolto dalla prescrizione sulla base di quanto disposto dall'ari . 173 cod. pen., disponendo la trasmissione degli atti all'autorità comunale per quanto di sua competenza. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge. Il Pubblico Ministero ricorrente, in particolare, ha ricordato la qualificazione di sanzione amministrativa di tipo ablatorio accessoria alla sentenza di condanna attribuita all'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ed ha richiamato la copiosa giurisprudenza di legittimità in tema. Illustrando nel dettaglio le peculiarità dell'ordine di demolizione e le differenze intercorrenti con la confisca prevista per le ipotesi di lottizzazione abusiva, tali da escluderne la natura di sanzione penale e, conseguentemente, la soggezione alla prescrizione, ha richiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Il Tribunale, attraverso un diffuso richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, ha ritenuto di doversi discostare dal consolidato ed unanime indirizzo giurisprudenziale di questa Corte sulla natura dell'ordine di demolizione impartito dal giudice, testualmente definito, come stigmatizzato dal Pubblico Ministero ricorrente, approccio ermeneutico di limitatissimo profilo sistematico e che peraltro, a lungo utilizzato in termini identici in materia di confisca ex art. 44 d.P.R. 380/01, ha reso l'Italia giustamente pluricondannata in sede Europea” , nonché assunto vacuo, del tutto privo di argomentazione nel suo essere fondato sulla ragione, meramente formale, della qualificazione legislativa dell'ordine di demolizione quale sanzione amministrativa accessoria ciò che - si afferma - giustificherebbe l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 173 cod. pen., relativo alle sole sanzioni penali” . 2. A tali lapidarie affermazioni, che menzionano sommariamente, nei termini dianzi riportati, gli esiti di una pluriennale analisi delle disposizioni in materia edilizia succedutesi nel tempo, il giudice del merito fa seguire una più diffusa analisi della giurisprudenza della Corte EDU, atta a dimostrare, a suo dire, la diversa natura di sanzione penale dell'ordine giudiziale di demolizione. Il ragionamento seguito dal Tribunale, in sostanza, si richiama a quella giurisprudenza secondo la quale l'ambito di operatività degli artt. 6 e 7 CEDU è più esteso di quello riferibile ai reati ed alle pene nella loro formale qualificazione ad opera del diritto interno e riguarda ogni altra misura obiettivamente qualificabile come penale. Tale qualificazione va effettuata v. Corte EDU Engel e altri c. Paesi Bassi, 8/6/1976 Oztùrk c. Repubblica federale tedesca, 21/2/1984 , attraverso tre criteri la qualificazione giuridica del provvedimento contestato nel diritto nazionale cui, peraltro, viene attribuito valore relativo, non dirimente , la natura stessa di quest'ultimo e la natura e la gravità della sanzione”, criteri ritenuti peraltro alternativi e non cumulativi v. Corte EDU, Lutz c. Germania, 25/8/1987 , sebbene sia ammesso un approccio cumulativo se l'analisi separata di ciascun criterio non porta ad una conclusione chiara sull'esistenza di un'”accusa penale” cfr. Corte EDU A. Menarmi Diagnostics Srl c. Italia, 27/9/2011 . Sulla base dei principi come sopra sintetizzati il Tribunale ha ritenuto che l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo sia pertinente all'accertamento di un fatto reato ed emesso dall'Autorità giurisdizionale penale all'esito di un processo penale che costituisca una sanzione di gravità indubbia, caratterizzata da una evidente finalità repressiva, in quanto è comunque ordinata se ancora non sia stata altrimenti eseguita ”, così formalmente segnalando un aspetto punitivo indipendente da eventuali ed opposte valutazioni dell'autorità amministrativa in ordine al manufatto. Tale assunto risulta, tuttavia, del tutto infondato. 3. Nel concentrare, infatti, l'attenzione sull'analisi della giurisprudenza della Corte EDU, il Tribunale ha del tutto omesso di considerare nel suo complesso l'articolata procedura relativa alla demolizione degli immobili abusivi delineata dalla vigente disciplina urbanistica. L'art. 27 del d.P.R. 380/01 attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale il potere dovere di vigilare, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, al fine di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ora d.lgs. n. 42 del 2004 , il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ora Parte Terza del d.lgs. n. 42 del 2004 , il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ”. Si tratta, in tali casi, della c.d. demolizione d'ufficio, la quale non è preceduta da alcuna attività procedi mentale finalizzata all'individuazione di soggetti responsabili o alla irrogazione di sanzioni, in quanto la norma attribuisce, al responsabile dell'ufficio tecnico ed agli altri soggetti indicati, la possibilità di diretta azione per la demolizione del manufatto abusivo durante tutto il corso della sua esecuzione ed in tutti i casi di contrasto con la disciplina urbanistica e gli strumenti urbanistici, da eseguirsi con le modalità indicate dall'art. 41 d.P.R. 380/01. Al di fuori delle ipotesi sopra ricordate, l'art. 27, comma 3 d.P.R. 380/01 stabilisce che, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere” . Il successivo comma 4 dispone, inoltre, che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti” . Per le opere eseguite da amministrazioni statali provvede l'art. 28 d.P.R. 380/01, imponendo al responsabile del competente ufficio comunale, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, di informare immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27. 4. Le disposizioni in precedenza ricordate prevedono, dunque, un immediato intervento demolitorio, effettuato d'ufficio sul solo presupposto della presenza sul territorio di un immobile abusivo, perché eseguito in assenza di titolo abilitativo o in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, che prescinde da qualsivoglia accertamento di responsabilità, riguarda esclusivamente l'immobile ed ha, quale unico scopo, la sua eliminazione ed il ripristino dell'originario stato del territorio. A ciò si aggiunge, per gli interventi diversi da quelli soggetti a demolizione d'ufficio, la possibilità di interventi cautelari urgenti di cui all'art. 27, comma 3 e la particolare procedura di segnalazione dell'abuso da parte della polizia giudiziaria di cui all'art. 27, comma 4, che vede distinti gli obblighi di segnalazione all'autorità giudiziaria ed a quella amministrativa per l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultima. Il successivo art. 31 d.P.R. 380/01 disciplina, inoltre, l'ingiunzione alla demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, disposizioni applicabili, secondo quanto disposto dal comma 9-bis del medesimo articolo, anche agli interventi eseguiti in base a d.i.a. sostitutiva del permesso di costruire ai sensi dell'art. 22, comma 3 d.P.R. 380/01. Accertata l'esecuzione di tali interventi, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che, in caso di inottemperanza, viene acquisita di diritto, ai sensi del successivo comma 3 il comma 4 stabilisce, inoltre, che l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente . I successivi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, introdotti dalla legge 164/2014, prevedono anche, in caso di accertata inottemperanza, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 Euro e 20.000 Euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, la quale, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. Le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione. I proventi delle sanzioni spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. L'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune ha, quale finalità, la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Il comma 8 dell'art. 31 individua i poteri sostitutivi del competente organo regionale in caso i inerzia. L'art. 31, al comma 9, infine, dispone che, per le opere abusive cui esso si riferisce, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita ”. 5. Come si evince dal complesso delle disposizioni appena richiamate, la disciplina urbanistica individua la demolizione dell'abuso edilizio come un'attività avente finalità ripristinatorie dell'originario assetto del territorio imposta all'autorità amministrativa, che deve provvedervi direttamente nei casi previsti dall'art. 27, comma 2 o attraverso la procedura di ingiunzione. Si tratta, come osservato anche dalla più attenta dottrina, di sanzioni amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall'elemento psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni incolpevoli, sono rivolte non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche ed agli enti di fatto e sono generalmente trasmissibili nei confronti degli eredi del responsabile v., ad es., Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 3206 del 30/5/2011 e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del bene v., ad es. Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 2266 del 12/4/2011 Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24/12/2008. V. anche n. Cass. Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti, Rv. 245918 . La particolarità della demolizione ha portato, sempre in dottrina, anche a dubitare della riconducibilità della stessa nel novero delle sanzioni amministrative propriamente dette ed ha indotto ad operare anche una condivisibile distinzione tra natura ripristinatoria ” della demolizione, natura riparatoria ” dell'interesse pubblico leso dell'acquisizione gratuita e delle sanzioni pecuniarie alternative alla demolizione e natura punitiva ” delle sanzioni pecuniarie aggiuntive alla riduzione in pristino, nonché quelle conseguenti all'inottemperanza all'ingiunzione a demolire. 6. Va altresì rilevato che, considerato il complesso delle disposizioni sopra richiamate, i provvedimenti finalizzati alla demolizione dell'immobile abusivo adottati dall'autorità amministrativa risultano completamente autonomi rispetto alle eventuali statuizioni del giudice penale e, più in generale, alle vicende del processo penale, tanto è vero che si è affermato, ad esempio, come il sequestro penale dell'immobile non sia ostativo alla demolizione v., ad es,. Consiglio di Stato Sez. 6, n. 3626 del 9/7/2013 Sez.4, n. 1260 del 6/3/2012. V. anche Cass. Sez. 3, n. 17188 del 24/3/2010, Mannelli, Rv. 247152 Sez. 3, n. 9186 del 14/1/2009, P.M. in proc. Mancini e altro, Rv. 243098 7. Per ciò che concerne, in particolare, la demolizione ordinata dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R., 380/01, va rilevato, in primo luogo, che la disposizione si pone in continuità normativa con il previgente art. 7 della legge 47/1985 Sez. 3, n. 32211 del 29/5/2003, Di Bartolo, Rv. 225548 e costituisce atto dovuto del giudice penale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 dep. 2014 , Russo, Rv. 258518 Sez. 3, n. 37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non massimata Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511 ed altre prec. conf. Ma si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336 Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 dep.1997 , Luongo, Rv. 206659 . La disposizione, inoltre, si pone come norma di chiusura del complesso sistema sanzionatorio amministrativo in precedenza descritto cfr. Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990 ord. 308 del 9/7/1998 Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699 . Quanto alla sua natura, va osservato che trattasi di una sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale. Per tali ragioni, l'ordine di demolizione impartito dal giudice può essere revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972 Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 dep.2013 , Oliva, Rv. 254426 Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050 Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992, Rizzo, Rv. 190604 Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Migno, Rv. 183768 , ad esso non sono applicabili l'amnistia e l'indulto Sez. 3, n. 7228 del 02/12/2010 dep.2011 , D'Avino, Rv. 249309 Sez. 3, n. 6579 del 1/4/1994, Galotta ed altri, Rv. 198063 Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699, cit. . Il giudice può inoltre emettere l'ordine di demolizione anche nell'ipotesi dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. indipendentemente dall'accordo delle parti ed esso resta eseguibile indipendentemente dal decorso del termine previsto dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. Sez. 3, n. 18533 del 23/3/2011, Abbate, Rv. 250291 , dovendosi escludere la sua natura di pena accessoria Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539 Sez. 6, n. 2880 del 10/06/2002 dep. 2003 , Gobbi, Rv. 223716 Sez. 3, n. 64 del 14/1/1998, P.M. in proc. Corrado F, Rv. 210128 ed altre prec. conf. , il che determina anche la inapplicabilità della sospensione condizionale della pena Sez. 3, n. 34297 del 5/7/2007, Moretti, Rv. 237220 Sez. 3, n. 36555 del 9/7/2002, Prencipe, Rv. 222485 Sez. 3, n. 2294 del 18/6/1999, Neri F, Rv. 215070 ed altre prec. conf. . In caso di omessa statuizione da parte del primo giudice, l'ordine può essere impartito dal giudice dell'appello Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella F ed altro, Rv. 214608 o direttamente dalla Corte di cassazione Sez. 3, n. 18509 del 15/1/2015, P.G. in proc. Gioffre, Rv. 263557 Sez. 3, n. 1365 del 18/9/1992, P.M. in proc. Marchese, Rv. 192057 . L'eventuale alienazione a terzi dell'immobile abusivo non impedisce, come si è accennato in precedenza, la demolizione Sez. 3, n. 16035 del 26/2/2014, Attardi, Rv. 259802 Sez. 3, n. 801 del 2/12/2010 dep. 2011 , Giustino e altri, Rv. 249129 Sez. 3, n. 45301 del 7/10/2009, Roscetti, Rv. 245213 ed altre prec. conf. , così come la sua locazione Sez. 3, n. 37051 del 8/7/2003, Moressa, Rv. 226319 e l'ordine demolitorio non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, Baldinucci e altri, Rv. 249317 Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 dep. 2000 , Barbadoro G, Rv. 215601 . La sua efficacia, poi, si estende all'intero manufatto, comprensivo di aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna per il reato edilizio Sez. 3, n. 38947 del 9/7/2013, Amore, Rv. 256431 Sez. 3, n. 21797 del 27/4/2011, Apuzzo, Rv. 250389 ed altre prec. conf. . Esso opera anche in caso di avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale Sez. 3, n. 26149 del 9/6/2005, Barbadoro, Rv. 231941 Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 8/7/2003, Bommarito ed altro, Rv. 226321 . 8. La natura dell'ordine di demolizione impartito dal giudice è stata presa in considerazione anche con riferimento alla questione oggetto del presente procedimento, concernente la eventuale estinzione dello stesso per il decorso del tempo. Si è così stabilito che l'ordine impartito dal giudice, che configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della l. 689/81, che riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva Sez. 3, n. 16537 del 18/2/2003, Filippi, Rv. 227176 e, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen. Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, Formisano, non ancora massimata Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336 Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670 , atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573 . 9. I principi in precedenza menzionati sono pienamente condivisi dal Collegio, che ad essi intende dare continuità. Essi non si pongono, inoltre, in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU che il provvedimento impugnato richiama. Va a tale proposito rilevato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare la compatibilità dell'ordine di demolizione e del sequestro eseguiti dopo la cessione a terzi del manufatto abusivo con le norme CEDI , come interpretate dalla Corte Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso Sud Fondi c/ Italia Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403 . Si è in quell'occasione precisato che proprio considerando le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Strasburgo poteva ricavarsi che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una pena ” nemmeno ai sensi dell'art. 7 della CEDU, perché essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge ”. Si osservava, inoltre, che la sentenza nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca anche di terreni non edificati in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sembra quindi confermato che la invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un sequestro o un ordine di demolizione dell'opera contrastante con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione ripristinato ria può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU richiamate dai ricorrenti” . 10. Tali considerazioni vanno qui ribadite, ricordando anche come autorevole dottrina abbia recentemente ricordato, nel commentare la sentenza Varvara” Corte EDU Varvara c. Italia, del 29/10/2013 e la lettura datane dalla Corte Costituzionale sent. 49/2015 , che le sentenze della Corte Europea non vanno interpretate ricorrendo all'apparato concettuale e linguistico proprio del diritto interno, in quanto la Corte, quando non utilizza termini che richiamano espressamente il significato che essi hanno nel diritto nazionale, utilizza nozioni definite autonome”, rilevando anche come un diverso approccio potrebbe portare a incomprensioni o distorsioni foriere di gravi conseguenze. 11. Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve dunque pervenirsi alla conclusione che l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R. 380/01, diversamente da quanto sostenuto nell'impugnato provvedimento, non ha affatto natura di sanzione penale nel senso individuato dalla normativa CEDU, ostandovi non soltanto la qualificazione giuridica attribuitagli attraverso l'analisi giurisprudenziale, dianzi ricordata, ma anche il fatto che la demolizione imposta dal giudice, come si è più volte rilevato in precedenza, non ha finalità punitive. L'intervento del giudice penale si colloca, come pure si è detto, a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino delle originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, nell'ambito del quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento l'immobile da abbattere , prescindendo del tutto dall'individuazione di responsabilità soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra sede le proprie ragioni. L'intervento del giudice penale, inoltre, non è neppure scontato, dato che egli provvede ad impartire l'ordine di demolizione se la stessa ancora non sia stata altrimenti eseguita. 12. Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen 13. Da ciò consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Asti il quale si uniformerà al principio dianzi formulato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.