Quando il contratto è…a luci rosse?

Concedere un appartamento in locazione ad una prostituta non costituisce favoreggiamento della prostituzione se il canone corrisponde al prezzo di mercato, anche se il locatore è consapevole dell’attività che sarà svolta nell’appartamento oggetto del contratto di locazione.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 48698, depositata il 10 dicembre 2015. Il mestiere più antico del mondo. Le case chiuse” sono ormai un pallido ricordo – ne è stata disposta la chiusura con la ultrafamosa legge Merlin del 1958 – che affiora, quasi sempre con malcelata nostalgia, dalle memorie di chi, a quei tempi, ne è stato testimone non necessariamente per averle frequentate, s’intende . Nella narrativa i postriboli vengono spesso dipinti come ambienti niente affatto sordidi piccoli microcosmi nei quali il profilo umano delle signorine” è frequentemente tratteggiato con simpatia, a volte perfino con irresistibile comicità. Ciò nonostante, va ribadito che la prostituzione costituisce un fenomeno ad alto tasso criminale, da combattere con decisione, dato che è intrecciato con tutte le peggiori manifestazioni criminali possibili e immaginabili dalla tratta di esseri umani alla riduzione in schiavitù, soltanto per citare due delle tante figure criminose più ricorrentemente chiamate in causa. Nella vicenda che ci occupa, per fortuna, nulla di tutto questo un signore viene sottoposto ad indagini per favoreggiamento della prostituzione ma cammin facendo gli si contesterà anche lo sfruttamento . La sua condotta? Avere concesso in locazione un appartamento ad una signorina”. Che, prontamente, lo destinava a scopi, diciamo così, professionali. Scatta immediato il sequestro preventivo, e il padrone di casa, chiesta la restituzione dell’immobile, si vede rigettare la relativa istanza. La faccenda approda così a Piazza Cavour e gli Ermellini della Terza Penale annullano ordinanza e decreto di sequestro. Vediamo subito perché. Il prezzo fa la differenza. Si pregano i gentili lettori di non equivocare il riferimento è all’importo del canone di locazione, che per non suscitare contestazioni di carattere penale deve essere quello definibile di mercato”. Insomma, una volta tanto l’equo canone – se, vinto qualche rossore, così possiamo chiamarlo – può salvare il locatore da imbarazzanti guai giudiziari. Il presupposto logico di questa conclusione è intuibile la concessione in locazione di un appartamento ad una prostituta non è espressamente criminalizzato, e il principio di legalità impone di non ravvisare illeciti penali in comportamenti che, normalmente, sono da considerarsi perfettamente leciti. Non importa, precisa la Cassazione, se il padrone di casa è consapevole che nel proprio appartamento, concesso in locazione, vi si eserciterà la prostituzione. Ed in effetti, il profilo della – per usare una definizione britannicamente asettica – destinazione d’uso sfugge all’area di interesse del legislatore penale, che incrimina, infatti, il favoreggiamento” della prostituzione, non certamente la mera locazione stiamo compiendo sforzi immani per adattare il giuridichese all’argomento ad uso di meretricio”. Questo approdo, che fonda tutto sulla congruità del canone locatizio ai prezzi di mercato trova conforto in una ultraquarantennale giurisprudenza di legittimità. Puntualizza, poi, la Cassazione che, invece, un canone di locazione eccessivamente oneroso potrebbe integrare il diverso reato di sfruttamento della prostituzione , perché, data per assodata la consapevolezza sull’attività professionale che ivi si svolgerà, il locatore trarrebbe da quest’ultima un ingiusto vantaggio economico . Quando scatta il favoreggiamento? In via di sintesi quando il proprietario dell’immobile non si limita a concedere quest’ultimo in locazione, ma si impegna per fornire a chi lo riceve in locazione ulteriori servizi, eccentrici rispetto al normale rapporto locatore-conduttore. A proposito di eccentricità, vi è una variegata casistica giurisprudenziale, richiamata per cenni nella sentenza in commento, ove si stigmatizza la condotta di chi, per esempio, si dedica alla réclame dell’altrui prostituzione con le ben note inserzioni pubblicitarie , o si occupa della sussistenza”, cioè della fornitura dei profilattici, e via di questo passo. Queste condotte, certamente ultronee rispetto a ciò che normalmente ci si aspetta da un padrone di casa – e riesce difficile falsificare queste conclusioni, anche a prezzo di sforzare la fantasia oltre ogni limite per ricercare argomenti di segno contrario – disegnano i contorni di una condotta che, in effetti, agevola l’esercizio di un’attività, lo ribadiamo, illegale ed antigiuridica.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 novembre – 10 dicembre 2015, numero 48698 Presidente Franco – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Ragusa, con ordinanza dei 6.8.2015, rigettava l'appello proposto nell'interesse di C.A., indagato per il reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 numero 75, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dei predetto Tribunale, con la quale veniva disattesa l'istanza di revoca dei sequestro preventivo avente ad oggetto L'immobile sito in Ragusa alla via , concesso in locazione dal C. a Z.H. M.E., la quale svolgeva nel predetto appartamento attività di prostituzione. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C.A., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, dísp. att. cod. proc. pen Violazione dell'art. 321 cod. proc. penumero relativamente alla sussistenza del fumus boni iuris dei delitto di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di cui all'art. 3 numero 8 della legge numero 75/58. Il ricorrente deduce che nella verifica dei presupposti per l'emanazione dei sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma 1 cod. proc. penumero deve tenersi conto in maniera puntuale e coerente delle concrete risultanze istruttorie e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Argomenta che nella specie, il Tribunale dei riesame di Ragusa errava nell'applicazione della legge penale, in quanto riteneva sussistente il fumus dei delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'art. 3 numero 8 legge numero 75/58, basando la relativa motivazione su congetture ed ipotesi, tutte smentite dagli atti processuali, che evidenziavano, invece, come il ricorrente avesse locato il bene immobile in sequestro con un canone congruo ed in linea con i prezzi di mercato e che non lucrasse alcun profitto ulteriore. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. li ricorso è fondato. Va, preliminarmente, ricordato che questa Corte non ha alcun accesso agli atti dei procedimento, cosicché, anche ai fini della ricostruzione della vicenda processuale, deve necessariamente basarsi sui soli contenuti dei ricorso e del provvedimento impugnato. Ciò comporta che, nel caso di specie, non è possibile prendere cognizione della imputazione posta a sostegno della misura cautelare, potendosi, tuttavia, ricavare dal provvedimento impugnato e dalla motivazione esposta dal Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale a fondamento dei provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dei sequestro preventivo, che C.A. è indagato per il reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3 numero 8 legge numero 75/58 per aver consentito che immobile di sua proprietà venisse utilizzato per l'esercizio di attività di prostituzione e che il provvedimento impositivo della cautela reale è stato disposto sul presupposto del fumus di tale reato. Il Tribunale nell'ordinanza impugnata ha, poi, ritenuto di configurare nei fatti contestati, in via alternativa, anche il diverso reato di sfruttamento della prostituzione, rilevando il fumus di tale fattispecie in relazione ai vantaggi economici che l'indagato avrebbe tratto dall'attività di prostituzione. 2.Va, poi, rilevato che avverso il provvedimento impositivo del sequestro preventivo l'indagato non risulta aver proposto istanza di riesame ex 322 cod. proc. penumero Va ricordato, a tal proposito, che la mancata proposizione della richiesta di riesame avverso la misura cautelare reale non determina alcun giudicato cautelare implicito e, pertanto, non preclude la richiesta di revoca della stessa per mancanza originaria delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti, sicchè avverso il diniego della revoca è ammissibile la proposizione di appello Sezioni Unite N. 29952 dei 2004,-Rv. 228117 Sez.3, Sentenza numero 23641, dep. 31/05/2013, Rv.256155, N. 17201 dei 2012Rv. 252817 . 3.Ciò premesso, va rilevato che il motivo di ricorso è incentrato sulla insussistenza dei fumus del reato. Va ribadito che se è vero che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelare reali, al giudice sono preclusi sia l'accertamento dei merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è pure vero che il Tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, nel verificare i presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità dei reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato cfr., ex plurimis, Sez. 1^, 9 dicembre 2003, numero 1885/04, Cantoni, M. 227.498 Sez. 3^, 16.3.2006 numero 17751 Sez. 2^, 23 marzo 2006, Cappello, M. 234197 Sez. 3^, 8.11.2006, Pulcini Sez. 3^, 9 gennaio 2007, Sgadari Sez. 4^, 29.1.2007, 10979, Veronese, M. 236193 Sez. 5^, 15.7.2008, numero 37695, Cecchi, M. 241632 Sez. 1^, 11.5.2007, numero 21736, Citarella, M. 236474 Sez. 4^, 21.5.2008, numero 23944, Di Fulvio, M. 240521 Sez. 2^, 2.10.2008, numero 2808/09, Bedino, M. 242650, Sez. 3,Sentenzanumero 18532, dep.17/05/2010, Rv. 247103,Sez.3, Sentenza numero 26197 dep.09/07/2010, Rv.247694, Sez.3,Sentenza n 27715 del 20/05/2010, dep. 16/07/2010, Rv.248134, Sez.4, Sentenza numero 15448 dei 14/03/2012, dep.20/04/2012, Rv.253508, Sez.5, Sentenza numero 28515 dei 21/05/2014,dep.02/07/2014, Rv.260921 . Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, infatti, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato pertanto, ai fini dell'individuazione dei fumus commissi delicti, non è sufficiente la mera postulazione dell'esistenza dei reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice del riesame nella motivazione dell'ordinanza deve rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame. Nella specie non sussiste il fumus dei reato di favoreggiamento della prostituzione. Secondo l'orientamento interpretativo da tempo affermato e prevalente, non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato mentre qualora il canone sia superiore potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento , un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione Sez. 3, 6.5.1971, numero 999, Campo, M. 119000 Sez. 3, 5.3.1984, numero 4996, Siciari, M. 164513 Sez. 3, 3.5.1991, numero 6400, Tebaldí, M. 188540 Sez. 3, 19.5.1999, numero 8600, Campanella, M. 214228 . Questo orientamento, che qui deve essere ribadito, è stato da ultimo riaffermato, tra l'altro, anche da Sez. 3, 12.1.2012, numero 7076, Moscoloni, M. 252099 Sez. 3, 22.5.2012, numero 36595, T., M. 253390 Sez. 3,11.12.2012, numero 3088 dei 2013, Nannetti . Deve pertanto essere qui confermato il principio che non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi concede in locazione a prezzo di mercato un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione. La locazione di un appartamento ad una prostituta anche per svolgervi l'attività potrebbe eventualmente integrare il favoreggiamento esclusivamente qualora, oltre al godimento dell'immobile, vengano dal locatario fornite ulteriori specifiche prestazioni o attività che esulino dall'ambito del contratto di locazione ed in concreto agevolino l'esercizio della prostituzione, come nei casi, esaminati dalla giurisprudenza, dei locatario che si incarichi delle inserzioni pubblicitarie, o fornisca profilattici, o aiuti a ricevere i clienti, e così via. Nella specie, non è stato nemmeno prospettato che l'indagato abbia in concreto fornito prestazioni ed attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in godimento dell'appartamento. La locazione ad una prostituta di un appartamento anche per svolgervi l'attività potrebbe invece integrare il diverso reato di sfruttamento della prostituzione come configurato in via alternativa nell'ordinanza impugnata qualora vi sia la prova che il locatore, attraverso la riscossione di un canone sicuramente esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, tragga un ingiusto vantaggio economico dalla prostituzione altrui. Nella specie, non risulta questa sproporzione, anzi, sul punto specifico, nell'ordinanza impugnata si fa riferimento alle sommarie informazioni rese dalla Z., che riferisce, invece, di un canone di locazione di euro 200,00, in linea con i prezzi di mercato. 4. Di conseguenza, devono essere annullati senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dai Gip del tribunale di Ragusa il 26.6.2015. Va quindi ordinata la restituzione dell'immobile all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo dei Gip dei tribunale di Ragusa del 26.6.2015 e ordina restituirsi quanto in sequestro all'avente diritto.