Sul filo del rasoio la differenza tra concussione e induzione indebita

Nel delitto d’induzione indebita previsto dall’art. 319 - quater c.p., la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante – rispetto all’abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p., come modificato dalla l. 190/2012 –della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49275/2015, depositata il 14 dicembre. La questione. Ancora una volta, la Corte si trova dover sciogliere il nodo sulla qualificazione giuridica di alcuni fatti in termini di concussione, ai sensi dell’art. 317 c.p. o d’induzione indebita, ex art. 319 c.p., come introdotto dalla legge 190/2012. Come è noto, la condotta di concussione sussiste quando il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità . La condotta, inserita dalla novella, invece, posto che è preceduta da una clausola di riserva, si realizza ogni qualvolta il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità . La riforma. Mentre prima dell’entrata in vigore della legge citata, l’art. 317 c.p. prevedeva entrambe le condotte di costrizione” ed induzione”, oggi, tale seconda ipotesi viene, come detto, disciplinata separatamente. Ciò che, però, rappresenta una vera e propria innovazione rispetto al passato, è la previsione di cui al secondo comma dell’art. 319 quater c.p., ovvero la punibilità anche del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità. In precedenza, infatti, al pari del concusso mediante costrizione , il concusso mediante induzione non era punibile, mentre ora, invece, è considerato concorrente necessario del reato Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni . Condotta induttiva. La Corte, richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12228/2013, ha ricordato che sussiste continuità tra la concussione per induzione prevista precedentemente e la nuova fattispecie di induzione indebita, posto che l’introduzione della punibilità del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell’abuso, ferma restando, per i fatti precedenti la riforma, l’applicabilità del regime sanzionatorio più favorevole. Differenze. In punto di differenze tra i due reati, la Corte specifica che il delitto concussivo è caratterizzato da una condotta del pubblico agente permeata da violenza e/o minaccia, implicita o esplicita, di un danno contra ius , da cui, perciò, deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita . Di contro, la fattispecie di induzione indebita, si caratterizza per il fatto di constare in una persuasione, suggestione, inganno sempre che non si risolva in una induzione in errore o pressione morale con più tenue valore condizionante. In questo caso, l’indotto, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 settembre – 14 dicembre 2015, numero 49275 Presidente Milo – Relatore Rotundo Fatto e diritto 1.-. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, sezione 3 penale, in data 24-10-14, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di D.M. in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, in data 9-1-12, dal GIP presso il Tribunale di Roma alla pena, previa concessione di attenuanti generiche, di anni tre di reclusione per i reati di associazione a delinquere, concussione, turbata libertà degli incanti, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, a lui ascritti ai capi A , B1 , B2 , B3 , C1 , C2 , C3 , D1 , D2 , D3 , E1 , E2 , E3 , F1 , F2 , F3 , G1 , G2 , G3 , HI , H2 , H3 , I1 , 12 , 13 , L1 , L2 , L3 , M1 , M2 , M3 , O1 , O2 , 03 della rubrica. Il procedimento riguarda svariati episodi di concussione in relazione alla irregolare assegnazione di appalti alla Città Militare della omissis , commessi dal sergente D. anche unitamente ad altri militari di grado superiore. L'affermazione della penale responsabilità del D. è stata fondata dai Giudici di merito sulle dichiarazioni delle persone offese, titolari delle varie imprese assoggettate alle pretese illecite degli originari imputati che agivano in sintonia con il predetto, in quanto imprese affidatarie degli appalti per i lavori da realizzare nelle varie strutture esistenti all'interno della cittadella militare della omissis sulle ammissioni di colpevolezza rese dai suoi coimputati, giudicati separatamente, contenenti dichiarazioni auto ed etero accusatorie sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali svolte nei confronti degli imputati sul sequestro di numerosi documenti informatici e cartacei attinenti alla esecuzione dei reati contestati segnatamente per l'alterazione dei risultati delle singole gare di appalto in modo da favorire, di volta in volta, l'impresa prescelta in base al sistema della c.d. doppia busta . Su queste basi i Giudici di merito hanno ritenuto dimostrato l'accordo criminoso associativo tra il D. e i restanti imputati, separatamente giudicati, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati di concussione, turbativa d'asta e minacce al fine di affidare gli appalti relativi ai lavori presso la omissis agli imprenditori prescelti. In particolare, gli imprenditori assoggettati al predetto sistema illecito erano stati individuati nel corso delle indagini, in C.M. , De.Fa. , P.L. , S.G. , G.D. , B.L. , M.C. , Mo.Anumero , Co.Cl. e D.R.A. . A costoro erano state rivolte dal D. e dagli altri imputati le richieste o pretese di denaro o altra utilità solitamente il 10% del prezzo dell'appalto , palesando ai medesimi in modo inequivocabile, in caso di rifiuto di versare la tangente, l'esclusione definitiva dagli appalti e ponendo in essere un sodalizio criminoso per commettere tutta una serie di reati connessi ai vari appalti. Essendo a tal fine indispensabile il controllo della assegnazione dei singoli appalti all'impresa aprioristicamente designata, era stata, infatti, posta in essere la alterazione sistematica delle varie gare per garantirne l'assegnazione all'impresa di volta in volta prescelta attraverso il già citato sistema della doppia busta ossia una busta contenente l'offerta iniziale dell'impresa e un'altra busta, su carta intestata e timbri con firma del titolare della stessa impresa, lasciata in bianco nella parte relativa all'offerta, in modo da poterla riempire, se necessario, con un'offerta più vantaggiosa rispetto a quella contenuta nella prima busta . 2.-. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.M. , tramite il sui difensore, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge in riferimento alla affermazione di responsabilità per i reati di concussione a lui contestati capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, L1, M1 e O1 , sostenendo che le condotte a lui ascritte avrebbero dovuto essere riqualificate ai sensi dell'art. 319 quater c.p., introdotto dalla Legge 190/2012. A tal fine nel ricorso si rileva in primo luogo che già nella sentenza di primo grado tali condotte erano state espressamente qualificate come induttive ed erano state chiaramente inquadrate come elemento materiale del reato di concussione nella induzione, non senza rimarcare che nei casi di specie le persone offese avevano tratto un concreto vantaggio economico dai comportamenti attribuiti agli imputati. In secondo luogo si ricorda che il Giudice di primo grado aveva preso atto della totale collaborazione degli imprenditori alla realizzazione del meccanismo illecito, collaborazione incompatibile con una condizione di forte prevaricazione da parte del pubblico ufficiale e con lo stato di soggezione del concusso. In definitiva, erano le persone offese a recarsi periodicamente alla omissis a chiedere l'affidamento dei lavori, aggiudicandosi una sorta di esclusiva all'interno della Città Militare. Anche dalle conversazioni intercettate era emerso un rapporto di confidenzialità tra il D. e gli imprenditori assertivamente concussi, dimostrato dalla totale assenza di toni arroganti. A parte il fatto che gli intenti di alcuni degli imprenditori ad es. Celani erano chiaramente incompatibili con quelli propri di soggetti vittime di sopraffazione. In secondo luogo nel ricorso si denuncia, sempre in riferimento all'inquadramento dei reati suindicati nella fattispecie della concussione, travisamento della prova. In particolare, nella sentenza impugnata si sarebbe sottolineato che il D. , al suo arrivo alla omissis nel 2006, avrebbe trovato un sistema consolidato e operativo per spartire i lavori all'interno della città militare ed alterare le gare al fine di ammettere, dietro il pagamento di tangenti, i singoli imprenditori prescelti, sistema al quale il predetto imputato avrebbe immediatamente aderito. Ne derivava, ad avviso del ricorrente, che egli non poteva essere chiamato a rispondere quanto meno delle imputazioni ai danni di C. , S. , P. , B. , M. , Mo. e D.R. , posto che al tempo della promessa egli non era nemmeno in servizio alla omissis . Inoltre la Corte di merito aveva omesso ogni valutazione in riferimento ai risultati della perizia fonica sulle conversazioni intercettate, pur avendo precedentemente ritenuta necessaria detta prova ai fini dell'eventuale inquadramento delle condotte contestate nell'ambito delle previsioni del nuovo art. 319 quater c.p In terzo luogo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 611 c.p. in riferimento ai reati rubricati sub B3 , C3 , D3 , E3 , F3 , G3 , H3 , I3 , L3 , M3 e 03 , per la inidoneità delle minacce ascrittegli a compromettere la libertà morale delle vittime. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 114, comma 3, e 62 numero 6 c.p 3.-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha recentemente chiarito che nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. penumero , introdotto dalla L. numero 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. penumero , come modificato dalla predetta l. numero 190 - della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. Sez. 6, Sentenza numero 32594 del 14/05/2015, Rv. 264424, Nigro . A queste conclusioni si é del resto pervenuti in applicazione di principi espressi in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno definitivamente puntualizzato che sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. penumero ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. penumero , introdotto dalla l. numero 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma Sez. U, Sentenza numero 12228 del 24/10/2013, Rv. 258473, Maldera . In questa fondamentale sentenza si é anche spiegato che il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. penumero nel testo modificato dalla l. numero 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. penumero introdotto dalla medesima l. numero 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore , di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. Sez. U, Sentenza numero 12228 del 24/10/2013 Ud. dep. 14/03/2014 Rv. 258470, Maldera . In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta. Questi principi risultano correttamente applicati nella sentenza impugnata. La Corte di Appello ha, infatti, ritenuto dimostrato che le condotte attuate dagli imputati erano state di costrizione e non di induzione, tenuto conto della alternativa espressamente imposta alla persone offese circa le conseguenze inevitabili di un loro rifiuto della richiesta di denaro, che avrebbe determinato l'esclusione da qualsiasi lavoro nella cittadella militare, con pregiudizio notevolissimo per gli imprenditori, che in alcuni casi rischiavano di dover chiudere la loro attività. Era risultato provato il clima di sudditanza ed asservimento imposto agli imprenditori, che venivano manovrati ed utilizzati e non avevano alcuna libertà decisionale in ordine alla accettazione delle pretese di tangenti. Né d'altra parte può avere rilievo alcuno l'uso da parte del Giudice di primo grado del termine induzione per illustrare le condotte poste in essere dall'imputato, posto che,da un lato, all'epoca la costrizione e l'induzione erano equivalenti ai fini della realizzazione del reato di cui all'art. 317 c.p. e, dall'altro, sono state accertate numerose e decisive forme di intimidazione e minaccia, incompatibili con le condotte di più blanda pressione psicologica riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p Il ruolo svolto dall'imputato nella vicenda in esame come dettagliatamente illustrato dai Giudici di merito porta ad escludere la configurabilità della attenuante di cui all'art. 114 c.p Infine la censura relativa al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 numero 6 c.p. è formulata in termini assolutamente generici ed apodittici. 4.-. La inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.