Giochi tra ragazzi, ci scappa una lesione: c’è dolo eventuale?

In ambito di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale è integrato se il soggetto agente pone in essere una condotta, pur consapevole che dalla stessa può derivare il verificarsi di un illecito.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 48335/15, depositata il 7 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello di Messina – Sezione Minorenni confermava la decisione del giudice di prime cure di prosciogliere, in seguito a concessione del perdono giudiziale, un imputato per il reato di lesioni art. 582 c.p. . L’imputato ricorreva per cassazione, lamentando illogicità della motivazione del provvedimento della Corte territoriale, che aveva ritenuto, a suo parere erroneamente, sussistente il dolo generico, in forma eventuale. Dolo eventuale equivale ad accettazione del rischio. La Suprema Corte ha rilevato come, nel caso di specie, non ci sia stata da parte della Corte territoriale una adeguata valutazione delle fasi della vicenda, allo scopo di affermare la reale volontà lesiva del ricorrente. Gli Ermellini hanno, infatti, ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui, in materia di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale sussiste ove il soggetto agente ponga in essere una condotta, pur consapevole che dalla stessa possa derivare il verificarsi di un illecito. Ciò che caratterizza l’elemento soggettivo del dolo eventuale è, pertanto, l’accettazione del rischio, da parte dell’agente, che al proprio comportamento possa conseguire un fatto di rilevanza penale. La Corte di legittimità ha sottolineato che si versa, invece, nella colpa con previsione quando l’agente prevede in concreto che la sua condotta possa cagionare l’evento . Nella fattispecie di cui al procedimento, il Collegio ha rilevato come, pur in presenza di incompatibilità tra le dichiarazioni della parte offesa e quanto affermato dal perito competente, in relazione allo svolgersi dei fatti, la Corte territoriale abbia escluso di porre a carico della vittima l’imprecisione circa l’eziologia della lesione subìta. Il giudice di merito ha ritenuto indubbia la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo in capo all’agente, benché la ricostruzione della vicenda maggiormente plausibile, in base alle dichiarazioni della stessa persona offesa, fosse che l’agente avesse allentato la presa per il dolore lamentato dalla vittima. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 giugno – 7 dicembre 2015, n. 48335 Presidente Vessichelli – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 3.10.2013 la Corte di Appello di Messina Sezione Minorenni confermava la sentenza dei locale Tribunale per i Minorenni del 3.10.2013, con la quale G.C. era stato prosciolto per concessione del perdono giudiziale, ritenuta la diminuente della minore età, equivalente all'aggravante contestata, in relazione al delitto di lesioni, guarite in 60 giorni, in danno di R. A 2.Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo dei proprio difensore, ha proposto ricorso affidato a due motivi, con i quali lamenta -con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 comma primo lett. e c.p.p., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente il dolo generico, sia pure nella forma eventuale, per l'azione dell'imputato nei confronti dei R., senza prendere atto che quanto accaduto è stato solo frutto di un gioco intrapreso con incoscienza e superficialità, caratteristiche queste connaturate alla stessa età dei soggetti la Corte di Appello di Messina, in particolare, ha ravvisato una responsabilità a titolo di dolo eventuale, facendo leva su contributi testimoniali che, al contrario, delineano una realtà oggettivamente diversa da quella ricostruita in sentenza, contraddicendola sostenere, infatti, che il ricorrente abbia agito con dolo , accettando psicologicamente la verificazione concreta dell'evento lesivo, postula che lo stesso abbia agito, pur avendo la certezza dei verificarsi del fatto, laddove, a contrario, quando l'imputato ha percepito che il gioco avrebbe potuto trasformarsi in un potenziale pregiudizio per il R., lo ha prontamente interrotto, allo scopo di evitargli il pericoloso epilogo, poi in concreto verificatosi, ma certamente involontario e non rispondente all'intenzione di arrecare qualsivoglia pregiudizio all'amico la rappresentazione del verificarsi del fatto, coincidente con le urla di dolore del R. hanno trattenuto il giovane dal proseguire il gioco e lo hanno indotto a lasciare immediatamente la presa, sicchè l'evento lesivo per il R., è stato solo frutto di casualità, non rispondente, né alla consapevolezza, né tantomeno, alla prevedibilità ed accettazione che lo stesso potesse verificarsi, nel momento in cui, una volta lasciata la presa, la p.o. cadeva a terra, sbattendo contro una superficie rigida, subendo la frattura dell' omero sinistro tanto emerge dalle dichiarazioni dei testi escussi, B.G. e R. D., padre della p.o. e della consulente per l'espletamento dell'incidente probatorio, Prof.ssa G., la quale ha da subito escluso il trauma da trazione, mancando la lussazione o sub-lussazione, siccome non interessate strutture cartilaginee pertanto, l'evento lesivo subito dal R. è frutto del tentativo di arrestare il gioco da parte dell'imputato, allorchè si rendeva conto che l'amico stava avvertendo dolore, senza immaginare che lo stesso si sarebbe, comunque, verificato a causa dell'impatto al suolo l'atto d'appello -che sul punto aveva indicato ben specifici motivi di impugnazione, richiamando il contenuto di testimonianze in atti non è stato riscontrato o confutato dalla Corte territoriale, che ha fatto ricorso ad un uso parziale delle prove acquisite, non tenendo conto delle considerazioni della prof.ssa G., che apportano un contributo decisivo per il rigetto della teoria del dolo eventuale come evidenziato dai consulente, dunque, non si è trattato di uno strappo, bensì di un urto tra la spalla del R. ed il selciato, sul quale lo stesso è rovinato a causa della circostanza che il G. preoccupato di fargli del male lo ha improvvisamente mollato -con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b ed e c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 590 c.p., atteso che le lesioni lamentate dal R. non sono di natura volontaria, ma piuttosto colpose e, pertanto, procedibili a querela della persona offesa, in mancanza della quale la Corte di Appello avrebbe dovuto, riconoscere l'azione improcedibile per difetto di querela, indipendentemente della natura e durata delle lesioni. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 1. Va premesso in fatto che la vicenda, così come ricostruita dai giudici di merito, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, si inserisce nell'ambito di un'attività di gioco posta in essere dai due ragazzi, G.C. e R. A., nel corso una festicciola a conclusione dei giochi olimpici estivi in particolare, il G. avendo finito la propria Coca-Cola ne chiedeva dell'altra, prima al compagno Andrea B., il quale si rifiutava, e rivolta analoga richiesta a R. A., al rifiuto di quest'ultimo dicendogli che preferiva buttarla per terra piuttosto che dargliela si alzava dalla panchina, lo rincorreva e, una volta afferrato da dietro per le braccia, lo spingeva col piede sulla schiena, torcendogli le braccia, facendolo roteare, sino a quando lasciando la presa, il R. cadeva a terra, riportando le lesioni di cui in imputazione. La dott.ssa P. G., incaricata, in sede di incidente probatorio, di accertare la natura delle lesioni riportate dal R. ed i mezzi che le avevano prodotte ha concluso affermando che la vittima ha riportato la frattura dell'epifisi prossimale dell'omero sinistro, derivante dalla caduta al suolo con la spalla con una struttura rigida, quando il G. ha allentato la presa. 1.2. I giudici di merito, in siffatto contesto, hanno ritenuto l'imputato responsabile delle lesioni riportate dal R., ritenendo sussistente in capo al G. il dolo del delitto di lesioni, richiamando in proposito un orientamento di legittimità, in base al quale ricorre il dolo generico sia pure nella forma eventuale, anche nell' ipotesi di azione commessa foci causa , allorché l'agente abbia previsto come probabile l'evento lesivo. 2. Tanto premesso, si osserva che le valutazioni compiute dalla Corte territoriale incorrono in alcuni dei vizi motivazionali denunciati dal ricorrente con il primo motivo di ricorso. 2.1.Innanzitutto, i giudici d'appello, pur dando atto che la gravità dei fatti era da ritenersi ridimensionata ex post, anche in base quanto evidenziato dal genitore della vittima, richiamano, nel contempo, le dichiarazioni rese da R. A., acquisite sull'accordo delle parti, in cui lo stesso riferiva che il G. esercitava una forza sul suo braccio sinistro che provocava la rottura del predetto arto e solo a questo punto lasciava la presa, facendolo finire rovinosamente a terra. Sul punto, la sentenza impugnata, pur rilevando, in sostanza, che la versione dell'accaduto della p.o. non si presenta compatibile con l'elaborato della prof.ssa G., ha evidenziato, tuttavia, che non poteva farsi carico alla persona offesa dell'imprecisione circa l'esatta eziologia, dal punto di vista medico, della rottura del braccio, finendo poi illogicamente per valorizzare proprio quella ricostruzione ritenuta imprecisa, al fine di ritenere sussistente il dolo sul piano logico-giuridico, quantomeno nei termini del dolo eventuale. Dal percorso logico motivazionale della Corte territoriale non emerge, invece, che siano state adeguatamente considerate le emergenze dell'elaborato della predetta prof.ssa G., secondo cui doveva escludersi che le manovre di apprensione degli arti superiori del R. da parte del G. avessero provocato le lesioni in contestazione, posto che in tal caso dovevano riscontrarsi anche lesioni di tipo dislocativo delle componenti articolari della spalla, di tipo lussativo, sicchè la più probabile ricostruzione dell'accaduto è quella che il G. allentava la presa per il dolore lamentato dal R. e quest'ultimo cadeva al suolo, urtando con la spalla contro una struttura rigida. 2.2. In base tale ricostruzione, dunque, appare viziata la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui non sarebbe dubbia la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, laddove prescinde completamente dall'incidenza dell'attività di allentamento della presa da parte dell'imputato, prima del verificarsi della frattura, non appena il R. cominciò a lamentarsi come comprovato dalle dichiarazioni dei B., riportate in ricorso fatto questo che avrebbe, invece, dovuto indurre i giudici di merito a valutare la compatibilità di tale azione con quella lesiva volontaria ascritta all'imputato, di essersi rappresentato il concreto rischio dei verificarsi dell'evento, avendolo accettato, determinandosi ad agire anche a costo di cagionarlo. In definitiva, risulta omessa nella sentenza impugnata l'analisi dei vari momenti della vicenda, ai fini dell'accertamento di una effettiva volontà lesiva da parte del G., alla luce dei principi più volte enunciati da questa Corte, secondo cui, in tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza del proprio comportamento, persiste nella sua condotta, accettando il rischio che l'evento si verifichi si versa, invece, nella colpa con previsione quando l'agente prevede in concreto che la sua condotta possa cagionare l'evento Sez. 4, n. 24612 del 10/04/2014 . 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame, ad opera della sez. minorenni della corte territoriale, in diversa composizione. Resta assorbita dal nuovo esame che la Corte territoriale dovrà compiere la deduzione di cui al secondo motivo di ricorso. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Sezione Minorenni della Corte d'Appello di Messina per nuovo esame. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge.