Urta lo spigolo dell’auto in sosta: è guida in stato di ebbrezza aggravata

Integra il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver causato un incidente la condotta del conducente che - postosi al volante in stato di alterazione psicofisica - interrompa, in qualunque modo, il normale svolgimento della circolazione stradale mettendo a rischio la collettività, a nulla rilevando l’avvenuto coinvolgimento o meno di terzi soggetti o di altri veicoli.

Lo ha stabilito la IV sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 49352 depositata il 15 dicembre 2015. Guida alterata. Nel caso di specie un uomo si è messo alla guida del proprio veicolo subito dopo aver assunto sostanze alcoliche. La guida alterata è presto culminata nella perdita di controllo del veicolo, finito contro lo spigolo di un’altra auto sostante lungo il tragitto percorso. La bravata è costata un decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver causato un incidente ex art. 186, comma 2- bis , Codice della strada d.lgs. n. 285/1992 . Alla pena inflitta – pur sospensivamente condizionata – si sono aggiunte la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno oltre che la confisca dell’autoveicolo. Il perimetro dell’aggravante di aver cagionato un incidente. La procura generale del Tribunale, nel contestare i termini della condanna, si è rivolta alla Suprema Corte al fine di ottenere un rincaro sanzionatorio. Più precisamente, la ricorrente ha evidenziato agli Ermellini la violazione di legge nella quale si sarebbe imbattuto il giudice di primo grado nel comminare la sospensione della patente in luogo della revoca del titolo abilitativo, e ciò alla luce della originaria formulazione del ridetto art. 186, comma 2- bis , cit. come introdotto dalla l. n. 120/2010, applicabile alla fattispecie considerata. I Giudici del Palazzaccio, accogliendo il ricorso, hanno preliminarmente ricostruito il perimetro applicativo dell’aggravante contestata, soffermandosi sul significato dell’inciso incidente racchiuso nella norma penale. Sul punto, si ribadisce l’orientamento estensivo che milita nel senso di considerare tale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli . In altri termini – spiega la Corte – la circostanza aggravante in esame ricorre ogni volta in cui, a prescindere dal coinvolgimento di soggetti o cose, il corretto fluire della circolazione stradale sia alterato per effetto della guida scellerata del conducente in preda allo stato di alterazione psicofisica. La vicenda in esame, secondo gli Ermellini, ben si attagliava all’interpretazione in rassegna posto che la perdita di controllo del veicolo, come si accennava sopra, ha determinato finanche il coinvolgimento di altra autovettura parcheggiata. Revoca della patente sanzione amministrativa, accessoria ed obbligatoria. Ciò posto, e venendo alla domanda del ricorrente, la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha mancato di revocare la patente di guida all’imputato. La duplice anima della sanzione in esame - amministrativa ed accessoria - ne comporta l’applicazione obbligatoria, del tutto svincolata dalla sanzione penale così come dall’eventuale esito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 novembre – 15 dicembre 2015, n. 49352 Presidente Brusco – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, con sentenza 26/06/2014 resa ad esito di giudizio abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava V.M. colpevole dei reato di guida in stato dì ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche g/l 1,86 al primo accertamento e g/l 1,74 al secondo accertamento , con l'aggravante di aver cagionato un incidente, accertato in Trieste il 4/12/2013. In punto di trattamento sanzionatorio, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, l'imputato era condannato alla pena di giustizia, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. All'imputato era applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e veniva ordinata la confisca dell'autoveicolo di proprietà dell'imputato. 2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Trieste deducendo violazione di legge. In particolare, secondo il P.M. ricorrente, la sentenza di primo grado avrebbe errato nel disporre la sospensione della patente per la durata di anni uno mentre avrebbe dovuto disporre la revoca del titolo abilitativo, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS nel testo introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, applicabile ratione temporis all'episodio in esame, verificatosi il 4 dicembre 2013 . 3.In data 10 novembre 2015 l'imputato, a mezzo del proprio Difensore di fiducia, presentava un foglio di deduzioni, nel quale faceva presente che, perché sussista l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis C.d.S., non sarebbe sufficiente essere rimasti coinvolti in un incidente come indicato nel verbale di accertamento dal personale di pg , ma sarebbe necessario aver provocato l'incidente e, quindi, che sia stato accertato che la propria condotta ha rappresentato un coefficiente causale rispetto al verificarsi del sinistro d'altronde, il concetto di incidente stradale si identificherebbe con qualunque situazione che esorbiti alla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente , mentre tale situazione non si sarebbe verificata nel caso di specie, in cui vi sarebbe stato un microscopico sinistro urto dello spigolo anteriore del mezzo con quello posteriore . Pertanto, il ricorso dovrebbe essere respinto o, in via subordinata, si dovrebbero rimettere gli atti al giudice di merito per nuovo esame. Considerato in diritto 1. Il ricorso del P.G. è fondato. 2.1. Invero, il Giudice di primo grado è incorso in violazione di legge laddove ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di anni uno, mentre l'art. 186 comma 2 bis C.d.S. nella formulazione già vigente all'epoca del fatto, verificatosi nel dicembre 2013 prevede espressamente la revoca della patente per colui che, circolando in stato di intossicazione alcolica superiore ad 1,5 g/l come per l'appunto l'odierno ricorrente , abbia cagionato un incidente stradale. 2.2. Questa Sezione della Corte ha avuto modo di precisare che l'aggravante dell'aver provocato un incidente va intesa come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli Sez. 4, sent. n. 47276 del 06/11/2012, Marzano, Rv. 253921 . Pertanto, il Giudice dell'udienza preliminare ha correttamente ravvisato l'aggravante nel caso in esame, nel quale il V., a bordo della sua autovettura, provenendo da via Brigata Casale con direzione verso via Forlì, nel percorrere via Grego, aveva urtato con lo spigolo anteriore destro quello posteriore sinistro dell'autovettura Hyundai Lantra tg. AT 532 EX, in sosta dinanzi al civico n. 10 2.3. D'altronde nessun rilievo ha il fatto che nella sentenza impugnata siano state riconosciute all'imputato le attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante. Invero, questa Sezione ha da tempo chiarito che il giudizio di comparazione tra le circostanze del reato opera unicamente sulla pena, ma non modifica la configurazione giuridica e le relative conseguenze sent. n. 9428 del 14/02/1979, Migliore, Rv. 143387 . 3. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente al punto in cui non ha applicato al V. la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, revoca alla quale può provvedere direttamente la Corte di cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente Sez. 4, sent. n. 8022 del 28/01/2014, Giannella, Rv. 258622 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, revoca che dispone in sostituzione della sospensione della patente di guida