Hashish a casa, respinta l’ipotesi della scorta personale. Condannato per spaccio

Scoperti quasi 90 grammi di droga. Poco plausibile l’uso esclusivamente personale. Decisivo anche il rinvenimento di strumentazione utile al confezionamento di singole dosi. Confermata la pena dodici mesi di reclusione.

Quasi 90 grammi di hashish nascosti a casa. Disponibilità sufficiente per contestare il reato di spaccio. Illogica l’ipotesi difensiva della scorta personale” Cassazione, sentenza n. 49457, sezione Sesta Penale, depositata oggi . Dosi. Sanzione durissima per un uomo, beccato in possesso di 88,58 grammi di hashish . Per i giudici di merito è corretto considerazione la detenzione dello stupefacente finalizzata allo spaccio . Consequenziale la condanna a un anno di reclusione e 2mila euro di multa . Per il difensore, però, va riconsiderata la posizione dell’uomo. Detto in maniera più chiara, per il legale va riconosciuto l’ uso personale della droga. Opinione, questa, ritenuta non plausibile in Cassazione. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, gli elementi indiziari a disposizione sono di facile lettura la sostanza stupefacente era destinata allo spaccio . Decisivo, in questa ottica, innanzitutto il rilevante quantitativo di dosi ricavabili – quasi trecento – tale dato porta ad escludere categoricamente l’ uso personale . Anche perché, viene evidenziato, il quantitativo appare eccessivo anche per una ‘scorta’ che copra il fabbisogno di droga per qualche giorno . Significativo poi anche il rinvenimento di strumentazione finalizzata al confezionamento di dosi , cioè un bilancino di precisione, una bilancia elettronica, alcune buste di cellophane . Da non trascurare, infine, anche le condizioni economiche dell’uomo, che non ha saputo dare alcuna spiegazione sull’origine del denaro necessario all’acquisto della sostanza stupefacente .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 ottobre – 15 dicembre 2015, n. 49457 Presidente Ippolito – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il G.u.p. dei Tribunale di Pesaro, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato M.G. alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa in ordine al reato di cui all'ari. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto, con finalità di spaccio, 88,58 grammi di hashish. 2. Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e della stessa sentenza, in quanto la notificazione é avvenuta nelle forme dell'ari. 157 comma 8-bis c.p.p., mediante consegna in copia al difensore, nonostante l'imputato avesse dichiarato domicilio presso la propria abitazione in Pesaro, in via Rasento XX. Precisa che nella specie la notifica é stata fatta al difensore sebbene presso il domicilio dichiarato fosse presente la compagna del G., richiamando quella giurisprudenza che considera valida la notificazione effettuata presso il domicilio eletto a mani di persona capace e convivente a nulla rilevando il mutamento di dimora dell'interessato in ogni caso, anche a voler ritenere una impossibilità di notificazione si sarebbe dovuto tentare una nuova notifica all'indirizzo indicato dall'imputato prima di ricorrere alle modalità di cui all'art. 157 comma 8-bis c. p. p. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione per avere la sentenza ritenuto che la detenzione dello stupefacente non fosse per uso personale. Considerato in diritto 3. II ricorso é infondato. 3.1. Riguardo al primo motivo, si osserva che i giudici d'appello hanno chiarito che la notifica é stata effettuata ai sensi dell'art. 151 comma 4 c.p.p. e che solo per un errore materiale nell'atto di invio del decreto di citazione al difensore è stato indicato l'art. 157 comma 8-bis c.p.p. 3.2. Con riferimento al secondo motivo, si deve rilevare che la sentenza ha bene evidenziato gli elementi indiziari in base ai quali ha ritenuto dimostrata la finalità di spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato. Si tratta, innanzitutto, del rilevante quantitativo di dosi ricavabili, ben 294, che portano ad escludere l'uso personale, dovendo considerarsi che il quantitativo appare eccessivo anche per la scorta di qualche giorno inoltre, i giudici hanno attribuito un forte valore indiziante al rinvenimento di strumentazione finalizzata al confezionamento delle singole dosi, tra cui un bilancino di precisione, una bilancia elettronica, alcune buste di cellophane infine, la presenza di tre dosi già confezionate. Deve, pertanto, negarsi l'esistenza di una motivazione viziata perché illogica o contraddittoria al contrario, deve sottolinearsi come la sentenza abbia coerentemente desunto da tali elementi la finalità di spaccio della detenzione illegale della droga, argomentando anche con riferimento alle condizioni economiche dei ricorrente, che non ha saputo dare alcuna spiegazione in ordine all'origine del denaro necessario all'acquisto dello stupefacente. 4. All'infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.